Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto:
violazione
14 d. Lgs. n. 546/1992
art.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 1454/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4614/17/21 depositata in data 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2013 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e iva con il quale l’amministrazione finanziaria rideterminava i tributi dovuti;
-La CTP rigettava il ricorso;
-appellava la contribuente;
-con la pronuncia impugnata il giudice dell’appello ha respinto l’impugnazione in quanto ha ritenuto debitamente motivato l’avviso di accertamento contestato e correttamente applicata la metodologia di controllo induttiva di ricostruzione dei ricavi ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973;
-ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi illustrati con memoria;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
preliminarmente il collegio rileva che, come si evince dalla sentenza impugnata e dalla pronuncia di primo grado prodotte in atti, parti del giudizio di merito sono stati unicamente la società RAGIONE_SOCIALE e il socio COGNOME NOME; non risulta la partecipazione dell’altro o degli altri soci della società di persone in parola;
inoltre, nell’avviso di accertamento l’Amministrazione finanziaria ridetermina sia l’IVA sia l’IRAP dovuta dalla società;
ciò posto, va necessariamente fatta applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra molte, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) l’accertamento di
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione;
invero, «l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza di questa Suprema Corte è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016);
-pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di primo grado che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci pretermessi della società ricorrente e alla rinnovazione del giudizio di merito;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.