Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10808 Anno 2024
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Motivazione cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600/73-
Data pubblicazione: 22/04/2024
sottoscrizione della cartella di pagamento- mancanzainvalidità dell’atto – esclusione
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 24942 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, e RAGIONE_SOCIALE– in persona del Presidente pro
tempore, domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1071/17/2022, depositata in data 9 marzo 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 14620/04/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento emessa, per l’anno 2009, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36bis del dPR n. 600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72, della dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’annualità 2009, con l’intimazione di adempiere ad imposte dichiarate dovute e non versate.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che: 1) trattandosi di cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/72, a seguito di controllo automatico eseguito sulla base dei risu ltati della dichiarazione, l’atto di riscossione doveva ritenersi congruamente motivato non sussistendo dubbi sull’ammontare del credi to di imposta essendo l’omesso versamento il risultato RAGIONE_SOCIALE indicazioni e dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE imposte rappresentate dalla parte stessa; pertanto, il mero richiamo a tali dichiarazioni, essendo la contribuente già a conoscenza RAGIONE_SOCIALE medesime, era sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione; nella specie , la semplicità dell’omissione rilevata in sede di accertamento automatizzato, unitamente al riferimento al NUMERO_DOCUMENTO, escludeva la denunciata carenza di
motivazione; 2) nella cartella, redatta in conformità al modello ministeriale, erano riportati , ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 602/73, gli interessi di legge iscritti a ruolo mentre gli interessi di mora decorrevano dalla scadenza infruttuosa del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella; 3) l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 non prevedeva alcuna sanzione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione della cartella per cui operava la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promanava con onere della prova contraria a carico del contribuente; inoltre, la natura vincolata del ruolo comportava l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 -octies della legge n. 241/90.
3.Avverso la suddetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.
4.Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
6.La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per avere la CTR disatteso l’eccezione di difetto di motivazione dell’impugnata cartella di pagamento ritenendo sufficiente a soddisfare tale obbligo il mero richiamo alle dichiarazioni già conosciute dalla contribuente, sebbene le voci descrittive dei carichi in essa indicate fossero contraddistinte da locuzioni ambigue e contraddittorie e non fossero neanche specificati i criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALE somme pretese, con particolare riguardo agli interessi.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per avere la CTR disatteso il motivo di censura circa il difetto di motivazione della cartella in questione sebbene la stessa non recasse l’indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche ad essa sottesi né i criteri di calcolo degli importi e degli interessi reclamati.
3.I motivi primo e secondo – da trattarsi insieme per connessione -sono infondati nella parte in cui denunciano una violazione di legge mentre si profila inammissibile la sub censura del secondo motivo relativa al l’assunto vizio motivazionale.
3.1. Questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo”.
3.2.Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che «13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54- bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove, invece, la cartella di pagamento costituisca l ‘ atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l’emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l’estrinsecazione di una pretesa ulteriore – Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum , ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l’eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d’imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l’invalidità parziale dell’atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904- » (v. da ultimo, Cass. n. 4732 del 2023).
3.3.Nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel rigettare la censura concernente l’assunto difetto di motivazione della cartella di pagamento ex artt.
36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, emessa a seguito di controllo automatizzato del NUMERO_DOCUMENTO (per l’anno 2009) , per omesso versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposte sulla base di quanto dichiarato dallo stesso contribuente; in particolare, il giudice di appello ha precisato che ‘ in tal caso trattandosi di esiti di controllo automatico eseguito sulla base dei risultati della dichiarazione non sussistevano dubbi sull’ammontare del credito di imposta essendo l’omesso versament o il risultato RAGIONE_SOCIALE indicazioni e dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE imposte rappresentati dalla parte stessa che non ha effettuato i versamenti. L’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché essendo la contribuente già a conoscenza RAGIONE_SOCIALE medesime non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa ( v. Cass. 21804/17, 13499/2020). La semplicità della omissione rilevata in sede di accertamento automatizzato unitamente al riferimento al NUMERO_DOCUMENTO escludeva pertanto la denunciata carenza di motivazione ‘. Peraltro, la cartella redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze, riportava, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 602/ 1973, le imposte, le sanzioni e gli interessi di legge iscritti ai ruolo . Quanto agli interessi di mora gli stessi- come precisato dal giudice di appello- decorrevano soltanto alla scadenza infruttuosa del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella. Al riguardo come precisato da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza sopra richiamata, ‘ 13.1.7 Del resto, la circostanza che i saggi d’interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale – D.M. 21 maggio 2009 cit.o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE -cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art.30 d.P.R. n.602/1973-, non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell’atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall’interessato -cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n.27055; più di recente, v. Cass., 15 gennaio 2021, n.593 e Cass., 1°
febbraio 2022, n.3009- ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere. 13.1.8 Il richiamo alla disposizione che regola il ‘tipo’ di inter esse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell’obbligazione complessivamente pretesa (cfr. in generale, Cass., 7 marzo 2022, n.7278) ed il perimetro entro il quale l’amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l’obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla. 13.2 Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente ‘.
3.4.Inammissibile è poi la sub censura con la quale, con il secondo motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso atteso che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo- come nella specie- a “questioni” o “argomentazioni” (Cass. n.n. 12481 del 2022; 2268/2022, 22397/2019, 14802/2017).
3.5.Peraltro, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528 del 2014); adempimento che la ricorrente, nel caso di specie, non ha svolto,
emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.
Con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR ritenuto presunta la prova della sottoscrizione del ruolo presupposto alla cartella di pagamento e comunque non prevista alcuna sanzione di invalidità per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione sebbene la mancata prova agli atti dell’avvenuta sottoscriz ione del ruolo presupposto alla cartella comportasse la carenza di esecutività del ruolo medesimo.
4.1.Il motivo è infondato in base al consolidato principio secondo il quale la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (da ult., Cass. nn. 21290 e 21844 del 2018; n. 25099 del 2019); in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 dei d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. sez. 5, n. 14162/2021; Cass., sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014); peraltro, si è precisato che “In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del dì. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I. n. 156 del 2005, norma di
interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso” (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 1449 del 20/01/2017; da ultimo, Cass. n. 4732 del 2023).
4.2.Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al suddetto principio nel ritenere legittima la cartella non firmata non essendo prevista la sottoscrizione dell’esattore dal modello approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze.
5.In conclusione, il ricorso va rigettato.
6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni -di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 -non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023).
8.La Corte stima equo fissare in euro 2.700,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.700,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. ;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024