Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4979/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto nel suo studio in Milano, alla INDIRIZZO e indirizzo pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2201/2023 depositata il 11/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co:
COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME era destinatario di intimazione di pagamento per cartelle esattoriali non onorate.
Investito della controversia il giudice di prossimità, nei gradi di merito non si apprezzavano le ragioni della parte privata, che ricorre per cassazione agitando tre motivi di ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si lamenta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., poiché la Corte di Giustizia di secondo grado non avrebbe proceduto ad esporre i fatti rilevanti della controversia e i motivi della decisione, essendosi limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l’iter logico -giuridico seguito per giungere a tale conclusione.
1.2. Con il secondo motivo si lamenta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’RAGIONE_SOCIALE di avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione e per violazione degli artt. 3-bis della L. n. 53 del 1994, 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del d.Lgs. 82/2005 ed art. 26 – d.P.R. 602/73, stante l’intervenuta trasmissione, da indirizzi Pec non censiti in
alcun Pubblico Registro, nonché degli artt. 132, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c..
Fondato ed assorbente è il primo motivo. Ed infatti, la sentenza in scrutinio non riporta fatti di causa o svolgimento del processo, limitandosi (contraddittoriamente) a dare per fondato l’appello. La motivazione si riduce ad un acritico richiamo alla decisione di primo grado che, contrariamente a quanto affermato in controricorso, non viene riportata nella parte narrativa o motiva della sentenza qui gravata, in modo da giustificarne, in qualche modo, il rinvio che resta del tutto svincolato dalle ragioni che lo sottendono.
2.1. Per costante giurisprudenza, infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed
adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
Tale è l’evenienza del caso in esame, donde il ricorso è fondato, merita accoglimento e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si attenga ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia -Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME