Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF – ILOR 1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27189/2016 R.G. proposto da: COGNOME AVV. NOME, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, INDIRIZZO rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1529/2015, depositata il 21 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’agente della riscossione Equitalia Sud RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE notificava, in data 23 gennaio 2006, all’avv. NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 per IRPEF ed ILOR e relativi sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 1992.
Avverso tale atto l’avv. COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/2012 del 25 giugno 2010, lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1529/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base quattro motivi (ricorso notificato il 16 novembre 2016).
Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE ) e l’Agenzia delle Entrate.
Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 31058 del 4 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente COGNOME NOME risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza agli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380bis .1 c.p.c., mentre la notificazione agli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME non si era perfezionata.
Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo COGNOME NOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.
Lamenta, in particolare, il ricorrente la carenza di motivazione della sentenza impugnata, per avere omesso, la corte regionale, di pronunciarsi su punti fondamentali della controversia, ed in particolare sulle deduzioni del ricorrente riguardanti l’ass erita violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e della legge n. 108/1996 e n. 388/2000, con riferimento alle sanzioni ed agli interessi applicati.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che le somme iscritte a ruolo, e per le quali era stata emessa la cartella impugnata, erano frutto di una erronea interpretazione del bilancio 1992 sia da parte della G.d.F. di Rossano che da parte dell’Ufficio Distrettuale delle Finanze di Cosenza.
1.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento in quanto notificate per posta, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portat i dalla cartella di pagamento, trattandosi di operazioni contabili relative all’anno 199 2, il cui accertamento induttivo da parte dell’Ufficio è avvenuto nell’anno 1999, quindi dopo sette anni .
Deve preliminarmente rilevarsi che la notificazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025 non risulta effettuata nei confronti di NOMECOGNOME mentre tale notificazione non è andata a buon fine nei confronti degli altri eredi NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME.
Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione della prossima udienza , anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.
ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a NOME, NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione dell’avviso di trattazione della prossima udienza secondo le modalità indicate in premessa.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.