Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4432/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQ, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA – SEZ.ST. RAGIONE_SOCIALE n. 5418/12/22 depositata il 14/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5418/12/22 del 14/07/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 4663/19/11 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2017.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un RAGIONE_SOCIALE motivo.
NOME resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la società contribuente, sebbene cancellata dal registro delle imprese in data 20/02/2018, ha agito in giudizio in persona dell’ ex legale rappresentante al fine di richiedere il rimborso dell’IVA .
1.1. In proposito, il Collegio ritiene opportuno approfondire la questione in pubblica udienza, tenuto conto dell’esistenza di precedenti contrastanti in ordine all’interpretazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (favorevoli ad una legittimazione generale dell’ ex amministratore Cass. n. 18310 del 27/06/2023 e Cass. n. 36892 del 16/12/2022; sembrano presupporre una soluzione differente Cass. n. 38130 del 30/12/2022; Cass. n. 9292 del 04/04/2023).
La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.