Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2490/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI FOGGIA, n. 1855/2021 depositata l’11 giugno 2021
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso;
rilevato che:
–NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1855/2021 resa dalla sezione staccata di Foggia della Commissione Tributaria Regionale della Puglia in data 11 giugno 2021 all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 9423/2020 del 22 maggio 2020, con la quale era stata cassata la sentenza d’appello n. 258/25/11 emessa dalla stessa Commissione il 4 luglio 2011;
-al giudizio di rinvio, come già a quello di cassazione e ai pregressi gradi di merito, aveva preso parte anche NOME COGNOME, altro ex socio della prefata società;
-l’odierno ricorso per cassazione non risulta, tuttavia, notificato al suddetto ex socio;
-all’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata, il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, sebbene essa non si fosse avvalsa del patrocinio erariale nel giudizio a quo ;
considerato che:
-la presente controversia ha ad oggetto, fra l’altro, l’impugnazione dei distinti avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei suoi due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali era stato rettificato, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, il reddito d’impresa dichiarato dalla società in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, e conseguentemente imputato per trasparenza ai predetti soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito così determinato in capo all’ente collettivo;
-per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri -salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti-, sicché tutti questi soggetti devono essere parti RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro (cfr., ex multis , Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024);
-secondo un altrettanto consolidato indirizzo di legittimità formatosi in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’RAGIONE_SOCIALE non sia stata rappresentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va ritenuta nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso la detta Avvocatura, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento fra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa, stante la facoltà, concessa all’RAGIONE_SOCIALE dall’ art. 72 del D. Lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio erariale;
-tale nullità può essere sanata sia nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22641/2007, Cass. n. 17700/2021, Cass. n. 18593/2023);
ritenuto che , alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni innanzi svolte, si renda necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e la rinnovazione della notificazione del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la sua sede istituzionale;
visti gli artt. 291, comma 1, e 371bis c.p.c.;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e la rinnovazione della notificazione del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE, nella relativa sede, assegnando per i suddetti incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione