Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23070 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/08/2024
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14976/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE; EMAIL), e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 924/2020, depositata il 15 maggio 2020, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, dal AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 924/2020, depositata il 15 maggio 2020, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 04320090012520786) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE dovuta dalla contribuente in relazione ad avviso di liquidazione la cui legittimità era stata confermata in sede giudiziale (sentenza n. 12/25/08 della Commissione tributaria provinciale di Foggia).
1.1 -A fondamento del decisum , e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
andavano condivise le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in punto di rituale notifica della cartella di pagamento;
solo con i motivi di appello -che, pertanto, dovevano ritenersi inammissibili per divieto di nova (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57) -la contribuente aveva dedotto specifici vizi del procedimento notificatorio a fronte della originaria causa petendi del ricorso nel quale si era genericamente dedotta l’omessa notifica della cartella di pagamento;
le ragioni del gravame riposavano (anche) su prove tardivamente dedotte nel grado (in memoria depositata nello stesso giorno di celebrazione dell’udienza) e, per di più, doveva ritenersi inammissibile la prova fondata sull’atto notorio (pur) prodotto, venendo, così, in
rilievo atto a valenza esclusivamente procedimentale ed elusivo del divieto di prova testimoniale.
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dodici motivi di ricorso, ed ha depositato memorie.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame aveva statuito («a sorpresa») sulla inammissibilità dei motivi di appello rilevando di ufficio la relativa questione -che non era stata dedotta dalla controparte processuale appellata -e senza consentire, sul punto, lo svolgimento del contraddittorio tra le parti;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, sull’assunto che, nella fattispecie, venivano in considerazione mere eccezioni -piuttosto che nuovi motivi -per di più introdotte con memoria depositata (in data 8 aprile 2011) davanti alla Commissione tributaria provinciale;
1.3 -il terzo motivo, questa volta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone le ragioni di censura articolate col secondo motivo, assumendo la ricorrente che le eccezioni di invalidità della notifica della cartella di pagamento erano state articolate con la ridetta memoria depositata nel primo grado di giudizio;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., siccome illegittimamente
omessa ogni pronuncia sulle ridette eccezioni di nullità della notifica della cartella di pagamento;
1.5 -col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, deducendo che le nuove prove in appello -peraltro di formazione successiva alla stessa definizione del primo grado di giudizio e costituite da un’attestazione del Comune di Stornara, da una consulenza tecnica di parte e da una dichiarazione resa da chi (NOME) figurava quale consegnataria dell’atto in notifica (la cartella di pagamento) -erano state prodotte in allegato a memoria depositata (tempestivamente) il 10 maggio 2013 (a fronte di udienza fissata per il 3 giugno 2013), tenuto conto (anche) della (già) intervenuta sospensione del giudizio disposta a seguito di presentazione di querela di falso;
1.6 -il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, sull’assunto che le prove documentali di cui al quinto motivo erano state tempestivamente prodotte nel giudizio di appello (in allegato a memoria depositata il 10 maggio 2013), così come riscontrato dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria regionale;
1.7 -il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, deducendo la ricorrente che la dichiarazione rilasciata da terzo soggetto (la citata NOME) non avrebbe potuto considerarsi inammissibile in giudizio, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità dovendosi considerare quale atto
legittimamente utilizzabile nel rito tributario alla stregua di elemento indiziario da valutare congiuntamente agli altri;
1.8 -con l’ottavo motivo la ricorrente prospetta, in via di subordine, questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, cit., in relazione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., ed all’art. 6 della CEDU, qualora le dichiarazioni di terzi ritenute insuscettibili di valutazione quali prove utilizzabili secondo il rito tributario;
1.9 -il nono motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, primo comma, ed all’art. 139 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, in corso di giudizio, era stata fornita la prova della consegna dell’atto in notifica a persona (la ridetta NOME) estranea ad essa esponente, quale destinataria della notifica, e che i giudici del merito avevano malamente interpretato la disposizione di cui all’art. 139 cod. proc. civ., cit., atteso che nessuna presunzione poteva correlarsi alla circostanza che la consegnataria si fosse qualificata come «addetta al ritiro»;
1.10 -col decimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «motivazione omessa su punto essenziale della controversia», non avendo il giudice del gravame pronunciato sulla corretta notifica della cartella di pagamento, ed a fronte dei dati probatori che esponevano la corretta residenza anagrafica di essa esponente (al INDIRIZZO di INDIRIZZO piuttosto che al INDIRIZZO), il suo effettivo stato di famiglia e la circostanza, dichiarata dal terzo (in tesi) consegnatario dell’atto , di non esser stato incaricato del suo ritiro;
1.11 -l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di
legge in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, ultimo comma, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma lett. b -bis , sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare che la nullità della notifica della cartella di pagamento conseguiva, nella fattispecie, dall’omesso invio di una raccomandata informativa siccome l’atto in notifica era stato consegnato a persona diversa dal suo destinatario;
1.12 -col dodicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «motivazione omessa su punto essenziale della controversia» con riferimento alla ritenuta validità della notifica nonostante il difetto di una raccomandata informativa.
-Occorre premettere che non forma oggetto di contestazione -perché non ne viene censurata la corrispondente qualificazione della domanda operata dal giudice del gravame (in adesione alle conclusioni cui è pervenuto il giudice del primo grado di giudizio) -l’oggetto del giudizio connotato da un ricorso introduttivo che recava impugnazione della cartella di pagamento in contestazione tra le parti.
Ne consegue che non può ritenersi dirimente l’evocazione operata dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE dei principi di diritto posti dalle Sezioni Unite della Corte (Cass. Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283) in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo siccome, come detto, non revocabile in dubbio che col ricorso introduttivo sia stata impugnata una cartella di pagamento della quale si è dedotta l’omessa notifica .
2.1 -Va, ancora, premesso -con riferimento all’eccezione processuale svolta dalla controricorrente in punto di omessa notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE – che, come la Corte ha già avuto modo di statuire, nel caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del
contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., 15 maggio 2020, n. 8980; Cass., 11 marzo 2020, n. 6924; Cass., 17 giugno 2019, n. 16141; Cass., 21 maggio 2018, n. 12515).
-Tanto premesso, i primi quattro motivi di ricorso -che vanno congiuntamente esaminati perché espongono, al fondo, una medesima quaestio iuris dirimente -sono destituiti di fondamento, e vanno senz’altro disattesi.
3.1 – La disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l’atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio; v., ex plurimis , Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754) ; e che l’ oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti che, determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (qual i eccezioni), comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio
2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
3.2 -In termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che -tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l’atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l’interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis , Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448).
E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario , si è rimarcato che la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
3.3 -Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi
diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
3.4 -Nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica della cartella di pagamento -a fronte dell’originaria deduzione dell’omessa notifica della stessa cartella introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell’art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.
Né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che, come ben rilevato dal giudice del gravame, le identificava quali eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta
che l’eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s’è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi vizio di nullità del procedimento notificatorio.
3.5 -Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte -secondo un principio di diritto che si attaglia (anche) alla formulazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, – il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio (Cass. Sez. U., 9 gennaio 2020, n. 157).
La questione relativa all’ammissibilità dei nova in appello integrava, dunque, una questione di diritto che -in quanto riconducibile alla stessa attività processuale della parte che vi aveva dato causa -ben poteva essere rilevata di ufficio dal Giudice senza necessità di un previo contraddittorio tra le parti.
Peraltro, va rimarcato che anche a riguardo RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto oppure miste, di fatto e di diritto, sulle quali si fondi la decisione, la Corte ha rilevato che la relativa omessa indicazione priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21314; Cass., 30 aprile 2021, n. 11440; Cass., 12 giugno 2020, n. 11308); e, nella fattispecie, la parte ricorrente nemmeno ha indicato il pregiudizio (in tesi) conseguito dal difetto di attivazione del contraddittorio, se non rimarcando, come si è già rilevato, che i vizi di invalidità della notifica
erano stati dedotti in giudizio -piuttosto che alla stregua di motivi aggiunti -sulla base di una mera memoria di parte.
4. -Sulla base dei rilievi sin qui svolti i residui motivi di ricorso non possono trovare accoglimento perché involgono profili di censura che presuppongono l’ammissibilità che il giudice del gravame ha correttamente escluso -di eccezioni non ritualmente introdotte in giudizio, eccezioni aventi ad oggetto la nullità della notifica della cartella di pagamento in relazione alla persona del consegnatario dell’atto e, dunque, all’omesso invio di una raccomandata informativa ( ex d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e art. 139 cod. proc. civ.); e inconferente rimane, al riguardo, la questione di costituzionalità posta nella memoria depositata, atteso che, come anticipato, secondo l’incontestata qualificazione della domanda, la Corte è chiamata a decidere dell’impugnazione di una cartella di pagamento .
Quanto, poi, alle censure articolate in relazione alla individuazione (anche probatoria) del consegnatario dell’atto in notifica, ed alla stessa sussistenza di un incarico al ritiro dell’atto, ne va rimarcata (anche) la relativa inconcludenza, avendo la Corte in più occasioni statuito che, nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente ad opera dell’ente impositore, ovvero dell’agente di riscossione, quanto per il tramite dell’ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergo no dall’avviso di ricevimento – secondo le concrete prescrizioni riferibili all’una e all’altra modalità di notifica – godono della stessa fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556; Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616;
Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno 2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723).
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023.