Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7671 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1527/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F. 8022403058; fax: NUMERO_TELEFONO; e-mail certificata: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , in Casoria (NA) alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Estratti di ruolo -Cartelle esattoriali Tarsu – Revocazione
-avverso la sentenza n. 18992/2021 emessa dalla Corte di Cassazione in data 06/07/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso diciotto estratti di ruolo conseguenti a cartelle esattoriali per TARSU 1999, chiedendo la declaratoria di nullità di queste ultime in quanto mai ritualmente ad essa notificate.
La CTP accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, la CTR Campania rigettava il gravame, affermando, da un lato, che l’Agente per la riscossione non aveva prodotto, con le modalità prescritte dall’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, documentazione alcuna e, dall’alt ro lato, che gli estratti di ruolo erano autonomamente impugnabili.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese.
Avverso la sentenza n. 18992 del 6 luglio 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per non aver la ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, l’RAGIONE_SOCIALE (medio tempore subentrata alla RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., fondato su un unico motivo, instaurando il contraddittorio nei confronti, oltre che della RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo estinta per cancellazione, anche dei soci accomandanti NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e del socio accomandatario COGNOME NOME. Gli intimati non hanno svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere la Cassazione incorsa in una svista non avendo rilevato che essa aveva prodotto in giudizio la prova dell’avven uta notifica del ricorso per cassazione, depositando l’avviso di ricevimento.
In data 6.12.2016 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è cessata e, all’esito della cancellazione, sono ad essa subentrati i soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2312, comma 2, 2324 e 2495 c.c.
Invero, nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate ; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020).
Orbene, in data 10.1.2022 risultano perfezionate le notifiche a mezzo posta nei confronti dei soci accomandanti NOME e NOME, nonchè dell’AVV_NOTAIO ( quale domiciliataria della società nel grado di appello).
Per quanto concerne la socia accomandataria NOME, la prima notifica eseguita nei suoi confronti in data 10.1.2022 presso l’indirizzo indicato nella visura storica della società non è andata a buon fine ; l’RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, provveduto a rinotificare a mani il ricorso per revocazione una prima volta presso l’indirizzo della stessa risultante dalla visura storica ; non
essendo la rinotifica eseguita in data 28.4.2022 andata a buon fine, in quanto la destinataria risultava trasferita, l’Ufficio ha provveduto a rinnovare la notifica presso l’indirizzo di residenza, previa acquisizione del relativo certificato, la quale risulta perfezionata in data 7.9.2023.
Infine, la notifica eseguita a mezzo posta nei confronti del socio accomandante COGNOME NOME in data 11.1.2022 presso l’indirizzo indicato nella visura storica della società non è andata a buon fine, in quanto il destinatario è risultato irreperibile; acquisito il certificato di residenza storico del contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto a rinnovare la notifica in quanto lo stesso è risultato deceduto a Napoli in data 16.5.2003.
Al fine di assicurare il contraddittorio, oltre che l’esercizio del diritto di difesa, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di COGNOME NOME . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2023.