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Legittimazione ex socio: chi impugna l’avviso fiscale?

La Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione ex socio a impugnare un avviso di accertamento notificato a una società estinta è esclusa. Per effetto dell’art. 28 del D.Lgs. 175/2014, per i cinque anni successivi alla cancellazione, solo l’ex liquidatore conserva la rappresentanza legale della società per le questioni fiscali. Di conseguenza, il ricorso presentato dall’ex socio è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale.

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Legittimazione ex socio: chi può impugnare l’avviso fiscale dopo la cancellazione della società?

La questione della legittimazione ex socio a contestare atti impositivi notificati a una società dopo la sua estinzione è un tema complesso che interseca diritto societario e tributario. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, delineando con precisione i confini della capacità processuale degli ex soci e degli ex liquidatori in ambito fiscale. Questa decisione analizza gli effetti dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, che introduce una ‘sopravvivenza’ quinquennale della società ai soli fini fiscali.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine da un avviso di accertamento per IVA, relativo all’anno 2014, notificato a una società a responsabilità limitata. Tuttavia, la notifica era avvenuta quando la società era già stata cancellata dal Registro delle Imprese da alcuni anni, precisamente dal 30 gennaio 2016. A seguito di ciò, uno degli ex soci della società estinta decideva di impugnare l’atto impositivo.

I giudici di primo e secondo grado accoglievano le ragioni del contribuente, ritenendo che, una volta estinta la società, la pretesa fiscale potesse essere avanzata nei confronti dei soci solo provando che questi avessero percepito somme dal bilancio finale di liquidazione, prova che l’Amministrazione Finanziaria non aveva fornito. L’Agenzia delle Entrate, insoddisfatta della decisione, proponeva ricorso per cassazione.

La questione della Legittimazione ex socio

Il motivo centrale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate si fondava sul difetto di legittimazione ad agire dell’ex socio. Secondo la tesi dell’Agenzia, una normativa specifica, ovvero l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, stabilisce un regime speciale per le società cancellate. Tale norma prevede che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’estinzione della società ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Questo significa che, per il Fisco, la società continua a esistere fittiziamente per un quinquennio. Di conseguenza, durante questo periodo, la rappresentanza legale della società, sia sostanziale che processuale, rimane in capo al liquidatore. Pertanto, solo quest’ultimo avrebbe avuto il diritto di ricevere la notifica dell’avviso di accertamento e, eventualmente, di impugnarlo. La legittimazione ex socio sarebbe, in questo scenario, completamente esclusa.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo al difetto di legittimazione dell’ex socio. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario presentato dal contribuente.

Le Motivazioni della Sentenza

I giudici di legittimità hanno ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. Prima della riforma del diritto societario, la cancellazione di una società non ne comportava l’immediata estinzione se vi erano rapporti pendenti. Con la riforma e l’introduzione dell’art. 2495 c.c., la cancellazione ha assunto efficacia costitutiva, determinando l’estinzione della società e un fenomeno successorio in capo ai soci per i debiti residui, nei limiti di quanto da loro riscosso in sede di liquidazione.

Tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente con il D.Lgs. n. 175/2014 per far fronte alle difficoltà dell’Amministrazione Finanziaria nel recuperare i crediti tributari verso società estinte. L’art. 28, comma 4, ha introdotto una deroga al principio generale, stabilendo che, per i soli rapporti con il Fisco e altri enti creditori, gli effetti dell’estinzione sono differiti di cinque anni.

La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui questa norma, applicabile alle cancellazioni richieste a partire dal 13 dicembre 2014, implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società, non solo per ricevere le notifiche, ma anche per opporsi ad esse in giudizio. Di contro, i soci sono privi di legittimazione, poiché gli effetti dell’art. 2495 c.c. sono posticipati. Nel caso di specie, la società era stata cancellata nel 2016 e l’avviso notificato nel 2019, quindi pienamente all’interno del quinquennio. Di conseguenza, l’unico soggetto legittimato a impugnare l’atto era il liquidatore, e non l’ex socio.

Le Conclusioni

La pronuncia in esame consolida un principio di fondamentale importanza pratica: dopo la cancellazione di una società, per un periodo di cinque anni, l’interlocutore esclusivo dell’Amministrazione Finanziaria è l’ex liquidatore. Gli ex soci non hanno la legittimazione ex socio per impugnare atti impositivi diretti alla società estinta. Qualsiasi questione relativa alla responsabilità dei soci per i debiti tributari della società (e quindi alla prova di quanto da loro percepito in sede di liquidazione) potrà essere sollevata solo in una fase successiva, ovvero quando e se il Fisco, una volta reso definitivo l’accertamento verso la società, agirà direttamente nei loro confronti.

Chi può impugnare un avviso di accertamento fiscale notificato a una società dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese?
Secondo la sentenza, se la cancellazione è avvenuta dopo il 13 dicembre 2014, per i cinque anni successivi l’unico soggetto legittimato a impugnare l’atto è l’ex liquidatore, che conserva la rappresentanza legale della società ai soli fini fiscali.

Un ex socio ha la legittimazione ad agire contro un atto impositivo diretto alla società estinta?
No. La Corte ha stabilito che, in vigenza dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, l’ex socio è privo di legittimazione ad agire, poiché la norma concentra la capacità processuale in capo all’ex liquidatore per il periodo di cinque anni dalla cancellazione.

Cosa succede se un ex socio impugna comunque un avviso di accertamento destinato alla società cancellata?
Come avvenuto nel caso di specie, il ricorso dell’ex socio viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale, senza che il giudice possa esaminare il merito della pretesa fiscale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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