Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6547 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 5099/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata ope legis presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-ricorrente principale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
Avv. Intimazione IRPEF 1999
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. PUGLIA -SEZ. STACCATA LECCE n. 300/24/2014, depositata in data 10 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il AVV_NOTAIO ha concluso oralmente in udienza per l’accoglimento sia del ricorso principale che di quello incidentale.
Sentita l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha concluso riportandosi al proprio atto difensivo.
FATTI DI CAUSA:
La società contribuente, in data 7 agosto 2007, riceveva notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione di pagamento n. 0007758, per complessivi € 136.198,50; l’intimazione risultava intestata a RAGIONE_SOCIALE, società incorporata alla contribuente, e faceva riferimento alla cartella di pagamento n. 0242003100016605800, intestata anch’essa alla RAGIONE_SOCIALE e notificata a quest’ultima il 14 novembre 2003. Il ruolo sotteso alla cartella di pagamento risultava emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Brindisi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in data 17 dicembre 2002 e consegnata al concessionario per la riscossione in data 25 agosto 2003.
Avverso l’intimazione di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Brindisi e resistevano sia l’Ufficio che l’RAGIONE_SOCIALE con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE di Brindisi, con sentenza n. 53/01/2008 del 06 marzo 2008, rigettava il ricorso.
Contro la sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Puglia e resistevano sia l’RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 300/24/2014, depositata in data 10 febbraio 2014, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Puglia, l’RAGIONE_SOCIALE, ricorrente principale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’RAGIONE_SOCIALE, ricorrente incidentale, affidato a due motivi.
La società contribuente ha resistito con distinti controricorsi.
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 per la quale la società contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2504 -bis cod. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che la cartella di pagamento doveva avere come destinataria la RAGIONE_SOCIALE quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire la tempestiva conoscenza del ruolo ed il pieno e legittimo esercizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la documentazione esibita da RAGIONE_SOCIALE non fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 19, primo e terzo comma, e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta
l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ammissibile l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE solo dopo la ricezione RAGIONE_SOCIALEa successiva intimazione di pagamento ex art. 50, secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 50, comma secondo e terzo, d.P.R. n. 602 del 1973, 156, comma terzo, cod. proc. civ., 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che l’atto tributario non fosse adeguatamente motivato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 2495, 2501 e 2504bis cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la formazione del ruolo da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, la conseguente trasmissione all’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e la conseguente emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento fossero stati posti in essere due anni dopo l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione avesse consegnato la cartella di pagamento nelle mani di persona non identificabile, rendendo impossibile verificare la sussistenza in capo al consegnatario di una RAGIONE_SOCIALE qualità che lo legittimano alla percezione degli atti.
Va premesso che, come affermato dalle SS.UU. (Sentenza n. 9232 del 25/06/2002) «Atteso il principio di unità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione – secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza RAGIONE_SOCIALE‘unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma RAGIONE_SOCIALE impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa sorte RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 cod. proc. civ.» Pertanto, poiché il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale.
Indi, seguendo un ordine logico giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte, vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di ricorso svolto dall’RAGIONE_SOCIALE ed il primo
motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE; entrambi, infatti, agitano la questione afferente la sorte giuridica RAGIONE_SOCIALEa società incorporata dopo la fusione.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa RAGIONE_SOCIALEa fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo» (Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010; conf. Cass. n. 1088 del 1:7/01/2013; Cass. n. 266 del 07/01/2011). Il principio – dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione – non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese di una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti RAGIONE_SOCIALEa cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis , laddove si fa espresso riferimento all’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società incorporata. Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione successiva alla riforma del diritto societario da Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021.
4.2. La sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento. Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria RAGIONE_SOCIALEa
nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione, ma non anche RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto, non tempestivamente impugnato (così Cass. 7 dicembre 2022, nn. 35924 e 35990)
Dal rigetto di questi motivi di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti ossia sia quelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, con il ricorso principale, che quelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, con il ricorso incidentale.
In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 4.000,00 ciascuno, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 17 novembre 2023.