Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16831/2017 R.G. e proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 dicembre 2016, n. 9396/17/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
CATASTO MICROZONE COMUNE DI ROMA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 dicembre 2016, n. 9396/17/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per rettifica di classamento con attribuzione di rendita -nel contesto di una revisione massiva per microzone del territorio comunale ex art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – in relazione ad immobili siti in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO n. 34, alla INDIRIZZO, al INDIRIZZO ed alla INDIRIZZO (microzona n. 1 -Centro Storico), dei quali la medesima è proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 3 settembre 2015, n. 17762/20/2015, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario -sul rilievo che l’atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla collocazione degli immobili nella microzona di riferimento.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sette motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’appello con riguardo al la richiesta di disapplicazione dei
provvedimenti amministrativi generali del Comune di RAGIONE_SOCIALE sull’istituzione RAGIONE_SOCIALE microzone, essendo essi palesemente illegittimi per carente uniformità di valori e redditi.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Invero, la disapplicazione degli atti amministrativi generali -che sono espressione di una potestà amministrativa di natura gestionale e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici, seppure rispetto a destinatari che non sono determinabili ex ante , ma lo diventano ex post (Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2023, n. 19017) ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in quanto rilevanti ai fini della decisione), sarebbe stata indispensabile soltanto nel caso in cui il giudice tributario ne avesse riconosciuto l’illegittimità al fine di pronunziare l’annullamento dell’avviso di accertamento ; viceversa, essendo stata valutata la correttezza procedimentale del classamento massivo per microzone (in particolare, della deliberazione adottata dal l’RAGIONE_SOCIALE Capitolina d i RAGIONE_SOCIALE Capitale l’11 ottobre 2010, n. 5, che aveva chiesto all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il riclassamento degli immobili e la revisione RAGIONE_SOCIALE rendite in ragione dell’eventuale scostamento fra valore medio di mercato e valore medio catastale maggiore o minore almeno del 35% rispetto all’analogo rapporto riferito all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali), è evidente che l’istanza di disapplicazione è stata implicitamente rigettata con i restanti motivi di appello.
2.3 È pacifico, infatti, che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la
pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22775). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^ – 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un’espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l’implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. 35137; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2024, n. 14811).
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché degli artt. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per
essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’adozione dell’atto impositivo non abbisognava di contraddittorio preventivo tra contribuente ed amministrazione finanziaria.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Difatti, è orientamento costante di questa Corte che la revisione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali urbane (regolata dall’art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, ricorrendone il presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art. 1, comma 335, della legge 30 6 dicembre 2004 n. 311), in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa ” visita sopralluogo ” dell’ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale; né il sopralluogo si rende necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (come si desume dall’art. 11, comma 1, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2010, n. 22313; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2012, n. 21923; Cass., Sez. 6^- 5, 17 febbraio 2015, n. 3158; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2016, n. 21176; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34680, 34681, 34682, 34683, 34684, 34685 e 34686; Cass., Sez. 6^- 5, 1 luglio 2020, nn. 13358 e 13382; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35075; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2022, nn. 20508 e 20509; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37359).
3.3 Peraltro, soltanto « nel procedimento di verifica fiscale in cui l’amministrazione attua il diritto dell’Unione europea, (…) questa è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall’art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed
inteso come «il diritto a che le questioni (…) siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione», tra le cui articolazioni, elencate in via esemplificativo, il paragrafo 2 prevede espressamente «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio »», giacché « il rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo implica (…) che, nell’accertamento dei cosiddetti ‘tributi armonizzati’, «avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione», vige un generale obbligo dell’amministrazione di instaurare un’interlocuzione preventiva con il contribuente, la cui inosservanza può portare all ‘invalidità dell’atto impositivo, ma solo se questi assolve alla ‘prova di resistenza’, allegando le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale e il conseguente pregiudizio sostanziale subìto » (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47).
3.4 Non a c aso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è costante nel negare l’applicabilità dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nei confronti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni nazionali, affermando che « dal tenore letterale di tale disposizione emerge chiaramente che essa si rivolge unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e non agli Stati membri », salvo quando questi ultimi diano attuazione al diritto euro-unitario (tra le tante: Corte Giust. Un. Eur., 26 marzo 2020, C-496/18 e C497/18, Ungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, NOME COGNOME NOME. et alii vs. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság. , par. 63; Corte Giust. Un. Eur., 24 novembre 2020, C-225/19 e C-226/19, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vs. RAGIONE_SOCIALE , par . 33; Corte Giust. Un.
Eur., 10 febbraio 2022, C-219/20, INDIRIZZO , par. 36).
