Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17699/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (pec: EMAIL);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1708/06/22 depositata il 28/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1708/06/22 del 28/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 869/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (poi in liquidazione e, quindi, in fallimento, di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento è stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di NOME, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da RAGIONE_SOCIALE, nonché per la deduzione di costi non documentati.
1.2. La CTR rigettava l’appello di NOME evidenziando che: a) nel caso di specie difettavano le condizioni per ritenere inesistenti i soggetti fornitori; b) NOME aveva dimostrato di avere operato in buona fede e con diligenza operativa; c) i costi erano deducibili a pieno titolo.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
NOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’ammissibilità del ricorso originario di EM, il quale non rec herebbe gli estremi dell’atto impugnato.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La CTR ha affermato che l’atto impositivo impugnato è stato regolarmente allegato al ricorso originario, sicché deve ritenersi che, nella valutazione del giudice di appello, detta allegazione escluda ogni incertezza in ordine al l’atto effettivamente impugnato.
1.3. Del resto, l’omessa indicazione in ricorso dell’atto impugnato non ha precluso, in concreto, le difese di NOME nel merito.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), degli artt. 697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR violato i principi di ripartizione dell’onere della prova sottostanti alla contestazione di fatture inesistenti e alla inerenza dei costi.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 36 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, settimo comma, Cost., per avere la CTR emesso motivazione apparente, omettendo di pronunciarsi sui motivi di appello.
2.2. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 19 , 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per ragioni parzialmente analoghe a quelle già esposte con il secondo motivo di ricorso, con specifico riferimento alla contestazione di operazioni inesistenti.
2.3. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al rilievo concernente mancata documentazione di costi per
euro 64.960,00, con riferimento al quale la società contribuente non avrebbe proposto alcuna contestazione.
Il terzo motivo è fondato, mentre i restanti motivi restano assorbiti.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
3.2. Nel caso di specie, la CTR ha prima affermato che la contestazione dell’ Ufficio riguardi operazioni oggettivamente inesistenti (pag. 4, rigo 9, della sentenza impugnata) e poi ha indicato l’onere della prova dell’Ufficio in materia presupponendo che la contestazione medesima riguardi operazioni inesistenti solo soggettivamente (pag. 4, in fine, e pag. 5, all’inizio), con palese illogicità della motivazione.
3.2.1. Ad ogni buon conto, la CTR si è limitata ad affermare, senza dare spiegazione alcuna, che EM ha «operato in buona fede e con diligenza operativa» e che i costi siano stati legittimamente dedotti anche sotto il profilo dell’inerenza, rinviando integralmente alla decisione di prime cure senza riportarne il contenuto.
3.3. Una motivazione siffatta, limitata a semplici petizioni di principio, non è idonea a chiarire il fondamento logico giuridico che ha condotto il giudice di appello alla decisione della controversia e va, pertanto, considerata apparente.
3.4. Gli ulteriori motivi, attenendo comunque al merito RAGIONE_SOCIALE questioni controverse, restano assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.