Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4649  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto:
violazione
14 d. Lgs. n. 546/1992
art.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 1454/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata  e  difesa  come  da  procura  speciale  in  atti  dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Campania n. 4614/17/21 depositata in data 03/06/2021; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 24/01/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la  società  contribuente  impugnava  l’avviso  di  accertamento notificatole  per  l’anno  2013  per  omessa  presentazione  della dichiarazione  dei  redditi  e  iva  con  il  quale  l’amministrazione finanziaria rideterminava i tributi dovuti;
-La CTP rigettava il ricorso;
-appellava la contribuente;
-con  la  pronuncia  impugnata  il  giudice  dell’appello  ha  respinto l’impugnazione  in  quanto  ha  ritenuto  debitamente  motivato l’avviso di accertamento contestato e correttamente applicata la metodologia di controllo induttiva di ricostruzione dei ricavi ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973;
-ricorre  a  questa  Corte  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  con  atto  affidato  a  due  motivi illustrati con memoria;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
preliminarmente il collegio rileva che, come si evince dalla sentenza impugnata e dalla pronuncia di primo grado prodotte in atti, parti del giudizio di merito sono stati unicamente la società RAGIONE_SOCIALE e il socio COGNOME NOME; non risulta la partecipazione dell’altro o degli altri soci della società di persone in parola;
 inoltre,  nell’avviso  di  accertamento  l’Amministrazione  finanziaria ridetermina sia l’IVA sia l’IRAP dovuta dalla società;
 ciò  posto,  va  necessariamente  fatta  applicazione  della  costante giurisprudenza  di  questa  Corte  secondo  la  quale  (tra  molte,  Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) l’accertamento di
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione;
invero, «l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza di questa Suprema Corte è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016);
-pertanto,  va  dichiarata  la  nullità  dell’intero  giudizio  di  merito;  la sentenza  impugnata  è  cassata  con  rinvio  al  giudice  di  primo  grado che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri  soci  pretermessi  della  società  ricorrente  e  alla  rinnovazione  del giudizio di merito;
p.q.m.
pronunciando  sul  ricorso,  dichiara  la  nullità  dell’intero  giudizio  di merito;  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  primo  grado  di  Napoli,  in  diversa  composizione,  che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.