Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14746/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA -ROMAGNA n. 1792/2019 depositata il 04/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi in relazione all’anno di imposta 1995.
1.1. L’atto impositivo traeva origine dal recupero a tassazione di un maggior reddito a carico di RAGIONE_SOCIALE, della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali. In conseguenza di ciò, era stato
emesso un avviso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, socia della predetta cooperativa, ai fini del recupero degli utili distribuiti.
1.2. La pretesa erariale avanzata nei confronti del COGNOME concerneva il fatto ch’egli era socio al 50% di RAGIONE_SOCIALE e, all’1,99%, di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE impugnavano l’avviso innanzi alla CTP di Ferrara.
Nelle more del giudizio, la società esperiva la procedura di condono di cui all’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente estinzione del processo.
Il ricorso del contribuente veniva invece accolto.
La RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALE, adìta con appello dall’Amministrazione, riformava integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, interveniva l’ordinanza n. 22794/2010 di questa Corte che dichiarava la nullità del giudizio per la parte inerente ai redditi di partecipazione nella società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci della stessa.
Il giudizio veniva riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal COGNOME, il quale affermava che il condono esperito da RAGIONE_SOCIALE avrebbe spiegato effetto favorevole nei suoi confronti, in particolare mediante la riduzione del suo debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato.
La CTP rigettava la domanda del contribuente, il quale proponeva appello innanzi alla CTR dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Quest’ultima respingeva il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il
fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti della società che aveva definito la lite mediante condono.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso NOME COGNOME con due motivi, illustrati con memoria difensiva.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il ricorso per cassazione non è stato notificato a NOME COGNOME che, come risulta dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello.
1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di NOME COGNOME, a cura dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Analoga necessità non va ravvisata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che ha aderito alla definizione agevolata del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, a cura dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, il 22/05/2024.