Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 15/10/2025
MOTIVAZIONE SENTENZA PER RELATIONEM C.T.U.
CONTRORICORSO PROVA LEGITTIMAZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19507/2019 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGEI RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore .
– INTIMATA –
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTERVENTRICE – per la cassazione della sentenza n. 599/12/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 1° febbraio 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava la rendita catastale proposta tramite la procedura cd. docfa da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nella misura di 338,00 € in relazione ad unità immobiliare di categoria D/8 sita nel Centro Commerciale denominato ‘La Torre’, rettificandola nella somma di 761,72 €.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo corretta la valutazione operata dal consulente tecnico di ufficio nominato in secondo grado, il quale aveva ritenuto l’impossibilità di stimare il bene « alla stregua di un fabbricato di civile abitazione, trattandosi di una struttura complessa e sospesa su prefabbricati ed acciaio», considerando poi «’congrua sulla base della consistenza e dello stato
di fatto e di diritto dell’immobile calcolare la sua rendita in € 313,24’» (così nella sentenza impugnata).
La Commissione regionale assumeva che «da tale valutazione il Collegio non ha motivo di discostarsi considerando vieppiù le argomentazioni contenute nella relazione a chiarimento del Perito datata 10/12/018 in cui le osservazioni mosse alla prima relazione dall’RAGIONE_SOCIALE odierna appellata sono state puntualmente, adeguatamente, e, ad avviso del Collegio, correttamente contraddette» (così nella sentenza impugnata).
RAGIONE_SOCIALE propone va ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 5 luglio 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione, successivamente illustrato memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. depositata in data 3 ottobre 2025.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è restata intimata.
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -interveniva con atto notificato in data 6 novembre 2020, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo nel merito per la sua infondatezza.
In data 3 ottobre 2025 ha depositato memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ponendo in rilievo:
a. l’assenza del ragionamento posto a base della decisione, « contenendo il pronunciamento affermazioni apparenti che impediscono di comprendere la ratio decidendi, comportanti di fatto l’inosservanza dell’articolo 111 della Costituzione » (così a pagina n. 6 del ricorso), non avendo la Commissione nulla osservato sulle ragioni per le quali i rilievi posti dall’Ufficio non potevano essere accolti e, dunque, senza operare alcuna valutazione circa le critiche mosse alla consulenza di ufficio;
b. il marchiano errore in cui era caduto il consulente nella determinazione del valore per averlo desunto dalla tabella B2 del ‘Prontuario sulle determinazioni RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)’, « non rilevando finanche l’evidente disomogeneità matematica RAGIONE_SOCIALE unità di misura utilizzate, segnate in ‘€/metro quadro’ per il valore unitario e nel ‘metro cubo’ per il dato metrico riferito alla consistenza della porzione di fabbricato oggetto di accertamento », non potendosi in tali termini ottenere dal prodotto tra i due moltiplicatori (€/mq mc) un risultato numerico individuante la valutazione espressa in euro» (v. pagina n. 7 del ricorso);
c. la diversa valutazione effettuata dall’ufficio in 253 €/mc, che era stata desunta correttamente dalla tabella C1 del citato prontuario, assumendo il valore minimo di 362 €/mc, attribuito ai piani terra aventi esclusiva destinazione commerciale per l’intera cubatura, ridotto del 30% (253 €/mc) al fine di tener conto che non trattavasi di edificio residenziale, ma di una porzione di centro commerciale avente particolari e differenti caratteristiche tipologiche, da ritenersi ancor più singolari nella valutazione del costo di ricostruzione a nuovo
proprio per il tipo di struttura sospesa (ponte) costituita da elementi prefabbricati, inconcepibilmente considerata dalla consulenza tecnica di ufficio come valore da sottrarre.
2. Il ricorso non può essere accolto.
In punto di fatto va dato conto che la sentenza impugnata risulta essere stata emessa tra l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla dr.ssa NOME COGNOME e dalla geometra NOME COGNOME, entrambe con domicilio (indicato in sentenza) in Ravenna, alla INDIRIZZO.
