Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30685 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
– non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell’ICP, asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del T.A.R. del 2006, passata in giudicato, poiché detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi;
le voci e le tariffe del «” canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità “» (v. pagina n. 10 della sentenza) erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell’atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell’illegittimità dell’avviso di accertamento;
-la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall’I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all’art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n.80/1998;
nella fattispecie non sono riscontrabili illegittimi aumenti del C.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, bensì solo dei progressivi aumenti della componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che ha sostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui all’art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999;
-a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicare l’emolumento emerge, nella sostanza, che gli atti impositivi sono conformi alla normativa vigente, mentre la società contribuente « che parte da un’errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell’Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito la prova né dell’intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi dell’art. 62 Dlgs. 446/1997 » (così a pagina n. 10 della sentenza impugnata).
Con ricorso notificato il 7 dicembre 2020 ai suindicati controinteressati, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 15 gennaio 2021, concludendo per l’inammissibilità e/o comunque per il rigetto del ricorso;
il Comune di Napoli notificava controricorso in data 10 gennaio 2021, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., chiedendo il rigetto del ricorso;
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. l’« error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate », nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’« error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento » (v. pagine nn. 19 e 20 del ricorso).
Con la seconda censura, l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’« error in iudicando: violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressoché identici » (v. pagina n. 24 del ricorso).
Con il terzo motivo di impugnazione, l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. l’« error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D.
Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato », nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’« error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d) e f) del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado » (v. pagina n. 25 del ricorso).
Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’« error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388) » (v. pagine nn. 28 e 29 del ricorso).
5.Tanto ricapitolato, va dato conto che la difesa di RAGIONE_SOCIALE ha preliminarmente eccepito « l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità per carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 13 delle controdeduzioni), ponendo in rilievo che parte appellante del giudizio di merito era stata RAGIONE_SOCIALE e che la ricorrente, pur qualificandosi nel ricorso come RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE, « non ha prodotto alcuna documentazione da cui possa ricavarsi la propria legittimazione attiva », segnalando che la predetta dicitura, presente nell’intestazione del ricorso « è assolutamente priva di rilevanza ai fini della legittimazione attiva della ricorrente » (così a pagina n. 14 del controricorso).
La contribuente ricorrente ha replicato alla predetta eccezione nella memoria ex art. 378 cod., assumendo che:
«La ricorrente ha prodotto nel presente giudizio di cassazione la documentazione che attesta come RAGIONE_SOCIALE sia succeduta nel 2020 in tutti i rapporti, anche processuali, che facevano capo a RAGIONE_SOCIALE in forza dell’incorporazione della prima nella seconda, avvenuta con i seguenti passaggi:
fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, giusto atto 4.11.2019 n. 73198/30708 Rep. (doc. 1.a);
fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, giusto atto 4.11.2019 n. 73199/30709 Rep. (doc. 1.b);
variazione della ragione sociale di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, giusto Verbale di assemblea 1.07.2020 n. 16156 (doc. 1.c)» (v. pagina n. 2 della predetta memoria).
Deve osservarsi che nell’originario ricorso risulta indicato che « si depositano i seguenti atti e documenti: 1. ricorso con procura in calce notificato; 2. sentenza della CTR Campania, Sez. n. 10, n. 4284/20 notificata; 3. istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte, munita di visto della Cancelleria del giudice a quo» (v. pagine nn. 32 e 33 del ricorso).
Sta di fatto che non vi è traccia agli atti processuali dei documenti 1.a, 1.b ed 1.c. indicati nella citata memoria ex art. 378 cod. proc. civ., asseritamente concernenti le menzionate operazioni societarie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, non può, allora, non accogliersi l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, dichiarando, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, con valore ovviamente assorbente sull’esame dei motivi di impugnazione, dovendo darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:
« ove un soggetto, il quale non sia stato parte nella precedente fase del giudizio, proponga impugnazione avverso la decisione adottata all’esito di tale fase, deve non solo dedurre esplicitamente o, quanto meno, implicitamente d’averne acquistato la legittimazione sulla base d’una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla. Ma viene a gravare su di esso altresì l’onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale si ha correlativamente l’onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all’art. 2697 cod. civ.»;
«onde, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ed, in particolare, ove ricorrente sia una società che assuma derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso, deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla preesistente società: dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell’art. 372 cod. proc. civ., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli atti relativi al procedimento di
trasformazione o fusione (Cass. n. 1468/2002, Cass. n. 2119/1995, Cass. sez. un. n. 2424/1993);
Va, inoltre, considerato al riguardo come nel giudizio di legittimità, dovendo i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell’atto d’impugnazione, a cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in uno all’atto stesso » (così, Cass., Sez. L., 14 agosto 2007, n. 17681, che richiama « Cass. sez. un. n. 1325/1996, Cass. n. 1822/2000 )» e nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 16002, in relazione al giudizio di appello; Cass., Sez., II, 25 giugno 2010, n. 15352; Cass., Sez., II, 16 gennaio 20212, n. 520; Cass., Sez. L, 31 gennaio 2014, n. 2131, in tema di legittimazione passiva; Cass. Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116; Cass., Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e del Comune di Napoli nella misura di 5.000,00 € per ciascuno di loro, a titolo di competenze, e di 200,00 € per spese vive, oltre accessori.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte
della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2023.