Civile Ord. Sez. 5 Num. 10644 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6617/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall'avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
--ricorrente-- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.
-intimata- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia, sez. dist. di Brescia n. 3158/2021 depositata il 06/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, in sede di rinvio per annullamento con la decisione della Cassazione n.12425 del 2018, la CTR ha rigettato l'appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro originario ricorso avverso avviso di accertamento catastale;
ricorrono per cassazione i contribuenti con tre motivi di ricorso;
l'RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta all'ufficio periferico e deve ritenersi validamente notificato («In tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'RAGIONE_SOCIALE, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» Cass. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27976, Rv. 659819 - 01).
Il ricorso risulta fondato nel primo e secondo motivo, assorbito il terzo (vizio di motivazione della sentenza); deve quindi accogliersi con la decisione nel merito da parte della Cassazione non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
- Le spese di tutti i gradi del giudizio possono compensarsi, in quanto dal contraddittorio in sede di sopralluogo erano emerse RAGIONE_SOCIALE difformità dalla Docfa (in particolare la diversa destinazione d'uso di alcuni locali, palestra, con sauna e bagno turco, soppalco), RAGIONE_SOCIALE quali il contribuente era a conoscenza.
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione dell'art. 384, secondo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata uniformazione al principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza di annullamento con rinvio.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione di legge (art. 3, l. 241 del 1990 e 7, l. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) sulla ritenuta motivazione dell'avviso di accertamento.
I motivi si trattano congiuntamente in relazione alla connessone logica.
Essi sono fondati.
La citata ordinanza della Cassazione ha annullato la precedente decisione della CTR con rinvio, in quanto la sentenza aveva ritenuto motivato l'avviso di accertamento in relazione al sopralluogo che non era citato nell'avviso stesso. Se la Corte avesse ritenuto immotivato l'avviso di accertamento in maniera assoluta avrebbe dovuto cassare la decisione senza rinvio. La Cassazione invece ha rimesso al giudizio della CTR la nuova decisione sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
Infatti, l'ordinanza della Cassazione n. 12425 del 2018 ha annullato la sentenza per vizio della motivazione, non per violazione di legge («I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze pregresse. » Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n. 17240, Rv. 667851 - 01).
Tuttavia, la decisione di annullamento della Cassazione evidenziava che sia l'esito del sopralluogo sia la nota tecnica, trasmessa alle parti, non erano menzionati nell'avviso ('Tali principi non risultano correttamente applicati dalla CTR laddove ha rigettato le censure in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento, facendo riferimento alle risultanze del verbale
di sopralluogo del 25/06/2014, risultanze non menzionate nell'avviso di accertamento').
La sentenza oggi impugnata reitera lo stesso vizio in quanto attribuisce valenza di adeguata motivazione degli avvisi (allegati e trascritti) ad elementi (sopralluogo e nota tecnica) a questi esterni, neanche menzionati negli avvisi. Inoltre, l'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate aveva modificato alcuni dati di fatto della Docfa (in particolare la diversa destinazione d'uso di alcuni locali, palestra, con sauna e bagno turco, soppalco), tali da richiedere una motivazione specifica.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente;
spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026, tenutasi da remoto .
Il Presidente NOME COGNOME