3.5 Ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto che: « La mancanza del sopralluogo, ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 1142/1949, invero, il legislatore con l’art. 4, ventunesimo comma, del D.L. n. 853/1984 -cui ha fatto seguito l’art. 11 del D.L. n. 70 del 1998, che ha escluso la necessità del sopralluogo anche per il classamento dei fabbricati denunciati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 853/1984 -nell’ottica proprio di scongiurare i notevoli ritardi e inefficienze conseguenti all’originaria necessità del sopralluogo -ha disposto espressamente che ‘… il classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari urbane può essere effettuato anche senza visita di sopralluogo ».
C on il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello con motivazione carente in ordine all’interpretazione dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 C ome è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
4.3 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto
inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
4.4 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
4.5 In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220).
4.6 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente, inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contiene una compiuta ed articolata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale.
4.7 Invero, la sentenza impugnata si è adeguatamente ed esaustivamente pronunciata sull’appello con riguardo alla revisione del classamento degli immobili ubicati nelle microzone del classamento massivo per microzone, evidenziando, tra l’altro, che: « (…) la procedura contemplata dall’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, non possa in alcun modo prescindere e sottrarsi alla valutazione congiunta dei diversi parametri imposti dalla legge ai fini dell’attribuzione all’immobile della corretta classe di appartenenza . Ne deriva (…) che dovrà considerarsi «lo scostamento dei valori riscontrati nella microzona di riferimento un mero presupposto integrante condizione per l’adozione della procedura di revisione (limitata all’ambito sub -urbano considerato e perciò ‘parziale’) da esplicarsi secondo le vigenti discipline di legge per le fattispecie ordinarie». Nello specifico, la legge sopra citata impone che la determinazione della classe non possa prescindere dalla valutazione oltre della qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito e di quella ambientale della zona di mercato immobiliare in cui la stessa è situata, anche RAGIONE_SOCIALE caratteristiche edilizie della medesima unità e del fabbricato che la comprende ».
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 56 e 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, 3, commi
58 e 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’accertamento era stato sufficientemente motivato con riguardo alla revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali .
5.1 Il motivo è fondato.
5.2 L ‘atto tributario del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (artt. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento; a i sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del d.P.R. 23 marzo 1938, n. 138, la categoria viene assegnata sulla ba se della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e RAGIONE_SOCIALE consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercat o edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende; viene anche precisato che, per qualità urbana della microzona, si intende il livello RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e dei servizi e, per qualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall’attività
umana; a i fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. 23 marzo 1938, n. 138); l ‘atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che a sua volta richiama l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui l’ amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti « i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione ».
5.3 I n tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione a carico dell’ amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (con decorrenza dall’1 dicembre 2012, in virtù dell’art. 23 -quater del d.l. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’RAGIONE_SOCIALE) competente di un atto di
aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. ‘ DOCFA ‘; a fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari .
5.4 N ell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura ‘ DOCFA ‘, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contrib uente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso ( tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. 5^, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5^, 19 settembre 2024, n. 25144).
5.5 L ‘obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia anche quando l’RAGIONE_SOCIALE (ora, l’RAGIONE_SOCIALE) muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita; in tal caso la dilatazione
della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione; costituisce, infatti, altro orientamento consolidato quello secondo cui, in tema di estimo catastale, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’RAGIONE_SOCIALE (ora, l’RAGIONE_SOCIALE d elle RAGIONE_SOCIALE), a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare ; l ‘RAGIONE_SOCIALE (ora, l’RAGIONE_SOCIALE) dovrà indicare, nel primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; tali specificazioni e indicazioni, infatti, sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all’ amministrazione finanziaria, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 25 luglio 2012, n. 13174; Cass., Sez. 6^-5, 14 novembre 2012, n. 19949; Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2013, n. 21532; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17328; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez.
6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37371; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24586; Cass., Sez. 5^, 19 settembre 2024, n. 25144).
5.6 Il legislatore è intervenuto più volte in materia, nel tentativo di realizzare una riforma del catasto che consentisse di eliminare, o quanto meno di contenere, le sperequazioni impositive derivanti dallo squilibrio, per alcuni immobili, tra i valori catastali riferiti ad anni risalenti e i valori di mercato attuali, accresciuti notevolmente dalla collocazione in un mutato sistema economicoculturale dell’assetto urbano; sono stati, dunque, previsti dei meccanismi che consentissero di effettuare, in presenza di specifici presupposti e condizioni, degli interventi correttivi di portata generalizzata, sollecitando in tal modo l’a mministrazione finanziaria a procedere a RAGIONE_SOCIALE verifiche c.d. massive; in relazione al contenuto minimo della motivazione di tali atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale, ma oggetto di rettifica per iniziativa dell’ amministrazione finanziaria, questa Corte ha posto i seguenti principi: a) se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell ‘insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; b) se la variazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unita immobiliare, l’atto deve recare l’analitica indicazione di tali trasformazioni; c) nell’ipotesi di riclassificazione avvenuta ai
sensi dell’art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’atto deve precisare a quale presupposto -il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari – la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 13 novembre 2012, n. 19820; Cass., Sez. 6^-5, 8 marzo 2013, n. 5784; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2013, n. 10489; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2015, n. 697; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37371; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24586; Cass., Sez. 5^, 19 settembre 2024, n. 25144).
