Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11295/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1930/2023 depositata il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente e condannato l’intimata alle spese del giudizio di
primo grado, liquidate in euro 200,00 oltre a quelle del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 200,00;
ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso ( violazione o falsa applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) ;
la Camera di Commercio industria e artigianato di Roma è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese nell’assenza della Camera di Commercio industria e artigianato di Roma.
La decisione impugnata motiva sulla determinazione delle spese nel seguente modo: ‘Tali spese, tenuto conto dell’estrema esiguità del valore di lite, pari ad euro 204,81, dell’estrema semplicità della controversia e della mancata comparizione delle parti a ll’udienza di appello, vengono liquidate in ‘.
Questa motivazione deve ritenersi sufficiente anche in relazione alla nota spese della parte, in quanto la sentenza specifica le fasi ed il valore della controversia e si pone vicino ai minimi della tabella ministeriale motivando per la piccola riduzione del minimo.
Del resto, «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» (Sez. 2 – , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 -01; vedi anche Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv.
642544 -01 e Sez. 3 – , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02).
Ferma dunque la necessità di motivazione in caso di scostamento da nota-spese, quanto sul punto qui argomentato dal giudice di merito, con riguardo ai tratti essenziali della presente fattispecie sia sostanziale sia processuale, deve ritenersi del tutto congruo e, nei limiti devolvibili al sindacato di legittimità, conforme alla disciplina di legge in materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .