Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19779/2022 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 48/2022, depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza in epigrafe che, in controversia avente ad oggetto la tassazione degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato del Presidente del consiglio di amministrazione della società, giudicando in sede di ottemperanza, per quanto qui ancora rileva, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, ha posto a carico dell’Amministrazione finanziaria, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 30.000,00.
Resiste con controricorso la società.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la «Violazione dell’art . 36, 2° c. n. 4 D.Lgs. n. 546/1992», lamentando l’assenza totale di motivazione in merito ai criteri di liquidazione delle spese di lite, quantificate in misura abnorme, in un importo superiore alla metà del valore della controversia.
Con i l secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , la «Violazione dell’art. 15 -quinquies D.Lgs. n. 546/92 e del DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 37/2018», lamentando la violazione dei criteri di quantificazione delle spese di lite, liquidate discostandosi dai parametri stabiliti in assenza di una specifica motivazione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati.
3.1. Osserva il Collegio come il giudice a quo abbia liquidato le spese di lite in misura pari a complessivi euro 30.000, in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, e pertanto ben al di sopra degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014, senza esporre alcuna argomentazione a sostegno della scelta operata.
3.2. Al riguardo, si osserva che, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide integralmente e ribadisce in questa sede, al fine di assicurarne continuità, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del
valore della prestazione professionale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017.
3.3. Non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art. 24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.
3.4. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
3.5. Pertanto, avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi in sede di legittimità la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass., S.U., n. 805:3/2014, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 7402/2017) ovvero per error in iudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ipotesi di violazione del limite di cui al citato art. 2233, secondo comma, c.c.
3.6. Ancora, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. Sez. 6 – 2, n. 11601/2018; Cass. Sez. 3, n. 8146/2020; Cass. Sez. 3, n. 18989/2021).
3.7. Nel caso di specie, non avendo il giudice a quo provveduto a dettare alcuna apposita e specifica motivazione con riguardo alla scelta di liquidazione operata nel provvedimento impugnato al di sopra dei parametri tariffari, in accoglimento del ricorso proposto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.