Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 496 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
IRES IRAP
AVVISO DI
ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 00415/2016 R.G. proposto da: COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente e controricorrente in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 988/29/15 depositata il 28/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale;
preso atto che nessuno è comparso alla pubblica udienza per le parti ricorrente in via principale e controricorrente in via incidentale e che per le stesse valgono le conclusioni di cui al ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME dell’Avvocatura generale dello Stato per la controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale Agenzia delle Entrate.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. T8B021903616/2012 recuperando a tassazione costi indebitamente dedotti e Iva indebitamente detratta in ragione di un p.v.c. notificato in data 30.5.2012. Veniva, altresì, notificato alla RAGIONE_SOCIALE in qualità di socio accomandante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2013 per il reddito da partecipazione.
La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME in proprio impugnavano l’avviso di accertamento n. T8B021903616/2012 innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze. La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. T8B031905498/2013 innanzi alla medesima Commissione. La Commissione tributaria adita, riuniti i ricorsi, li respingeva con la sentenza n. 969/06/2014 depositata il 28/07/2014.
Avverso detta sentenza proponevano appello separatamente la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con COGNOME in proprio e la RAGIONE_SOCIALE
3.1. La Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 988/29/15 depositata il 28/05/2015 dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e accoglieva parzialmente l’appello della Toscana Rottami di COGNOME
RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME in proprio solo con riguardo alla deducibilità delle spese pubblicitarie, respingendolo nel resto.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME in proprio con impugnazione affidata a cinque motivi.
4.1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un motivo chiedendo la cassazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili le spese pubblicitarie della società. La società ricorrente ha depositato controricorso in riferimento al ricorso incidentale.
La procura generale ha rassegnato conclusioni chiedendo respingersi il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29/11/2024.
Considerato che:
Nei giudizi di primo e di secondo grado, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti, era parte in causa anche la RAGIONE_SOCIALE che impugnava il diverso avviso di accertamento notificato alla stessa società in qualità di socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE (per il reddito da partecipazione accertato a seguito della rettifica operata nei confronti della società). La sentenza della CTR in questa sede impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per difetto di specificità. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente non ha notificato il ricorso per cassazione alla RAGIONE_SOCIALE
Sussiste, tuttavia, il litisconsorzio necessario ed è necessaria l’integrazione del contraddittorio.
2.1. In tal senso si consideri che: in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il
principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass. 27/07/2016, n. 15566). Ed ancora: in tema di contenzioso tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell’atto impositivo, è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento tributario inerente a crediti IVA ed IRAP della società, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, sussistendo, peraltro, nel relativo giudizio litisconsorzio necessario con il curatore ed il socio accomandatario in ragione dell’unitarietà di detto accertamento che è alla base dell’imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass. 28/07/2016, n. 15748).
Per questa ragione occorre assegnarsi termine ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. e il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE assegna il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre