Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7646 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16007/2022 proposti da:
AVV_NOTAIO, nato a Roma il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del medesimo (Fax: NUMERO_TELEFONO; Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Regione Lazio;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 768/2022 emessa dalla CTP di Roma in data 25/01/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Giudizio di ottemperanza -Liquidazione spese processuali – Violazione minimi tariffari
Rilevato che
AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidategli con sentenza n. 18063/2016 della CTP Roma, ha, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 13808/2020, liquidato in suo favore la somma di euro 280,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di ottemperanza, euro 500,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di cassazione ed euro 280,00, sempre oltre accessori, per il giudizio di rinvio.
La Regione Lazio non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ. e 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55, del ministero della giustizia e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR violato, senza articolare alcuna motivazione a sostegno, la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa e per essersi discostata, sempre senza articolare alcun supporto motivazionale, in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014, n. 55, del ministero della giustizia, RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR liquidato in modo omnicomprensivo i compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi.
1.1. Il ricorso è infondato.
La presente controversia deve essere decisa sulla base dei seguenti principi:
in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva ai dd.mm. nn. 55 del 2014 e 37 del 2018 (applicabili ratione temporis ), non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020);
ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021);
la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, non ha l’onere dell’analitica specificazione RAGIONE_SOCIALE voci e degli importi considerati allorquando detti minimi siano stati largamente violati senza alcuna giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005).
Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 400,00, che lo scaglione tariffario era, quindi, quello oscillante tra 0,01 e 1.100,00 euro e che i valori medi di cui all’allegata tabella (23 e 24) possono essere diminuiti fino al 50% (e fino al 70% per quanto concerne la fase di trattazione), i valori minimi intangibili sarebbero stati pari, avuto riguardo al giudizio di ottemperanza, a complessivi euro 258,20, con riferimento al
giudizio di cassazione, a complessivi euro 322,50 e, in relazione al giudizio di rinvio dinanzi alla CTP, a complessivi euro 258,20. Da ciò consegue che la CTP ha riconosciuto importi (rispettivamente, euro 280,00, euro 500 e euro 280) superiori ai minimi tariffari.
In quest’ottica, il ricorso va rigettato.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
La Corte, rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.