Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9481/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 5317/2017 depositata il 20/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 5317/2017 depositata in data 20/09/2017, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 27456/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento, con il quale erano state eseguite riprese a titolo di IVA in relazione all’anno d’imposta 2009.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
…
Considerato che:
Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’AVV_NOTAIO, legale della parte ricorrente.
1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, sebbene non operi l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il
congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).
Il collegio -riscontrato che non risulta depositata, ad opera della ricorrente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale – ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.
Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo;
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME