Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
Oggetto: notifica appello – presso il difensore – variazione del domicilio dello stesso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4347/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (con indirizzo PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale in calce controricorso dagli avvocati NOME COGNOME (con indirizzo PEC EMAIL) e NOME
Guastella
(con
indirizzo
PEC:
EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 3845/06/2020 depositata in data 13/07/2020;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’avviso di irrogazione sanzioni notificatogli per la mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura riferiti al periodo d’imposta 2005;
-la CTP di Ragusa annullava l’atto impugnato per difetto di motivazione; appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia gravata in questa sede la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto proposta tardivamente; a fronte, infatti, di un primo tentativo di notifica operato nei termini presso il difensore in primo grado del contribuente, il AVV_NOTAIO, ad un recapito errato (in Ragusa, INDIRIZZO), l’Amministrazione rilevato il mancato perfezionamento della notifica a tale domicilio -aveva poi notificato al recapito corretto;
tale seconda notifica era però stata perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione e quindi il giudice del merito la riteneva tardiva : di qui l’i nammissib ilità dell’appello ;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi; resiste con controricorso COGNOME NOME;
Considerato che:
il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR a fronte del rilievo d’ufficio della possibile tardività dell’appello mancato di assegnare termine all’impugnante per dedurre sulla questione;
– il motivo è infondato;
-in realtà, (in argomento si veda per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012) è la mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d’ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, che determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE stesse; tali parti private qui sono effettivamente private dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, l’annullamento della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell’art. 394, terzo comma, c.p.c., sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solidariamente adottata dal giudice;
si tratta però di una situazione (quella sopra descritta) del tutto differente rispetto a quella che viene qui in rilievo;
nel presente caso la RAGIONE_SOCIALE si è limitata, nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni preliminari di verifica della tempestività del gravame che le competevano, a dichiarare inammissibile l’appello in quanto tardivamente proposto;
la giurisprudenza di questa Corte interpreta l’art. 101, secondo comma, c.p.c. come riferibile solamente alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010, Rv. 612587-01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981-01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012, Rv. 623340-01);
sotto questo profilo, la tardività dell’impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso RAGIONE_SOCIALE parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura invero quello “sviluppo inatteso” per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive al fine di evitare sentenze c.d. ‘della terza via’;
in particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale – nell’interpretazione datane dalla Corte Europea a ciò deputata – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza 21 luglio 2016, n. 15019);
il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 291 e 330 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato tardivo, quindi inammissibile, l’appello dell’Ufficio;
il motivo è infondato;
è incontroverso che nella memoria depositata il 3 novembre 2015 il difensore abbia, sia pure senza particolare evidenza, indicato il nuovo domicilio professionale, che quindi a una semplice lettura dell’atto era perfettamente conoscibile alla parte pubblica, parte di quel processo;
-è altrettanto pacifico che, avuto contezza del mutamento di domicilio in data 26 ottobre 2016, una volta tentata senza esito positivo la notifica di Ragusa in INDIRIZZO (peraltro
in corrispondenza dell’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello, il 24 ottobre 2016), l’RAGIONE_SOCIALE si sia tempestivamente attivata e abbia notificato l’atto di appello, questa volta con esito positivo, in data 10 novembre 2016, quando però il termine per proporre il gravame era scaduto;
va in primo luogo ricordato che secondo questa Corte (in termini Cass. Sez. Un. sentenza 20 luglio 2016, n. 14916 i cui principi sono pacificamente estendibili anche al giudizio di appello) il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.;
-ancora, si era in precedenza stabilito che (in termini Cass. Sez. Un. sentenza 15 luglio 2016, n. 14594 ) in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;
orbene, i principi enunciati ut supra dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai quali il Collegio aderisce con convinzione, non possono però trovare applicazione alcuna nel presente caso;
è ciò in quanto nella fattispecie che ci occupa non si tratta di una situazione in cui l’esito negativo della prima notifica deriva da ragioni
non imputabili al notificante; viceversa, qui il mancato perfezionamento di cui trattasi deriva unicamente proprio dal comportamento del notificante Ufficio finanziario, che pertanto risulta onerato RAGIONE_SOCIALE relative conseguenze;
come recentemente si è già statuito (in argomento si veda Cass. 23 aprile 2024, n. 10985) nel processo tributario, l’onere di comunicare le variazioni, che divengono efficaci nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma 1, del d. Lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilio che viene autonomamente eletto dalla parte;
diversamente, con riguardo alla fattispecie che viene qui in rilievo, l’elezione del domicilio dalla medesima parte che sia operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d. Lgs. n. 546 del 1992, ha la mera funzione di indicare, vale a dire di fare conoscere, la sede dello studio del procuratore medesimo;
ne consegue quindi che il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio o del domicilio in parola, ed è, invece, onere del notificante (nel presente caso l’RAGIONE_SOCIALE) effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2010, n. 19134; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372);
tale regola risulta essere riferita all’elezione di domicilio presso qualsiasi difensore di cui all’art. 12 del d. Lgs. n. 546 del 1992
(compreso il difensore che eserciti, come in questo caso, la professione di dottore commercialista) atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2009, n. 2776);
dunque, la notifica dell’atto di appello avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione; non può, difatti, ritenersi perfezionata la notifica dell’appello all’originario indirizzo dello studio, successivamente trasferito, trattandosi di un luogo inidoneo ad assicurare la conoscibilità dell’atto al destinatario; né può trovare applicazione l’art. 291 cod. proc. civ., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372);
poiché allora il domicilio del difensore domiciliatario va ricercato a cura del notificante che abbia interesse a notificare l’impugnazione, in forza della giurisprudenza sopra citata, è evidente che in questo caso la prima e del tutto agevole (oltre che satisfattiva dello scopo di reperire il luogo ove indirizzare l’atto di appello) ricerca che l’Ufficio appellante doveva compiere prima dell’invio dell’atto di appello era quella consistente nell’esame degli atti processuali, inclusa naturalmente la memoria depositata dal contribuente, nella quale era ben chiara l’indicazione del ‘nuovo’ domicilio;
in ogni caso, poi, ove non fosse stato possibile desumere con certezza la sostituzione del domicilio, l’ordinaria diligenza che l’appellante doveva impiegare nel realizzare la notifica voleva che si provvedesse a tale incombenza, per la ovvia prudenza che doveva accompagnare l’esecuzione di un incombente processuale previsto a pena di decadenza come la notifica dell’atto di appello, in entrambi i domicili risultanti chiaramente dagli atti del processo; condotta
questa che dagli atti di causa è del tutto escluso che l’Ufficio abbia tenuta;
alla luce RAGIONE_SOCIALE sopra esposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.