Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale di nomina di nuovo difensore depositata in atti, in sostituzione del precedente difensore defunto, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Catania, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Catania ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 262, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, il 13.10.2020, e pubblicata il 13.1.2021;
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2012/3 – Società con difficoltà operative -Accertamento dei redditi.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, notificava il 7.8.2014 alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 293 2013 0018848129, richiedendo il versamento di Ires ed altro, con riferimento all’anno 2009, per un importo complessivo dichiarato di Euro 15.793,95 (controric., p. 2).
La contribuente impugnava l’ingiunzione, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, proponendo plurime censure e, per quanto più specificamente di interesse in questa sede, contestando la radicale invalidità della notificazione della indicata prodromica cartella di pagamento. La CTP riteneva che effettivamente la notificazione della prodromica cartella di pagamento dovesse reputarsi omessa, in conseguenza accoglieva il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti ed insistendo sulla validità della notificazione della prodromica cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, confermava la decisione dei giudici di primo grado.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la società, che ha pure depositato atto di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta
la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 145, 138, 139, 140 e 141, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale presupposta, effettuata presso il domicilio del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
La società ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria per più motivi.
Innanzitutto perché la ricorrente non riporta come avrebbe contestato nel corso del giudizio di merito le specifiche questioni che solleva nel giudizio di legittimità. In secondo luogo perché in realtà domanda il riesame nel merito della statuizione impugnata in materia di notificazione a società.
Le critiche non appaiono condivisibili perché la correttezza, o meno, della notificazione della cartella esattoriale ha effettivamente impegnato i giudici del merito che su solo questo pronunziano, sul fondamento RAGIONE_SOCIALE censure introdotte dalla società e RAGIONE_SOCIALE repliche proposte dall’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre l’RAGIONE_SOCIALE propone una questione di diritto, domandando di verificare quali siano le condizioni che devono ricorrere perché la notificazione effettuata in favore del legale rappresentante di una società possa ritenersi legittima.
La CTR scrive che la notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la sede ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. e norme richiamate. Se non è possibile notificare in tal modo, si procede nelle forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ. Se neppure in tal modo si riesce ad effettuare la notificazione, la stessa può essere eseguita mediante consegna al legale rappresentante, ‘sempre che nell’atto ne sia indicata la qualità e risultino specificate residenza, domicilio e dimora abituale, in fattispecie l’atto notificato non contiene tutti gli elementi citati’ (sent. CTR, p. III)
3.1. Contesta l’Amministrazione finanziaria che, a seguito di un primo tentativo di notificazione presso la sede della società, la
notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata presso il domicilio del suo legale rappresentante, COGNOME NOME. L’indicazione del nominativo del NOME, secondo la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘si ricava dalla relata stessa, così come la successiva apprensione del plico da parte di familiare convivente’ (ric., p. 4). Nella relata sarebbe ‘perfettamente qualificato il soggetto destinatario, come Amministratore Unico, nonché l’indirizzo di residenza RAGIONE_SOCIALE stesso’ ( ibidem ), e la notificazione della cartella di pagamento sarebbe pertanto senz’altro regolare.
3.2. Replica la contribuente che la notificazione è stata indirizzata non al legale rappresentante, bensì direttamente alla società, ma non presso la sede sociale, bensì presso la residenza personale dell’Amministratore unico, di cui neanche sono indicate le generalità. Del resto l’atto esattivo non è stato prodotto dall’Amministrazione finanziaria, e non è possibile neppure verificare a chi fosse intestato ed indirizzato.
3.3. Invero la ricorrente non ha cura di indicare come abbia tentato di notificare l’atto presso la sede sociale, e per quali ragioni la notificazione non sia andata a buon fine. Vero è che la notificazione poteva anche essere legittimamente effettuata presso il legale rappresentante ‘qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale’, art. 145, primo comma, cod. proc. civ., ultima parte.
L’Amministrazione finanziaria non ha prodotto la cartella di pagamento che ha inteso notificare, come rilevato dalla controricorrente senza incontrare repliche, e non è possibile verificare chi fosse indicato quale destinatario e, se del caso, con quale qualifica. Neppure la ricorrente ha avuto cura di trascrivere in forma integrale almeno il contenuto della cartolina relativa alla consegna della notificazione. Risulta infatti inserita nel corpo del
ricorso, mediante riproduzione fotostatica, solo il retro della cartolina, difficilmente leggibile nelle parti scritte a mano, ma comunque priva dell’indicazione del destinatario e della sua qualifica, nonché della specificazione della sua residenza, domicilio o dimora. Poiché si legge sull’atto un indirizzo, INDIRIZZO, che corrisponde alla sede sociale, seguito dal timbro ‘sconosciuto’, potrebbe trattarsi della notifica tentata alla società. La notifica RAGIONE_SOCIALE stesso atto, allora, sarebbe stata rinnovata in favore del legale rappresentante ma, in sostanza, non è possibile evincere da quanto prodotto dall’Amministrazione finanziaria neppure a chi l’atto sia stato notificato, e dove, tanto meno risulta provato che l’atto fosse indirizzato al legale rappresentante nella qualità, ed a quale indirizzo sia stato recapitato, e perché.
La valutazione espressa dal giudice impugnato non risulta pertanto meritevole di censura, e la sua decisione deve essere perciò confermata, rigettandosi il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in quanto infondato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia (somma richiesta mediante l’ingiunzione di pagamento, esclusi accessori).
4.1. Occorre infine rilevare che, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per
compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME