Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26734 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
SPESE DI LITE LIMITI INDEROGABILI
sul ricorso iscritto al n. 2964/2018 del ruolo generale, proposto
DA
(1) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Sassuolo l’DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, (2) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Sassuolo il DATA_NASCITA e residente a Castellaro (RE) al INDIRIZZO, (3) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Sassuolo il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, (4) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a NOME Marconi il DATA_NASCITA e residente a Sassuolo, alla INDIRIZZO, rappresentati e difesi, disgiuntamente, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliati presso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RESISTENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1933/14/2017 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19 giugno 2017; UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 3 luglio 2024;
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata la RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dai suindicati ricorrenti contro la pronuncia n. 115/2/2013 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in controversia avente ad oggetto l’avviso di rettifica e liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro in relazione ad un atto di vendita e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite liquidandole nella somma di 1.000,00 €, oltre accessori;
avverso tale sentenza i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, notificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 cod. proc. civ., l’11 gennaio 2018, formulando un unico motivo d’impugnazione , depositando memoria in data 18 giugno 2024;
l’RAGIONE_SOCIALE, con nota del 12 marzo 2018, dando atto di non essersi costituita nei termini, ha riservato la facoltà di partecipare all’eventuale discussione RAGIONE_SOCIALEa causa .
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di impugnazione, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., i contribuenti hanno lamentato la violazione degli artt. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei vari testi vigenti dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2016, nonchè RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, del d.m. 14 marzo 2014, n. 55 e degli artt. 1, 2, 4. 11, 27 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247, assumendo che, in
relazione ad un controversia di valore ricompreso nello scaglione tra 5.000,00 € e 26.000,00 €, il Giudice RAGIONE_SOCIALE, pur accogliendo l’appello, aveva liquidato solo le spese del secondo grado di giudizio, disattendendo senza motivazione la nota spese e senza considerare le spese vive sopportate dagli istanti nei due gradi di merito, le spese e l’indennità di trasferta, nonché la maggiorazione per i quattro ricorsi proposti in primo grado successivamente riuniti;
2. Il ricorso va accolto per i seguenti motivi e principi;
come più volte precisato dalla Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite, poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza opera, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 336 cod. proc. civ., la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che ha statuito sulle spese (così, ex multis , Cass, 22 agosto 2018, n. 20920; Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass., 18 marzo 2014, n. 625);
secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE‘eliminazione e RAGIONE_SOCIALEa riduzione di voci da lui operata (cfr. Cass., 30 marzo 2011, n.7293; Cass., 2 novembre 2012, n. 18890);
in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima RAGIONE_SOCIALEa riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990 (ed ora anche in relazione al d.m. 55/2014), compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la
maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass., 28 maggio 2018, n. 13276);
dopo la riunione occorre stabilire, con valutazione oggetto di espressa motivazione (cfr. Cass., 28 dicembre 2022, n. 37930), se competa o meno al difensore la maggiorazione prevista per la difesa di più parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» (cfr. Cass., 3 giugno 2024, n. 15506, che richiama Cass., 5 maggio 2022, n. 14198; e Cass., 7 gennaio 2021,n., 89, Cass., 13 giugno 2021, n. 19989);
in linea generale, a seguito RAGIONE_SOCIALEe modificazioni introdotte nella formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con il D.M. 8 marzo 2018 n. 37, mentre non è più consentito, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi RAGIONE_SOCIALEa tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102), non appare del tutto esclusa, in astratto, la possibilità del superamento dei valori massimi, sebbene ciò possa avvenire, evidentemente, solo in casi del tutto eccezionali e sulla base di specifica, effettiva e adeguata motivazione. Tale conclusione si fonda sul rilievo che l’attuale formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come infine modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, mentre prevede genericamente la possibilità di un aumento fino al 50% dei valori medi RAGIONE_SOCIALEo scaglione, consente corrispettivamente, una diminuzione di essi ‘in ogni caso’ non oltre il 50%: ciò induce a ritenere che solo per la diminuzione il limite del 50% dei valori medi sia assolutamente
inderogabile (‘in ogni caso’), mentre per l’aumento possano continuare ad applicarsi i principi di diritto più sopra enunciati, che consentono una deroga anche del limite massimo previsto dalla tariffa, peraltro solo in casi eccezionali e sulla base di specifica, adeguata e puntuale motivazione (così Cass., 3 giugno 2024, n. 15506);
in tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (cfr., tra le tante, Cass., 26 ottobre 2018 e la giurisprudenza ivi citata);
la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si è uniformata a tali principi, per cui il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -in diversa composizione -perché provveda ad effettuare la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.