Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24423/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi legittimi del defunto COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Augusta (SR), ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa il 18 novembre 2024, n. 8659/4/2024, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per
NOME SPESE GIUDIZIALI COMPENSI DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA VIOLAZIONE DEI PARAMETRI MINIMI
la Sicilia -sezione staccata di Siracusa il 17 luglio 2019, n. 4669/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi legittimi del defunto NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa il 18 novembre 2024, n. 8659/4/2024, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -sezione staccata di Siracusa il 17 luglio 2019, n. 4669/4/2019, passata in giudicato, dopo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla notifica di messa in mora il 9 gennaio 2020, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE residue somme in loro favore, ha accolto il ricorso, ha ordinato all’RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione integrale del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria regionale ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali nella misura di € 300,00, oltre a spese generali, IVA e cassa professionale, con distrazione in favore del difensore antistatari.
2 . L’RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia (verosimilmente) violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice dell’ottemperanza la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in misura inferiore ai parametri minimi senza alcuna motivazione. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2233 cod. civ. e del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., « per avere il Giudice dell’ottemperanza liquidato a titolo di spese di lite una somma irrisoria, lesiva del decoro professionale e che si pone in palese violazione rispetto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari ».
1.3 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
1.4 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore, che sarebbero inferiori ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
1.5 Ora, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357;
Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 1.6 Considerando il valore della causa (€ 7.396,77), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione dei compensi è palesemente al di sotto dei parametri minimi (€ 1.700,00).
1.7 In definitiva, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di ottemperanza, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato.
Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30
luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della resistente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di ottemperanza in favore dei ricorrenti, liquidandole (con riduzione dei compensi rispetto alla nota spese dei ricorrenti, in base ai parametri medi corrispondenti al valore della controversia), nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario dei ricorrenti per dichiarato anticipo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo (con riduzione dei compensi rispetto alla nota spese dei ricorrenti, in base ai parametri medi corrispondenti al valore della controversia).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del capo relativo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di ottemperanza in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi legittimi del defunto NOME COGNOME, liquidandole nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario,
rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi legittimi del defunto NOME COGNOME, AVV_NOTAIO da Augusta (SR), per dichiarato anticipo; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi legittimi del defunto NOME COGNOME, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.486,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME