Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 21805/2016 R.G. proposto da
NOME NOME, in proprio e in qualità di socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO o NOME AVV_NOTAIO presso il cui studio (RAGIONE_SOCIALE), in Campobasso, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 152/03/2016, depositata il 21.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Molise rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di
Oggetto:
Tributi
socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Isernia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la parte riguardante l’ avviso di accertamento, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2010, e lo aveva rigettato per la parte riguardante l’ avviso di accertamento emesso nei confronti di COGNOME NOME per il maggiore reddito di partecipazione , riguardante sempre l’anno 2010 ;
dalla sentenza impugnata si evince, in sintesi, che:
correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento societario, in quanto non proposto dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, ma dal socio di maggioranza, COGNOME NOME, che non era legittimato e che avrebbe potuto rimediare alla presunta inerzia dell’amministratore revocandolo dalla carica e provvedendo alla nomina di altro amministratore;
il ruolo di rappresentate di COGNOME NOME non trovava riscontro né negli atti societari né in quelli camerali e nel PVC del 27.06.2012 lo stesso COGNOME aveva dichiarato di essere solo un socio e che tutte le operazioni e le eventuali omissioni dovevano attribuirsi all’amministratore COGNOME NOME;
-il rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società, determinava il rigetto anche dell’appello proposto in relazione all’accertamento notificato al socio; – COGNOME NOME, in proprio e in qualità di socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, impugnava la sentenza della CTR con ricorso per
cassazione, affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il contribuente deduce la violazione degli artt. 10 e 12 della l. n. 212 del 2000, 97, 24 e 53 Cost., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confermato la mancanza di legittimazione attiva di COGNOME NOME NOME relazione al ricorso avverso l’avviso di accertament o emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sebbene il predetto socio avesse assunto l’incarico di rappresentante della società nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni di accesso e fosse stato invitato a seguire la verifica e a sottoscrivere e ricevere , all’esito dell a stessa, il PVC, senza dichiarare, tuttavia, la nullità dell’attività istruttoria e, conseguentemente degli avvisi di accertamento impugnati;
con il secondo motivo, deduce l ‘erronea e /o falsa applicazione dell’art. 5 -bis del d.lgs. n. 218 del 1997, introdotto dall’art. 83, comma 18, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 2008 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la mancata partecipazione a tutta la fase endoprocedimentale del soggetto ritenuto unico legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società aveva precluso al medesimo l’adesione al PVC;
-con il terzo motivo, denuncia l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale da un soggetto che l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto privo di legittimazione, considerandole alla stregua di una confessione stragiudiziale;
i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono innanzitutto inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, non avendo il contribuente riportato nel testo del ricorso le parti rilevanti degli atti difensivi depositati nei giudizi di
merito, al fine di comprendere in quali termini erano state proposte nei precedenti gradi di giudizio le questioni sollevate con i predetti motivi;
le censure sono in ogni caso inammissibili, in quanto sono state proposte da un soggetto non legittimato, riguardando tutte asseriti vizi dell’accertamento svolto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il cui atto impositivo non è stato impugnato dal legale rappresentante; – con il quarto motivo, lamenta la illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR attribuito illogicamente valenza probatoria a circostanze e fatti (la mancata revoca dell’amministratore presuntivamente inerte) inconferenti ai fini della decisione e per non avere giustificato le ragioni per le quali il comportamento tenuto dall’Amministrazione finanziaria, tra la fase endoprocedimentale e quella del contenzioso, non si traduca in una contradditorietà ed assimetria incompatibili con le regole della giusta imposizione;
il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 6.07.2015, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);
il motivo sarebbe in ogni caso inammissibile, in quanto enunciato come vizio di motivazione, che non è più proponibile ex art. 360,
primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza pubblicata il 21.03.2016 (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
nella specie, invece, il ricorrente ha censurato, nella sostanza, una insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con ciò attingendo, peraltro, l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede;
con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per error in procedendo , ravvisabile nella mancata corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulle doglianze riguardanti l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio COGNOME NOME, relative all’assenza dei presupposti per l’attribuzione allo stesso dei maggiori utili presuntivamente ricostruiti a carico della RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è infondato, posto che la CTR si è espressa sull’appello proposto con riferimento all’avviso di accertamento riguardante il reddito di partecipazione del contribuente, ritenendo che l’esito del giudizio relativo all’accertamento a carico della società determinava il rigetto anche dell’appello proposto in relazione all’atto impositivo emesso nei confronti del socio;
il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, non avendo la stessa svolto difese.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2024.