5.7 G iova anche evidenziare che la motivazione dell’atto di ‘ riclassamento ‘ non può essere integrata dall’ amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa .
5.8 La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare
l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum debeatur ; detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28819; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37371; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33135).
5.9 Tanto premesso, nella specie è pacifico che l’ amministrazione f inanziaria abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore commerciale ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali ; in queste ipotesi, la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dall’art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. del 18 febbraio 2005 n. 40), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso RAGIONE_SOCIALE autonomie
locali; s econdo l’art. 2, comma 1, del d.P.R. 23 marzo 1998,n. 138, la microzona è una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona si presume che le unità immobiliari siano uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente; questo peculiare strumento, come si è già evidenziato, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale; la Corte Costituzionale, con la sentenza depositata l’1 dicembre 2017 n. 249, ha, infatti, ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una RAGIONE_SOCIALE voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale; la modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.
5.10 Posta la legittimità RAGIONE_SOCIALE strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte non può prescindere da un’adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione; poiché non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad
esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo; ebbene, con riferimento a tale specifica ipotesi questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adott ato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, ave nte carattere ‘ diffuso ‘ ( tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2018, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28035; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez.
5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 6^-5, 23 gennaio 2020, n. 1543; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6^5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37371; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24586; Cass., Sez. 5^, 19 settembre 2024, n. 25144), ed ancora che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano come evidenziato anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale l’1 dicembre 2017 n. 249 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (così: Cass., Sez. 6^-5, 10 dicembre 2018, n. 31829).
5.11 In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto
rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (qualità urbana ed ambientale della microzona, nonché caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenzia li difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto ( ex plurimis : Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).
5.12 In particolare, non può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento della sentenza impugnata alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate in base a « un fatto notorio -quale la circostanza che l’immobile sia situato in una posizione conosciuta da sempre per il suo prestigio -che influisce positivamente sul livello reddituale ordinario ritraibile dalle unità immobiliari ».
5.13 Quanto ai casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell’immobile, perché la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell’immobile che condiziona l’attribuzione della categoria; quanto ai mutamenti
di classe perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, ecc.), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona; oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe.
5.14 Per cui, sotto tale aspetto, anche il richiamo del giudice di appello alle connotazioni tipologiche RAGIONE_SOCIALE abitazioni di tipo signorile -al di là dei generici apprezzamenti che « gli immobili siano inseriti in un quartiere di pregio e di notevole qualità residenziale » e che « certamente si è verificato un miglioramento della qualità del contesto urbano, per un miglioramento dei servizi e per la maggiore importanza della zona, che ha subito una enorme espansione nelle periferie » -è rimasto parimenti privo di precisi e specifici riferimenti alle concrete e peculiari caratteristiche degli immobili appartenenti alla contribuente, impedendo di apprezzarne la conformità ai parametri enunciati in astratto e la corrispondenza alla revisione del classamento.
5.15 Su tale punto va dunque disatteso altro precedente rimasto isolato (Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2016, n. 21176), secondo cui la revisione del classamento ex art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria; la soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l’unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che « la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili di irragionevolezza la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene », nello stesso tempo ha evidenziato che « la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere ‘diffuso’ dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento »; il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere ‘ diffuso ‘, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va, dunque,
soddisfatto ex ante , e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa.
5.16 Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: « In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’i nsieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall’art. 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso ».
5.17 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, valutando che l’avviso di accertamento fosse stato sufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senza un concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili riclassificati.
C on il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di
secondo grado che l’amministrazione finanziaria non aveva prodotto in sede di appello la planimetria dell’immobile ubicato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO e classificato ex officio in categoria A/1, in tal modo impedendo di quantificarne l’ampiezza .
C on il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’incidenza del vincolo storico -artistico grava nte sugli immobili, anche con riguardo all’incidenza degli oneri di manutenzione e conservazione sulla determinazione della rendita, secondo le indicazioni dell’art. 2, comma 1, lett. m, della legge 11 marzo 2014, n. 23, contenente la delega per il Governo a « prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro ».
C on il settimo motivo, in subordine, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., nel caso in cui si debba interpretare nel senso che la revisione catastale degli immobili deve essere collegata ai soli mutamenti del tessuto generale della microzona di appartenenza, senza alcuna incidenza del suo stato concreto di conservazione.
I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del quarto motivo, che ne rende superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
In conclusione, apprezzandosi l ‘in fondatezza del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo, la fondatezza del quarto motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo.
In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che le questioni giuridiche hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio .
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo , dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario ed annulla l’atto di classamento; compensa le spese dell’intero giudizio .
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 23 ottobre