Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19720-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
Oggetto
R.G.N. 19720/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2099/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2017 R.G.N. 1128/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 19720/18
Rilevato che:
Con sentenza 20 dicembre 2017 n. 2099, la Corte d’Appello di MILANO riformava la sentenza del Tribunale di LODI e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE– poi RAGIONE_SOCIALE – per l’impugnazione di otto cartelle esattoriali.
In riferimento alle medesime cartelle veniva comunicata iscrizione ipotecaria in data 31.9.2010 e il separato giudizio di opposizione proposto era definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per rinuncia del creditore alla iscrizione (sent. Corte d’Appello di Milano nr. 678/2014).
A fondamento della decisione, la Corte territoriale osservava che per sei cartelle esattoriali, notificate e non opposte, era maturata la prescrizione quinquennale, trattandosi di cartelle, notificate tra il 2001 ed il 2008, per le quali non era stata esercitata l ‘ azione esecutiva, non potendosi ritenere azione esecutiva la mera iscrizione ipotecaria.
Riteneva infondata la tesi della parte opposta -che invocava il termine decennale di prescrizione in luogo del termine quinquennale previsto dall’articolo 3, comma nove e ss., legge 335/1995 -in applicazione dell’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte del 17 novembre 2016, n. 23397.
Per le due ulteriori cartelle, non provata dall’appellata RAGIONE_SOCIALE l’avvenuta notificazione, la Corte di merito riteneva decorso il termine quinquennale di prescrizione
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi, cui hanno resistito NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE riscossione ha dedotto con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile -violazione dell’articolo 100 cod. proc. civ. e, in subordine, violazione e /o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2943 codice civile e 77 DPR 602/1973.
Con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. l’RAGIONE_SOCIALE riscossione ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2946, 2948 e 2953 cod. civ. nonché degli articoli 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 e degli articoli 17,18, 19,20, 24, 29 D. Lgs. 46/1999.
Preliminarmente deve rilevarsi la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.
Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE riscossione ad un avvocato del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 30.11.23.