Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17605 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi in proprio e quali soci liquidatori della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 24.11.2017, rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
– ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.2649/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 9 giugno 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Tributi-Società estinta per cancellazionefallimento-inerzia curatore-legittimazione processuale
Fatti di causa
Si evince dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci ed ex liquidatori della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 24.11.2017, impugnarono l’avviso di accertamento, notificato al curatore fallimentare, con cui era stato determinato un maggior reddito a carico della società ai fini IRES e IRAP dell’anno di imposta 2014.
La Commissione tributaria provinciale dichiarò inammissibili i ricorsi per mancanza di interesse ad agire in capo ai soci, a fronte della rinuncia manifestata dal Curatore fallimentare.
La decisione, appellata dalla parte privata, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.).
In particolare, il giudice di appello riteneva che la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, potesse riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche, come nella fattispecie, qualora detti organi si fossero concretamente attivati ritenendo non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.
Aggiungeva la C.T.R. che la legittimazione del fallito a proporre ricorso, in questi casi, residuava nell’ipotesi di tutela per eventuali procedimenti penali conseguenti all’accertamento tributario ma che i ricorrenti non avevano provato, neppure in sede di appello, la pendenza di alcun procedimento penale conseguente all’accertamento fiscale opposto in giudizio.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, articolato su unico motivo.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
Ragioni della decisione
E’ proposto un unico articolato motivo di ricorso così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.43 della legge fallimentare. Omessa motivazione di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art.360 c.p.c.n.ri 3 e 5. Violazione dell’art.43 l.f. anche in ordine all’art.100, comma 1, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia rappresentato dal mancato esame della relazione del Curatore nella parte in cui riconosce il diritto dei soci a proporre il ricorso fiscale in riferimento all’art. 360 c.p.c. n.ri 3 e 5.
1.1. Il mezzo, seppur prospettante un coacervo di vizi e in disparte l’inammissibilità delle censure articolate ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5 c.p.c. (non solo per la presenza di cd. doppia conforme ma anche per la non decisività, se non estraneità al thema decidendum, dei fatti il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR), è ammissibile e, pure, fondato avuto riguardo alla dedotta violazione di legge.
1.2 In materia, a comporre i variegati indirizzi giurisprudenziali succedutesi nel tempo, sono, infatti, intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 11287 del 28/04/2023 affermando il seguente principio:<>.
Da tale principio la C.T.R., nel negare la legittimazione in capo ai ricorrenti in presenza di un’inerzia previamente valutata dagli organi della procedura fallimentare, si è discostata onde, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito perché provveda all’esame nel merito e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.