Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14579 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12930/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , ‘in qualità di ex legale rappresentante’ di RAGIONE_SOCIALE , fallita in data 28 novembre 2013, ‘ed anche in proprio’, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n. 1197/2015 depositata il 13/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. RAGIONE_SOCIALE , svolgente attività di mediazione immobiliare, era sottoposta a verifica fiscale relativamente all’anno 2008, in esito alla quale veniva elevato pvc; indi, in data 14 aprile 2011, era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva liquidata una maggiore Iva pari ad euro 257.000,00 ed irrogata una sanzione pari ad euro 386.400,00, risultante dall’applicazione del cumulo giuridico in relazione alle fattispecie di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997, illegittima detrazione d’imposta ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997 e mancata e/o irregolare tenuta e conservazione dei registri ex art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471 del 1997.
1.1. La ripresa riguardava due operazioni concluse nel 2008. Infatti, RAGIONE_SOCIALE, inesistente all’indirizzo indicato nell’Anagrafe Tributaria, con conseguente impossibilità di recupero diretto di alcuna documentazione, aveva contestualmente acquistato e rivenduto, il 17 novembre quanto alla prima operazione ed il 30 dicembre quanto alla seconda, ad un prezzo pari a quasi il doppio il prezzo di acquisto, rispettivamente, un immobile a Villar Perosa ed un immobile a RAGIONE_SOCIALE. Le compravendite, non dichiarate ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, in relazione alle quali le significative differenze di prezzo avrebbero evidenziato partite di debito, erano confluite nella sola dichiarazione Iva allegata al medesimo modello Unico, che invece evidenziava un credito di euro 256.700,00. Gli immobili, che RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, venivano rivenduti alla società RAGIONE_SOCIALE e da questa concessi in
locazione finanziaria rispettivamente alle società -riconducibili a tale COGNOME NOME –RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entrambe attive nell’ambito del settore immobiliare. I verificatori dapprima e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dappoi ritenevano che poiché era emerso avere soltanto il COGNOME condotto personalmente, ancorché presentandosi in qualità di referente di RAGIONE_SOCIALE, le trattative per le cessioni ed il loro finanziamento –RAGIONE_SOCIALE, sostanzialmente inattiva, giusta le dichiarazioni di altre persone coinvolte, fosse stata un mero schermo, frapposto dal COGNOME per evitare il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, come confermato (a giudizio dei predetti) dal fatto che il plusvalore realizzato dalle compravendite era stato incassato proprio dal COGNOME (in ragione degli esiti di un parallelo controllo interessante RAGIONE_SOCIALE, di cui questi era legale rappresentante). Talché, in definitiva, opinavano verificatori ed RAGIONE_SOCIALE che le operazioni immobiliari di cui si tratta solo formalmente fossero state poste in essere da RAGIONE_SOCIALE, dovendo invece sostanzialmente essere considerate imputabili, per le conseguenze fiscali, ad NOME COGNOME, per quanto riguarda l’immobile di Villar Perosa, e COGNOME, per quanto riguarda quello di RAGIONE_SOCIALE.
Donde il disconoscimento del credito Iva indicato in dichiarazione da RAGIONE_SOCIALE, in quanto derivante, per euro 251.000,00, da operazioni soggettivamente inesistenti, e, per la differenza, da operazioni ad essa correlate (parcelle notarili) e comunque non documentate, con conseguente indebita compensazione effettuata nel modello F24 presentato in data 1° giugno 2010.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Questa, con sentenza n. 87/05/12, depositata in data 27 luglio 2012, rigettava ‘in toto’ il ricorso, condannando RAGIONE_SOCIALE alle spese.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
3.1. La CTR, stante la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE giusta sentenza in data 13 marzo 2013 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015, dichiarava l’interruzione del processo.
Pertanto -come recita la sentenza in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione -‘con istanza depositata il 21/5/2015 NOME COGNOME, in qualità di ex legale rappresentante AVV_NOTAIO società fallita, riassumeva in proprio il processo’.
3.2. Ad esito dell’udienza del 17 settembre 2015, la CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, con condanna di ‘parte appellante’ alle spese.
3.3. Così motivava: ‘l’appellante non muove specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma ripropone pedissequamente con il comando ‘copia incolla’ tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell’atto impositivo e formula nei confronti AVV_NOTAIO sentenza critiche generiche, standardizzate, apodittiche e contraddittorie, quali l’omessa/carente motivazione’. Da ciò traeva la conclusione dell’inammissibilità dell’appello ‘perché carente dell’indicazione dei motivi specifici posti a fondamento dell stess’, soggiungendo che l’inammissibilità derivava, comunque, altresì dalla ‘mancanza del ‘petitum’: invero si limita a chiedere la riforma AVV_NOTAIO sentenza, senza specificare quali conseguenze la pronuncia richiesta dovrebbe avere sull’atto impositivo impugnato, così sostanzialmente demandando alla Commissione di integrare il ricorso in appello e statuire se la riforma debba comportare l’annullamento ovvero il ridimensionamento dell’atto impositivo ovvero ancora la declaratoria d’inammissibilità dello stesso’.
Avverso la sentenza AVV_NOTAIO CTR proponeva ricorso per cassazione, con un motivo, ‘RAGIONE_SOCIALE, società con sede in 10144 INDIRIZZO INDIRIZZO, C.F./PP_IVA, fallita in data 28 novembre 2013 con sentenza n.
426/13 AVV_NOTAIO Sezione VI Civile Fallimentare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e per essa il Sig. NOME COGNOME in qualità di ex legale rappresentante AVV_NOTAIO società ad anche in proprio’.
Resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 8473 assunta ad esito dell’udienza del 20 gennaio 2023, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa AVV_NOTAIO pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla cd. legittimazione straordinaria del fallito.
Intervenuta siffatta pronuncia, la causa è chiamata all’odierna udienza camerale per la decisione.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, in riferimento alla posizione del COGNOME ‘in proprio’, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto nella ridetta qualità. Infatti egli, quale persona fisica, era pacificamente estraneo ai giudizi celebratisi nei gradi di merito, né, seguitando RAGIONE_SOCIALE, pur in fallimento, ad esistere, rappresenta ragioni idonee a palesarne legittimazione ed interesse ad adire questa Suprema Corte in aggiunta alla medesima.
Il rilievo officioso del profilo d’inammissibilità di cui innanzi vale a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra il RAGIONE_SOCIALE ‘in proprio’ e l’RAGIONE_SOCIALE.
Il predetto è tuttavia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
Un tanto consente di procedere alla disamina del ricorso per cassazione proposto dal COGNOME ‘in qualità di ex legale rappresentante AVV_NOTAIO società’.
2.1. Esso è ammissibile.
Deve darsi atto che, sulla questione AVV_NOTAIO legittimazione straordinaria del fallito, le Sezioni Unite, giusta sentenza n. 11287 del 28/04/2023 (Rv. 667457 – 01), hanno così deciso:
Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima AVV_NOTAIO dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto AVV_NOTAIO capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
1.2. Nella specie, dal ricorso per cassazione emerge quanto segue:
In data 28 aprile 2014, in conseguenza dell’intervenuto fallimento AVV_NOTAIO società ricorrente, l’ex legale rappresentante AVV_NOTAIO stessa, COGNOME NOME, comunicava informalmente al AVV_NOTAIO e al AVV_NOTAIO fallimentare, AVV_NOTAIO, la propria volontà di riassumere in proprio e a proprie spese il processo interrotto. Preso atto di tale volontà il AVV_NOTAIO fallimentare AVV_NOTAIO COGNOME rendeva al AVV_NOTAIO adeguata informativa in merito.
In data 8 maggio 2014 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione .
In data 12 febbraio 2015 la CTR Piemonte, sezione XXXI, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015 dichiarava l’interruzione del processo di cui al RGA 479/13 riguardante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
In data 11 maggio 2015 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione .
2.2. È pacifico che, in conseguenza dell’ordinanza n. 50/31/2015 dichiarativa dell’interruzione del giudizio, il curatore non si è attivato per la riassunzione, alla quale ha invece atteso direttamente la fallita, in persona dell’ex legale rappresentante, ossia, giust’appunto, del COGNOME.
2.3. Alla luce del superiore insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, siffatta riassunzione è legittima, radicando altresì l’interesse AVV_NOTAIO fallita a proporre il ricorso per cassazione che ne occupa.
Talché di converso l’eccezione d’inammissibilità opposta dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto infondata, deve essere disattesa, senza che, a differenza di quanto dalla medesima sostenuto, a questa conclusione comunque osti l’essere maturata la definitività AVV_NOTAIO sentenza n. 329/03/15, depositata il 23 febbraio 2015, con cui la CTP di RAGIONE_SOCIALE, in una causa tra le medesime parti avente ad oggetto iscrizioni a ruolo ‘afferenti sempre alla vicenda sottesa alla presente controversia’, ‘aveva dichiarato inammissibile la riassunzione da parte AVV_NOTAIO società fallita’: invero, a tacer d’altro, detta sentenza, siccome resa meramente in rito, è inidonea a dispiegare effetti al di fuori del processo in cui è stata resa.
Può pertanto procedersi alla disamina dell’unico motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 (nullità AVV_NOTAIO sentenza), c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia. Denunzia a sensi dell’art. 62, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.’.
3.1. Più in particolare, secondo il motivo in disamina, ‘a differenza di quanto sostenuto dai Giudici di seconde cure, il ricorso
in appello proposto dalla società conteneva tutti i requisiti di specificità utili ai fini AVV_NOTAIO proposizione dell’impugnazione’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
4.1. È la stessa sentenza impugnata a scrivere che l’atto d’appello ‘ripropone tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell’atto impositivo e formula nei confronti AVV_NOTAIO sentenza critiche generiche’.
Ciò è di per se stesso sufficiente -alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario, a differenza del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) -a determinare un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello in questione, come tale idonea a far insorgere il preciso ed ineludibile dovere decisiorio del giudice (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016).
D’altronde, in aggiunta a quanto precede, allega il contribuente -mediante integrale riproduzione del ricorso in appello a fini di autosufficienza, dovendosi conseguentemente ritenere l’ammissibilità del motivo sotto questo profilo che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte AVV_NOTAIO CTP, RAGIONE_SOCIALE singole doglianze dal medesimo avanzate con il ricorso introduttivo.
Sul punto, mette soltanto conto di aggiungere che neppure corrisponde alla lettera del ricorso in appello l’affermazione AVV_NOTAIO CTR circa il non essere in esso formulato alcun ‘petitum’: tutti i motivi, infatti, si concludono con l’osservazione AVV_NOTAIO loro necessaria censurabilità per le ragioni ampiamente esposte ad illustrazione di ciascuno.
Ne consegue che, quanto, specificamente, al ricorso per cassazione proposto dal COGNOME ‘in qualità di ex legale rappresentante AVV_NOTAIO società’, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In riferimento alla posizione di COGNOME NOME ‘ in proprio ‘ , dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, compensando ‘in parte qua’ le spese di lite e dando atto che, a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In riferimento alla posizione di COGNOME NOMEin qualità di ex legale rappresentante’ di RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO , accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 24 aprile 2024.