Il ricorso per cassazione, invece, è stato diretto alla diversa società RAGIONE_SOCIALE e notificato, secondo le modalità dell’irreperibilità relativa e con attestazione del mancato ritiro entro il termine di dieci giorni, presso il domicilio del difensore, AVV_NOTAIO, sito in Ravenna, alla INDIRIZZO.
2.1. Dal resoconto che precede emerge, pertanto, che il ricorso per cassazione è stato notificato ad altra società e presso un domicilio dello stesso difensore (AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO) diverso da quello eletto (INDIRIZZO, in luogo di INDIRIZZO).
2.2. L’RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto nella memoria difensiva, a fronte dell’eccezione della società contribuente circa la diversità del luogo di destinazione della predetta notifica, che la stessa (eseguita presso l’abitazione del difensore della parte costituita nel giudizio di merito, in luogo del domicilio eletto) sarebbe solo nulla e che detta nullità sarebbe stata «sanata dalla costituzione in giudizio» (così nella memoria ex art 380bis .1. c.p.c.).
2.3. Ciò posto, si osserva che la destinazione del ricorso ad altro soggetto (RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), diverso
da quello che ha partecipato al giudizio di appello (RAGIONE_SOCIALE) non determina la nullità della presente impugnazione, giacchè va esclusa l’assoluta incertezza dell’indicazione della parte contro cui è stato diretto il ricorso ed è possibile identificare con certezza la reale destinataria dell’atto sulla scorta degli elementi contenuti nel ricorso, costituiti, nella specie, dall’esatta menzione della pronuncia impugnata, dalla pertinenza dei contenuti del ricorso per cassazione alla predetta sentenza, nonché dall’essere stata la notifica eseguita presso il difensore della parte costituita in appello, sia pure in luogo diverso da quello eletto (cfr., su tali principi, Cass., Sez. I., 1° febbraio 2015, n. 24441, che richiama Cass., Sez. L, 24 marzo 2003, n. 4275; Cass., Sez. I, 11 maggio 2005, n. 9928; Cass., Sez. II, 28 maggio 2009, n. 12655; Cass., Sez. II, 18 marzo 2013, n. 18427).
2.4. Risulta, piuttosto, nulla la notifica del ricorso per cassazione -come riconosciuto dalla medesima RAGIONE_SOCIALE -per essere stata eseguita presso un luogo diverso dal domicilio eletto dal difensore, ma pur sempre ad esso riferibile, dovendosi escludere la sua inesistenza, sussistendo l’atto nella sua materialità ed essendo lo stesso riconoscibile e qualificabile come notificazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 8 settembre 2022, n. 26511 e Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).
La citata nullità, tuttavia, non può considerarsi sanata dalla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -essendo la stessa inammissibile.
2.5. Detta società, infatti, è intervenuta nel presente giudizio nella dichiarata « qualità di attuale proprietaria dell’immobile oggetto dell’impugnato accertamento e quindi subentrante a RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 1 del controricorso).
Tuttavia, essa non ha fornito prova di detta qualità, né nell’elenco in calce all’atto di costituzione vi è traccia del titolo in base al quale ha acquistato il bene.
Ricorre, allora, in tale contesto, l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d’ufficio (cfr., in relazione all’analoga ipotesi di successione mortis causa , Cass., Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 3793 e la varia giurisprudenza ivi citata).
2.6. Nemmeno sussistono le ragioni per rinnovare la notifica a RAGIONE_SOCIALE, presentando il ricorso profili di inammissibilità, oltre che risultare chiaramente infondato.
Va, sul punto, richiamato il principio per il quale, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (cfr., anche da ultimo, Cass. Sez. III, 19 marzo 2025, n., 7370, sulla scia di Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 15 maggio 2020, n. 8980; Cass. 20 aprile 2023, n. 10718).
Può, dunque, passarsi all’esame del motivo d’impugnazione, il quale non può essere accolto, presentando -come detto – profili di inammissibilità e risultando, per altri aspetti, infondato.
3.1. Va premesso che si rivela improprio il richiamo al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non essendo la censura diretta ad evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici) sottoposti alla dialettica processuale di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite e che il giudice del merito abbia omesso di considerare (cfr., a partire da Cass., Sez. Un., 78 aprile 2014, n. 8053; tra le tante, Cass., Sez. L. 12 aprile 2024, n. 9925, che richiama Cass., Sez. I, 16 marzo 2022 n. 8584; Cass., Sez., III, 2 marzo 2023; Cass., Sez. T., 4 luglio 2023, n. 18886).
Né la doglianza è riconducibile all’ipotesi del travisamento della prova concernente « la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti », vale a dire una svista, un errore ‘revocatorio’ relativo ad un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792).
Esso è diretto, in realtà, a lamentare l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE ragioni e RAGIONE_SOCIALE deduzioni volte a contraddire gli esiti della consulenza di ufficio ed a legittimare, quindi, la fondatezza dell’avviso di accertamento, profili questi che, tuttavia, integrano argomentazioni difensive rispetto alle quali risulta non pertinente ed inammissibile la contestazione articolata sotto il paradigma censorio prescelto (cfr., sul principio, tra le tante, anche le recenti Cass., Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 2961; Cass., Sez. I, 16 marzo 2025, n. 6979).
3.2. La doglianza va, in realtà, ricondotta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE violazioni di ordine processuale e quindi al canone di cui all’art. 360,
primo comma, num. 4, c.p.c. e, segnatamente, alla violazione dell’art. 36 d.lgs. m. 546/1992 sotto il profilo del deficit motivazionale della sentenza impugnata, come pure reso evidente dal rilievo contenuto nel ricorso secondo cui «Nella sentenza in esame risulta palesemente insufficiente la motivazione con la quale il giudice di seconde cure ha accolto il ricorso in appello » (v. pagina n. 6 del ricorso).
3.3. Così riqualificato il motivo, va osservato che la pronuncia in esame si caratterizza per la predisposizione di una motivazione per relationem , di rimando cioè ai contenuti della relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di secondo grado.
Essa si snoda lungo tre passaggi argomentativi.
Il primo dei quali è il riferimento all’impraticabilità di una stima basata sul valore similare di fabbricato di civile abitazione, stante la diversa connotazione di «struttura complessa e sospesa su prefabbricati ed acciaio» (così nella pronuncia in oggetto).
La seconda osservazione è il richiamo alla ritenuta (dal consulente) congruità del valore della rendita nella misura di 313,24 €.
Il terzo assunto è la piena condivisione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nella relazione a chiarimenti del 10 dicembre 2018 con le quali -a dire della Commissione -il consulente avrebbe «puntualmente», «adeguatamente» e «correttamente» contraddetto le osservazioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE alla prima stesura della relazione di consulenza.
3.4. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato
che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Si discorre, per tale via, di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, che è denunciabile in Cassazione quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235) .
Va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,
necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
3.5. Per quanto più direttamente concerne la fattispecie in esame, va poi richiamato l’orientamento secondo il quale il giudice del merito, sul piano generale, non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, qualora non siano state mosse alla consulenza precise censure.
Più precisamente, il giudice, in assenza di specifiche contestazioni all’elaborato tecnico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, esaurendo l’obbligo della motivazione con l’indicazione della fonte del suo convincimento (cfr. Cass., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), per cui, riconosciute persuasive le conclusioni del consulente tecnico, non è necessario che esponga in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a far propri gli argomenti dell’ausiliario se dall’indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALE parti siano state rigettate, atteso che in tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con la menzione della fonte dell’apprezzamento espresso (cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass., Sez. II, 10 aprile 2015, n.
7266; ed anche Cass., Sez. L., 28 marzo 2018, n. 7701 sulla sufficiente adesione alle conclusioni del consulente ove non contestate in modo specifico dalle parti).
Laddove, per converso, siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (v. Cass., Sez. L., 28 marzo 2018, n. 7701 cit., che richiama, tra le tante, Cass., 19 giugno 2015, n. 12703; in tale senso, v anche Cass., Sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638, che cita Cass. 9 dicembre 1995, n. 12630; Cass. 7 giugno 2000, n. 7716; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492).
