Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10580 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28799/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4212/2015 depositata il 29/09/2015;
sul ricorso iscritto al n. 3752/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,
presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3533/2015 depositata il 30/07/2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Dato atto che il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO ha chiesto, con riguardo al procedimento n. 28799/2015 R.G. l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, il rigetto del terzo con assorbimento del quarto motivo; con riguardo al procedimento n. 3752/2016 R.G., l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
Dato atto che l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per la società contribuente per entrambi i ricorsi hanno richiamato le conclusioni formulate in atti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza n. 4212/2015 depositata in data 29/09/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate nei confronti della sentenza della CTP di Milano n. 3535/2014, favorevole alla società contribuente, in controversia avente ad oggetto il disconoscimento ai sensi dell’art. 110 comma 7 del d.lgs. n. 917/1986 della deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi relativi ad acquisti di beni da fornitori di nazionalità cinese.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo accogliersi i primi due motivi di ricorso, rigettarsi il terzo, assorbito il quarto.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, avverso la sentenza n. 3533/2015, depositata in data 30 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l’appello proposto dell’Amministrazione nei confronti della sentenza della CTP di Milano n. 3533/2014, favorevole alla RAGIONE_SOCIALE, società soggetta, nella qualità di consolidante della controllata RAGIONE_SOCIALE, alla normativa concernente la redazione del bilancio consolidato di gruppo.
Resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo, eccependo altresì in via preliminare la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società consolidata RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli artt. 40 bis del DPR n. 600/1973, 102 cod. proc. civ. e 59, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 546/1992.
La questione è stata evocata anche nella istanza di trattazione congiunta dei ricorsi depositata da RAGIONE_SOCIALE in data 23/10/2023.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo accogliersi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 3572/2016 R.G. al ricorso n. 28799/2015 R.G., trattandosi di controversie concernenti il medesimo anno d’imposta (2008) e riguardanti due società che, come risulta dalle sentenze impugnate, sono soggette alla normativa concernente la redazione del bilancio consolidato di gruppo.
Sempre in via preliminare, stante la potenziale decisività, va esaminata l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario.
2.1. A tale riguardo si osserva che, in tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall’art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante. (cfr. Cass. V, n. 1329/2020, richiamata da Cass. n. 4441/2023).
2.2. Le disposizioni dell’art. 40bis del DPR n. 600/1973 che prevedono il litisconsorzio necessario sono state introdotte con la modifica del citato d.l. n. 78/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dunque sono applicabili alla fattispecie in esame (avvisi di accertamento notificati nell’anno 2013).
2.3. Va ancora osservato che, con riguardo al litisconsorzio necessario sussistente tra consolidante e consolidata, pur applicandosi la novella e la sussistenza del litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata, il contraddittorio sarebbe comunque integro in ragione della riunione disposta in data odierna, qualora sia avanti alla CTP, sia avanti alla CTR le cause fossero state trattate in unico contesto e dal medesimo collegio giudicante, con conseguente attuazione di quel litisconsorzio sostanziale sulla cui legittimità si è già soffermata più volte la giurisprudenza di questa Corte in materia tributaria (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010; in esatti termini v. Sez. 5, Sentenza n. 21658 del 2021).
In tale ipotesi, infatti, il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il
contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018).
2.4. Peraltro, nel caso di specie, la contestualità è ravvisabile solamente con riguardo al primo grado di giudizio, esitato con sentenze entrambe pronunziate dalla Seconda sezione della CTP di Milano in data 14/03/2014, con similari decisioni, ed impugnate con appelli contestualmente proposti in data 18/12/2014.
2.5. Analoga contestualità non è ravvisabile, al contrario, nei giudizi di appello, celebrati avanti a collegi diversi, in date di udienza diverse, e con decisioni non conformi, con rigetto dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE proposto avverso la sentenza n. 3534/2014 ed accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza n. 3535/2014.
2.6. Dunque, non si è realizzata la ricomposizione dell’unicità della causa, che avrebbe potuto e dovuto attuare in appello il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), così evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al primo giudice, si determinasse un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 3830/2010, cit.). Infatti, è una regola AVV_NOTAIO quella per cui le norme processuali devono essere interpretate e applicate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi e/o regressivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale e solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 24.2.2009, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia).
L’accertato difetto di integrità del contradditorio nei gradi di merito, eccepito nel ricorso della RAGIONE_SOCIALE e comunque rilevabile
d’ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità dei giudizi di appello, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dei giudizi di appello, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024.