Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 718 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 718 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24118/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con domicilio telematico presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), domiciliata digitalmente come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 717/2023 depositata il 15/09/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/01/2026, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in seguito RAGIONE_SOCIALE, riassumeva, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., nei confronti di NOME COGNOME, il giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 967/2018, disposta da questa Corte con sentenza n. 13505/2022, depositata in data 29/04/2022, che aveva rilevato il difetto originario del contraddittorio per omessa citazione del terzo pignorato, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ribadiva la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito in data 22/04/2016 per l’importo complessivo di euro 11.811.557,81, notificato alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., nonché la regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti prodromici alla procedura esecutiva, costituiti dalla cartella di pagamento e dall’atto di intimazione.
NOME COGNOME insisteva nei motivi di opposizione, deducendo l’omessa notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nonché l’impignorabilità RAGIONE_SOCIALE somme staggite, in quanto maturate successivamente al pignoramento e, comunque, in violazione dei limiti di pignorabilità della pensione sociale.
Pur se ritualmente evocata in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Quanto ai fatti rilevanti, Il Tribunale ha affermato che era pacifico che NOME COGNOME risultasse iscritto all’AIRE con residenza in Dakar (Senegal) sin dal 17/03/2015. Parimenti incontestato risultava che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, recante un credito originario pari a euro 26.847,23, fosse stata notificata in data 22/05/2015 mediante deposito presso la casa comunale di Francavilla d’Ete (FM), quale ultimo domicilio fiscale in
R.g. n. 24118 del 2023
Ad. 09/01/2026; estensore: NOME COGNOME
Italia del contribuente. Era altresì pacifico che l’atto di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo a un credito complessivo di euro 11.498.569,24 e comprendente la predetta cartella, fosse stato notificato una prima volta, in data 30/10/2015, presso la residenza estera in Senegal, con restituzione dell’atto per compiuta giacenza, e successivamente rinnovato, in data 24 febbraio 2016, mediante deposito presso il domicilio fiscale in Italia ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale ha, quindi, dichiarato irrituale la notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita secondo il rito degli irreperibili nonostante la residenza estera del contribuente risultasse dai registri AIRE, con conseguente illegittimità del pignoramento limitatamente alle somme su di essa fondate. Il Tribunale ha così deciso: «dichiara la legittimità del pignoramento presso terzi attivato da RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificato il 22.4.2016 alla RAGIONE_SOCIALE della Provincia di RAGIONE_SOCIALE spa, per gli importi relativi a tutte le cartelle di pagamento ivi elencate ad eccezione della cartella nr. NUMERO_CARTA, non ritualmente notificata».
Avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 9/01/2026, alla quale il Collegio lo ha trattenuto in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso un solo motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e mancata applicazione dell’art. 160 e art. 156 cod. proc. civ. in relazione al disposto dell’art. 60 d.P.R . n. 600 del 1973 nonché erronea applicazione art. 1335 cod. civ., per non aver dichiarato, il
R.g. n. 24118 del 2023 Ad. 09/01/2026; estensore: COGNOME
Tribunale, la nullità o l’inesistenza della notifica dell’avviso di intimazione di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e la nullità del conseguente atto di pignoramento presso terzi.
Lo COGNOME deduce che la notifica dell’atto di intimazione è stata effettuata in Senegal, dove effettivamente egli ha la residenza, ma non si è perfezionata, perché l’ordinamento postale del Senegal non contempla la compiuta giacenza.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che il procedimento notificatorio si era ritualmente concluso, in quanto lo COGNOME non aveva dato prova di essersi trovato in situazione di impossibilità di prendere cognizione dell ‘atto di intimazione, notificatogli per compiuta giacenza nella sua residenza estera, specificamente in Senegal.
Ciò posto, il Collegio osserva preliminarmente che non si rinviene in atti la prova della notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario: pertanto, deve onerarsi il ricorrente della notifica ai sensi dell’art. 371 -bis cod. proc. civ. entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione dell’ottemperanza a tale ordine.
D’altra parte, in ordine al perfezionamento della notifica dell’atto, secondo la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE mediante compiuta giacenza, sussistono questioni di diritto di particolare rilevanza, meritevoli di trattazione in sede di pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., atteso che deve vagliarsi la applicabilità dell’istituto della cd compiuta giacenza pur in carenza di un esplicito riferimento in tal senso sulla copia dell’atto o sulla relativa ricevuta di notificazione e se, ai fini del pe rfezionamento della notifica all’estero, sia necessario che la disciplina del servizio postale dello Stato nel quale deve essere effettuata la notifica contempli la cd compiuta giacenza, ovvero, in alternativa, quale possa dirsi adeguata modalità di perfezionamento di una siffatta notifica.
P. Q. M.
La Corte ordina a NOME COGNOME di integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 371 -bis cod. proc. civ., nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEp.a., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente; e rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendola alla pubblica udienza di questa Sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 9/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME