Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24692/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sent. n. 2 del 2015 del Tribunale di Trani, in persona del liquidatore e legale rappresentante della società in bonis rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Ro INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, n. 898/2017, depositata il 17/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già dichiarata fallita con sentenza n. 82 del 2015 del Tribunale di Trani, in persona del liquidatore e rappresentante legale della società in bonis, ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la RAGIONE_SOCIALE.t.r. pronunciandosi sull’appello proposto dalla Curatela del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.t.p. di Bari, lo ha rigettato confermando la sentenza di primo grado che aveva, a propria volta, rigettato il ricorso spiegato dalla curatela avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2012, l’Ufficio aveva recuperato maggiori Ires, Iva e Irap.
Considerato che:
1. La ricorrente, come rappresentata in atti, premette la sussistenza della legittimazione processuale del legale rappresentante a ricorrere in cassazione, stante l’inerzia della Curatela, autorizzata dal Giudice delegato a non impugnare la sentenza della C.t.r. e, con l’unico motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 39, comma 2, lett. a) e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2697 cod. civ ., dell’art. 53 Cost.
Censura la sentenza impugnata per essersi i Giudici di appello «sottratti all’onere di controllare l’operato dell’Amministrazione finanziaria in presenza di presunzioni c.d. ‘ supersemplici ‘ , omettendo di applicare il criterio di normalità e ragionevolezza, in presenza di circostanze in evidente contrasto con quanto accertato induttivamente dall’Ufficio »
Deve rilevarsi di ufficio il difetto di legittimazione del rappresentante legale della società in bonis a proporre ricorso per cassazione.
2.1. Questa Corte ha già chiarito che in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE (come nella fattispecie in esame) ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell’inerzia assoluta (Cass. 28/12/2023, n. 36241)
2.2. Le Sezioni Unite -pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, riguardante il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente dichiarato fallito -hanno affermato il seguente principio di diritto: «in caso di rappor to d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato» (Cass. Sez. U. 28/04/2023, n. 11287).
In motivazione, nel dare continuità all’orientamento secondo il quale la legittimazione del fallito discende da una condizione di inerzia pura e semplice, senza alcuna indagine sulle cause, hanno precisato, se pure attraverso il richiamo alla giurisprudenza pregressa, che l’inattività del curatore costituisce elemento necessario e sufficiente a che la tutela giudiziaria venga esperita direttamente e personalmente dal fallito, con il solo limite che si tratti di inattività originaria, ribadendo che mai si ammette che il fallito possa impugnare la sentenza nell’inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si
sia tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio (Cass. Sez .U. n. 11287 del 2023 che richiama Cass. 16/04/2007 n. 8990 e Cass. 10/05/2013 n. 11117).
Ancora, nel confermare l’indirizzo secondo cui il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile di ufficio, hanno precisato che il solo fatto che il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale in relazione al medesimo rapporto patrimoniale dedotto in giudizio dal fallito -sia nel medesimo processo da quest’ultimo intentato, sia in altro separato processo di cui si abbia contezza -denota l’interesse del medesimo per la lite e, con ciò, l’apprensione del rapporto stesso al concorso. In difetto di inerzia e dismissione, resta integrato il presupposto della regola generale di cui all’art. 43 legge fall. in base al quale sta in giudizio il curatore (Cass. Sez. U. n. 11287 del 2023). In presenza di questo palesato interesse (ovvero in difetto di un’ine rzia obiettivamente intesa), il rapporto litigioso deve ritenersi ex lege acquisito al RAGIONE_SOCIALE, così da rendere «inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra RAGIONE_SOCIALE e fallito» (Cass. 04/12/2018 n. 31313). Pertanto, quando il RAGIONE_SOCIALE è in giudizio, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale a proporre gravame avverso la sentenza sfavorevole poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito stesso e il suo comportamento processuale vincola l’una e l’altro. (cfr. Cass. n. 31313 del 2018, cit. che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela era stata parte della controversia).
In altri termini, la legittimazione del fallito va esclusa nel giudizio in cui sia parte il curatore, quale che sia in concreto la condotta processuale di quest’ultimo, sicché non vi è inerzia ove, come nel caso in esame, il curatore sia stato parte del giudizio e sia stato pertanto destinatario della sentenza di merito (cfr. Cass. 15/05/2023, n. 13145).
3. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le spese restano compensate trattandosi di orientamento consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e integralmente compensate le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.