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudice può limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, così recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d’ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (Cass., Sez. II, 13 giugno 2008, n. 10688).
In tal caso, infatti, non occorre una specifica motivazione poiché l’accettazione del parere dell’ausiliario, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, all’elaborato tecnico implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass., Sez. II, 28 agosto 2020, n. 18036, che richiama Cass, Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147).
3.6. Va, quindi, ribadito – per quanto più direttamente interessa la fattispecie in esame -il principio secondo cui il giudice di merito,
quando aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, sviluppatesi attraverso la motivata considerazione e replica ai rilievi tecnici RAGIONE_SOCIALE parti e/o dei loro consulenti, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con la decisione assunta, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così Cass., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15804, che richiama, Cass., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33742; Cass., Sez. III/IV, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; nello stesso senso, Cass., Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10747 e Cass., Sez. III/IV, 14 febbraio 2019, n. 4352).
3.7. Va aggiunto che il vizio assoluto di motivazione della sentenza è denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE censure non esaminate dal medesimo giudice e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa (cfr., sul principio, Cass., Sez. V, 6 maggio 2021, n. 11917, che richiama Cass. Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18688; Cass., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10222 e Cass., Sez. L. 16 ottobre 2013, n. 23530).
In tale direzione, la censura incorre in un ulteriore vizio, giacchè, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla
sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, illustrando nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico RAGIONE_SOCIALE critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3.8. Va ancora evidenziato che la già richiamata limitazione del vizio di motivazione alla violazione del ‘minimo costituzionale’, comporta che lo stesso non potrà configurarsi allorquando il giudice di merito, richiamata l’esistenza dei rilievi di parte, dichiari tuttavia di optare per le conclusioni rassegnate dal CTU.
3.9. Va, infine, ribadito che la doglianza della decisione di merito, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4. c.p.c. e 132, primo comma, num. 4), c.p.c. ( mutatis mutandis ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992) per aver omesso di valutare i rilievi tecnici mossi dalla parte stessa alla consulenza tecnica d’ufficio, è consentita solo nei limiti in cui la decisione, non richiamando proprio l’esistenza dei rilievi di parte, abbia dato seguito alle conclusioni rassegnate dal CTU e non anche, quando -come accaduto nella specie -abbia dato conto del fatto che il consulente di ufficio (con un’apposita relazione a chiarimenti) aveva esaminato e replicato adeguatamente ai rilievi di parte (cfr. sul principio Cass., Sez. L., 12 aprile 2024, n. 9925).
Alla luce dei principi sopra richiamati, va osservato che il motivo in esame censura la decisione impugnata nonostante la stessa abbia dato pienamente atto dell’esistenza dei rilievi di parte, tuttavia ritenendo la persistente affidabilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni del consulente
d’ufficio, in virtù RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal consulente nella «relazione a chiarimento», richiamando i contenuti principali di tale nota quanto alla non riconducibilità del bene ad un fabbricato di civile abitazione ed alla congruità della rendita catastale stimata in 313,24 €.
In tale prospettiva, l’aver il Giudice regionale dato atto del fatto che il consulente aveva replicato adeguatamente a detti rilievi dopo averli esaminati, rende manifesta, sul versante della motivazione, la dichiarata opzione preferenziale che il giudice di merito ha operato per le conclusioni del consulente tecnico di ufficio rispetto alle conclusioni suggerite dalla parte.
Così ricostruito il contenuto della pronuncia impugnata, va escluso il dedotto vizio di motivazione, dovendo invece osservarsi che la censura, sebbene articolata sotto il canone del vizio di motivazione della sentenza, tradisce, in realtà, il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale e di merito sulla congruità della rendita catastale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di marchiani errori nell’utilizzo della tabella B2, la disomogeneità matematica RAGIONE_SOCIALE unità di misura utilizzate e la corretta stima invece operata dall’Ufficio, così palesando un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso nella parte in cui coinvolge la Corte in un impraticabile terzo grado di merito.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni svolte il ricorso deve, quindi, essere respinto.
6 . L’inammissibilità della costituzione della società esime dal regolare le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, addì 15 ottobre 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME