Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2782 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10228/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – ROMA, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;
-resistente- nonché contro
COMUNE DI FIUMICINO
-intimato-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15926/2022, depositata il 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con cartella di pagamento NUMERO_CARTA era stato richiesto a NOME COGNOME il pagamento della sanzione amministrativa n. NUMERO_DOCUMENTO (elevata nel 2012 dal Comune di Fiumicino) per un importo complessivo di € 613,69.
Avverso la suddetta cartella il COGNOME proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. davanti al Giudice di Pace di Roma nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Fiumicino innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sostenendo la mancata notifica della cartella di pagamento e la sopravvenuta prescrizione.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che in via preliminare deduceva la inammissibilità della opposizione (essendo stata regolarmente notificata la cartella di pagamento) e l’insussistenza dell’interesse all’azione (non avendo l’estratto di ruolo efficacia esecutiva); mentre nel merito contestava l’intervenuta prescrizione (deducendo che, in conseguenza della mancata impugnazione della cartella di pagamento notificata, il termine di prescrizione si era trasformato in decennale) ed allegava documentazione attestante l’avvenuta notifica della cartella di pagamento.
Non si costituiva il Comune di Fiumicino, che veniva dichiarato contumace, mentre si costituiva Roma Capitale, difendendosi in relazione a sanzioni amministrative diverse rispetto a quella oggetto di opposizione.
Il giudice di primo grado con sentenza n. 22214/2021, dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione, riteneva la stessa infondata sul presupposto che la cartella di pagamento era stata ritualmente
notificata (e, quindi non era decorso il termine di quinquennale di prescrizione), respingendo anche la questione della applicazione della maggiorazione di cui all’articolo 27 della legge n. 689/1981, non oggetto di contestazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello il COGNOME il quale, ribadito che non contestava la notifica del verbale di accertamento, deduceva che il giudice di primo grado : a) non aveva considerato il certificato di residenza da lui depositato nel giudizio di primo grado (evidenziando come la notifica del preavviso di fermo era stata eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nonostante risultasse che il destinatario era residente in un diverso luogo risultante dalla iscrizione anagrafica e che anche la notifica della cartella di pagamento era stata eseguita con consegna al portiere in un luogo in cui non era più residente da due anni e senza l’indicazione dell’assenza degli altri soggetti di cui all’articolo 139 c.p.c.); b) aveva erroneamente indicato come soggetto opposto Roma Capitale (e, quindi, non aveva indicato come parte il Comune di Fiumicino).
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, senza proporre appello incidentale, in via preliminare ribadiva la inammissibilità della opposizione avverso l’estratto di ruolo e l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/1973, non essendo stata provata l’esistenza di un pregiudizio; nel merito, deduceva che la notifica era stata regolare e comunque la contestazione presupponeva la proposizione di una querela di falso, come pure la notifica del preavviso di fermo, non risultando la residenza del destinatario nel territorio del Comune.
Il Comune di Fiumicino non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace anche nel giudizio di impugnazione.
Il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, con sentenza n. 15926/2022, respingeva l’impugnazione e conseguentemente confermava la sentenza del giudice di primo grado, con condanna
dell’appellante alla rifusione delle spese processuali e con inserimento nell’epigrafe come parte opposta contumace del Comune di Fiumicino.
3.Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il COGNOME.
Nessuna difesa è stata svolta dalle parti intimate.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha depositato nei termini di legge controricorso, ma un atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione della ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto validamente effettuata la notificazione della cartella di pagamento n. 09720160179145759 000 sul presupposto che tale notificazione escludesse aprioristicamente l’applicazione dell’art 139 c.p.c. con il solo obbligo per il messo notificatore di invio della prevista raccomandata informativa senza previamente attestare la ricerca e l’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere.
Ai fini dell’autosufficienza del ricorso trascrive il contenuto della relata di notifica relativa alla cartella di pagamento.
Osserva che il giudice di appello – dopo aver rilevato che la notifica era avvenuta a mezzo messo notificatore ai sensi degli articoli 26 del d.P.R. 603/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973 – ha escluso, a
sostegno della statuizione di accertamento della validità della notifica della cartella di pagamento, l’applicazione dei principi di cui all’art. 139 c.p.c. comma 3 c.p.c., incorrendo in tal modo nel vizio denunciato.
In sintesi, secondo il ricorrente, che invoca anche i principi di diritto affermati in casi analoghi da questa Corte (e, in particolare, dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8214/2005), il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il messo notificatore sia soggetto soltanto all’obbligo di invio della raccomandata informativa a seguito della consegna dell’atto esattoriale al portiere sulla base dell’art. 60 comma primo lettera b-bis del d.P.R. n. 600/1973, ma non anche al compimento delle ricerche delle persone poste ex lege in ordine preferenziale rispetto al portiere ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. e debita attestazione della loro assenza.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <> nella parte in cui il giudice di appello (p. 6) avrebbe erroneamente percepito il contenuto della prova documentale determinato dalla ‘distinta di spedizione della raccomandata di avviso di consegna della cartella di pagamento al portiere in data 2.2.2018 con perfezionamento della notificazione il 10.2.2017’.
