Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
Oggetto: notifica ricorso cassazione -pluralità di- fensori – rinuncia man- dato – principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7205/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 634/18/15 depositata il 20 febbraio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l’ appello proposto da società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 199/1/2008 di rigetto dei ricorsi introduttivi riuniti, aventi ad oggetto due avvisi di accertamento e relativa cartella di pagamento per II.DD. e IVA per gli anni di imposta 2003 e 2004 sanzioni.
Con gli atti impositivi venivano accertati maggiori redditi non dichiarati dalla società, in conseguenza della contestazione di indebita deduzione di costi non inerenti e maggiori ricavi sulla base di indagini finanziarie su conti correnti dell’amministratore della società. Il giudice d’appello annullava gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento, ritenendo decisivo un vizio di motivazione degli atti impositivi, per la mancata produzione in giudizio di tutti i documenti richiamati negli avvisi.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi, mentre la società è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria, la Corte in via pregiudiziale, rilevata la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’intimata, ha disposto il rinnovo della notifica all ‘ intimata ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
Considerato che:
È prodotto agli atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti del difensore domiciliatario AVV_NOTAIO attestante la mancata consegna per irreperibilità. Inoltre, dalla sentenza censurata, risulta che la società ha nominato un altro difensore al quale avrebbe dovuto essere effettuata la notifica una volta riscontrata l’irreperibilità dell’altro difensore.
Non rileva che dalla sentenza impugnata emerga che il secondo difensore, l’ AVV_NOTAIO, ha rinunciato al mandato, in quanto il conferimento del mandato difensivo a due diversi procuratori implica che ciascuno è stato investito di poteri per agire in autonomia.
Per l’effetto , nel caso di rinuncia al mandato da parte di uno dei difensori, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l’ ultrattività del mandato a rappresentarla ai sensi dell’art. 85, cod. proc. civ..
Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto:
« La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione dev’essere effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell’adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte del secondo difensore in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l’ultrattività del mandato a rappresentarla ai sensi dell’art. 85, cod. proc. civ.. ».
In applicazione del principio di diritto, la Corte ha ritenuto che la circostanza che la notifica ad uno dei due difensori fosse risultata priva di effetti avrebbe dovuto indurre alla notifica nei confronti dell’altro difensore, sebbene questi avesse rinunciato, in quanto non formalmente sostituito da nuovo difensore e, a tal fine, ha disposto il rinnovo della notifica alla intimata ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
L’ordinanza è stata ritualmente comunicata all’RAGIONE_SOCIALE e, ciò nonostante, l’adempimento non è stato compiuto dalla ricorrente, con conseguente estinzione del processo ex art.307, comma 3, cod. proc. civ. per inosservanza dell’ordine del giudice, non essendo intervenuto l’atto di impulso richiesto alla parte.
Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione della contribuente.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di inammissibilità del ricorso proposto dalla parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma il 31.5.2024