Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19888 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13278/2022 R.G. proposto da NOME e COGNOME NOME COGNOME nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cessata il 12.07.2016), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: EMAIL;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1083/20/2022, depositata il 22.03.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da NOME e COGNOME NOME, quali ex soci , ‘ essendo stati anche
liquidatori ‘ della cessata società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese in data 12.07.2016, avverso la cartella di pagamento, emessa nei confronti della società a seguito di controllo automatizzato, per IVA e altro, in relazione all’anno 201 5, e notificata in data 28.08.2019;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l ‘appello proposto da i contribuenti, osservando, per quanto qui rileva, che:
la sentenza di primo grado andava condivisa, avendo affermato che i liquidatori erano obbligati al pagamento delle imposte non soddisfatte all’esito della liquidazione, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2014, se non veniva data prova contraria;
la responsabilità degli ex soci – che nel caso in esame erano anche liquidatori -permane comunque dopo la cessazione della società, in relazione ai debiti tributari, quando gli stessi sono conosciuti al momento della liquidazione;
secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, gli ex soci della società estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto o no di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione , posto che l’eventuale assenza di riparto o anche di massa da ripartire non esclude l’interesse ad agire dell’Agenzia ;
i soci sono pertanto tenuti al pagamento dei tributi erariali, derivanti da versamenti dovuti ed omessi;
i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va innanzitutto rigettata l’istanza dei ricorrenti di discussione in pubblica udienza, atteso che ‘In tema di giudizio di cassazione, per
effetto delle novità introdotte nell’art. 380 bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull’istanza di fissazione dell’udienza proposta ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere riservata alla pubblica udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico’ (Cass. n. 2647 del 2018); laddove il giudizio in questione non presenta questioni di rilevanza nomofilattica, in base alle considerazioni che seguono;
– ciò posto, con l’unico motivo di ricorso i contribuenti deducono la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 2495, comma 2, 2727, 2729, 2697 cod. civ., 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, 36 del d.P.R. n. 175 del 2014, 19, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014, 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 24, 53, 111, comma 6 e 112 Cost., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere, con una motivazione apparente, che i soci della società liquidata e cancellata dal registro delle imprese fossero tenuti al pagamento delle imposte residue della società liquidata, senza valutare nel merito le difese e i documenti prodotti, nonché senza avere indicato il percorso logico seguito per rendere la sentenza, con ciò incorrendo anche in error in procedendo ; evidenziano che la cartella di pagamento era stata notificata alla società ormai cancellata, in persona del ‘liquidatore ultimo rappresentante legale’, che non aveva titolo per impugnare perché decaduto dall’incarico, sebbene fosse anche socio; precisano che la cartella era stata impugnata da entrambi i soci, che erano stati anche liquidatori, ma solo nella veste di ‘ex soci ed eredi’ e non anche quali ‘ex liquidatori’, al fine di non incorrere nella definitività della cartella di pagamento, e che avevano documentato come tutto l’attivo della liquidazione era stato versato all’erario con F24 ;
-preliminarmente deve essere esaminata d’ufficio la questione della legittimazione dei soci ad impugnare la cartella di pagamento notificata alla società;
gli odierni ricorrenti, qualificatisi in giudizio come ex soci di una società di capitali estinta e cancellata (la cancellazione risulta pacificamente avvenuta in data 12.07.2016), hanno precisato che erano stati anche ‘ex liquidatori’ della stessa società ;
dagli atti si evince che la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatico, è stata notificata in data 28.08.2019 alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona dell’ultimo legale rappresentante e liquidatore NOME COGNOME
-l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: ‘ Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese ‘;
con tale disposizione è stato previsto il differimento quinquennale, dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, degli effetti dell’estinzione della società, derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., che opera soltanto a favore dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi;
si tratta di una disposizione di natura sostanziale (come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2020), la quale comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale (come chiarito da Cass. n. 36892 del 2022);
-l’art. 28, comma 4, cit. si applica anche nel caso in esame, dato che la società RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata in data 12.07.2016 e la
cartella di pagamento era stata notificata, nel quinquennio, alla società estinta in persona del liquidatore, quale ultimo legale rappresentante legale;
i ricorrenti, tuttavia, hanno impugnato la cartella di pagamento solo nella loro qualità di ex soci, come dagli stessi espressamente evidenziato in più parti del ricorso per cassazione (ad esempio, a p. 3), e in tale veste non erano legittimati ad opporsi all’atto impugnato perché nell’anno 2019, quando era stato proposto il ricorso introduttivo, la società era ancora legittimata ad impugnare gli atti alla stessa notificati, in forza del differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto da ll’art. 28, comma 4, cit., e i soci non si potevano qualificare ‘successori’ della società cancellata, in quanto la stessa era ancora fiscalmente esistente;
-il ricorso introduttivo, pertanto, era improponibile, in quanto proposto dal COGNOME e dal COGNOME, quali ex soci della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; il loro difetto di legittimazione determina, pertanto, l’impossibilità di prosecuzione dell’azione e l’annullamento senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo (in termini, fra le più recenti, vedi Cass. n. 10429 del 2025);
-si tratta di questione rilevabile d’ufficio (Cass. n. 5736 del 2016; n. 23365 del 2019), che determina la cassazione della sentenza impugnata perché il ricorso originario non poteva essere proposto da NOME Antonio NOME e COGNOME NOMECOGNOME nella loro qualità di ex soci;
il motivo sarebbe stato comunque inammissibile, per carenza di interesse, anche se si dovesse ritenere che il COGNOME e il COGNOME avessero proposto il ricorso introduttivo nella veste di ex liquidatori, posto che la doglianza è incentrata esclusivamente sulla questione
della responsabilità dei soci per i debiti della società e non contesta nel merito la ripresa, introducendo peraltro questioni non pertinenti in ordine all’ambito applicativo dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 (v. pag. 26 del ricorso);
in conclusione, questa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e dichiara inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione ad agire;
-in ordine alle spese di lite, i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, mentre vanno interamente compensate quelle dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione ad agire di NOME NOME e NOME NOMECOGNOME nella qualità di ex soci; compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito;
condanna NOME e COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito .
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2025.