Sottolinea che tale contenuto aveva formato oggetto di discussione in giudizio (trascrivendo per estratto il proprio atto di appello e la comparsa di costituzione della controparte) e che l’errore era stato decisivo in quanto il giudice di appello: a) aveva espressamente riconosciuto che ai fini dell’accertamento della regolarità della notifica della cartella di pagamento in esame fosse necessario l’invio della raccomandata informativa (tuttavia escluso per effetto dell’erronea percezione del documento in esame); b) aveva rilevato l’avvenuto assolvimento di detto onere attraverso l’esame del documento di cui al motivo ora in esame; c) aveva ricavato dall’erroneo
esame del documento l’erroneo convincimento che esso attestasse l’avvenuto invio della raccomandata informativa (ancorché tale risultanza, per i motivi sopra esposti, non fosse evincibile).
2. Il ricorso non è fondato.
Infondato è il primo motivo.
Questa Corte ha di recente avuto modo di precisare (Cass. n. 24899/2022) che: <>.
In applicazione di detto principio, è stata confermata la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell’atto.
E, in applicazione di detto principio va qui confermata la regolarità della notificazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA in ragione del fatto che:
la notifica della cartella è stata posta in essere dal messo comunale ai sensi degli artt. 23 d.P.R. n. 603/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973;
b) la cartella, in assenza del destinatario, è stata consegnata in data 19 gennaio 2017 al portiere dello stabile; nell’occasione il portiere ha accettato l’atto senza evidenziare che il destinatario dello stesso si fosse trasferito, circostanza questa dalla quale il giudice d’appello ha tratto la conclusione che il destinatario dell’atto, nonostante il formale trasferimento della residenza, aveva comunque conservato nel luogo la dimora abituale;
A fronte delle circostanze che precedono, correttamente è stato ritenuto irrilevante dal giudice di appello sia il fatto che non era stata effettuata la ricerca di altri possibili soggetti ai quali consegnare l’atto nell’ordine di cui all’art. 139 c.p.c. e sia il fatto che dalla certificazione anagrafica in atti risultava che il destinatario avesse trasferito la propria residenza in altro luogo (benché sempre in Roma) nel 2015.
2.2. Inammissibile è il secondo motivo.
L’esame delle doglianze fatte valere nel motivo impone di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte sono state di recente investite della questione del se il cd. travisamento della prova – inteso come errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa – a seguito della novella apportata all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dall’art. 54, d. l. n. 83 del 2012 (conv. in l. n. 134/2012) sia denunciabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (a condizione che sia stato assolto il duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice di merito e di specificare in termini di certezza la decisività della sottrazione di detti contenuti), ovvero sia invocabile unicamente come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Orbene, le Sezioni Unite con sentenza n. 5792/2024, nel dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità (che era stato
ravvisato nella ordinanza di remissione), – dopo aver rilevato che il travisamento della prova è stato sempre considerato estraneo ai motivi spendibili con il ricorso e dopo aver affermato che ammetterne la ricorribilità per cassazione determinerebbe un rovesciamento della scelta legislativa emergente nella novella del n. 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ., nella complessiva lettura datane da Cass., sez. U, del 7 aprile 2014, n. 8053:
dapprima, hanno ribadito che la riforma, da un lato, ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, dall’altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 cod. proc. civ., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice accezione della: ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico››; ‹‹motivazione apparente››; ‹‹contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili››; ‹‹motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››;
quindi, hanno osservato che, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle ‘carte’ processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe ulteriormente, consentendo per l’appunto l’ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale,
infine, hanno enunciato il seguente principio di diritto: ‹‹Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso
di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale››.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello dall’esame del documento, che trascrive ai fini dell’autosufficienza, ha tratto il contenuto informativo dell’avvenuta spedizione della raccomandata in data 2 febbraio 2017, nonostante che dall’esame del documento non si poteva trarre la prova dell’effettivo invio della raccomandata (nulla documentando la mera apposizione di un timbro al di sotto di una distinta plurima in ordine all’effettivo invio della raccomandata informativa con riferimento alla specifica cartella di pagamento) e comunque non si poteva trarre la prova in ordine alla città e all’indirizzo verso il quale sarebbe stato effettuato l’invio (non essendo riportato in detta distinta l’indirizzo di spedizione).
Alla stregua del principio, affermato dalle Sezioni Unite e sopra richiamato, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, sia stato dedotto proprio un errore revocatorio. E tanto esclude l’asserita violazione delle disposizioni normative denunciate.
Al rigetto del ricorso non consegue alcuna condanna alle spese, in difetto di rituale attività difensiva da parte degli intimati, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
La Corte:
rigetta il ricorso;
– ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025, nella camera di consiglio