Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 391/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso la p.e.c.
RAGIONE_SOCIALE‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) del Foro di Teramo, da cui è rappresentata e difesa;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3880/2021 depositata il 26/05/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’atto di accertamento avente ad oggetto la RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006 per l’occupazione sottosuolo per cavalcavia.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Tivoli.
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, formulando due motivi.
Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 16 gennaio 2024.
Considerato che
La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 327 e 330 cod.proc.civ ., essendo la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello tempestiva, in quanto il procedimento notificatorio presso il domiciliatario è stato avviato in data 24 luglio 2017 (e, quindi, nei 6 mesi dal deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, risalente al 24 gennaio 2017) e, poi, ripreso in data 27 luglio 2017 e portato a termine in data 4 agosto 2017, visto il primo esito negativo in consi derazione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta modifica RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo, non comunicata; 2) la violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt 115 e 116 cod.proc.civ., non essendosi tenuto conto del primo tentativo di notifica, risultante dagli atti.
Risulta dagli atti, oltre a non costituire oggetto di contestazione, che l’odierna ricorrente ha chiesto tempestivamente,
in data 24 luglio 2017, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello «al procuratore e difensore costituito AVV_NOTAIO (del foro di Teramo), nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Castelnuovo di Porto (RM), INDIRIZZO», e che la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, sicché, riattivato il procedimento in data 27 luglio 2017, si è perfezionata in data 4 agosto 2017 presso il nuovo indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
Secondo l’orientamento di questa Corte, i n tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione RAGIONE_SOCIALEo stesso. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 1, 4 gennaio 2022, n. 115, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione RAGIONE_SOCIALEa prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l’albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell’atto di appello e nella sentenza impugnata.
Si è, però, precisato che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, invece, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire,
per l’intero, dei termini di impugnazione (Cass., Sez. U., 18 febbraio 2009, n. 3818).
Anche la successiva pronuncia di Cass., Sez. U., 2016, n. 14954, nel ribadire il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2009, ha confermato che, in caso di errore nel domicilio preso il quale effettuare la notificazione (nella specie, RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello), occorre differenziare due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia, posto che, «nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento (Cass., Sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando Cass., Sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818). Le medesime sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso … in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, Sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa del 1934 e RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 82)».
Tale distinzione appare, del resto, confermata dal legislatore in altra sede e, cioè, nell’art. 93 del codice del processo
amministrativo che espressamente stabilisce che «qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del Tribunale amministrativo regionale o al presidente del RAGIONE_SOCIALE di Stato…un’istanza …per la fissazione di un termine perentorio per il completamento RAGIONE_SOCIALEa notificazione o per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione».
In definitiva, allo stato RAGIONE_SOCIALE‘attuale orientamento giurisprudenziale, in caso di trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio del domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia.
In caso positivo è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio, a prescindere dalla comunicazione, da parte del difensore, nell’ambito del giudizio, di un mutamento o di una variazione, stante l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe annotazioni nell’albo professionale a soddisfare, in ambito locale, le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore (v., da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. 2, 28 novembre 2023, n. 33017). Difatti, la mancata comunicazione del mutamento del domicilio, da parte del difensore esercente nel proprio circondario, non può reputarsi un impedimento alle comunicazioni e notificazioni alle quali sono tenuti la cancelleria e le parti nel corso del giudizio né contrasta con i doveri di lealtà e probità imposti alle parti ed ai loro difensori, tenuti comunque, considerata la non imprevedibilità del mutamento, in relazione alla durata dei processi e RAGIONE_SOCIALEe loro fasi, a
fare riferimento al domicilio effettivo risultante dall’albo professionale.
Diversa è, invece, la conclusione laddove la notifica debba essere effettuata nei confronti di un difensore esercente fuori dal circondario in cui si svolge la controversia: in tale caso, difatti, il difensore è tenuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, sicché il notificante legittimamente confida in tale elezione di domicilio, salva la comunicazione di una sua variazione.
Tale orientamento consolidato si è formato, però, in epoca anteriore ad una serie di riforme, tra cui, ad esempio, oltre quella con cui è stato introdotto il cd. domicilio digitale, a cui ha fatto riferimento la controricorrente, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, che, ai commi 3 e 4, stabilisce che l’albo , gli elenchi ed i registri tenuti dal RAGIONE_SOCIALE s ono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che, entro il mese di marzo di ogni anno, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE trasmette per via telematica al RAGIONE_SOCIALE gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente .
6.In conclusione, il Collegio ritiene opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza al fine di verificare se la nuova disciplina abbia ricadute sugli oneri del notificante RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e se sia ancora attuale la distinzione tra l’ipotesi in cui il procuratore (destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) eserciti la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia e quella in cui, al contrario, eserciti la sua attività professionale in altro circondario e sia tenuto, quindi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, a eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza;
manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024.