Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19720-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
Oggetto
R.G.N. 19720/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2099/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2017 R.G.N. 1128/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 19720/18
Rilevato che:
Con sentenza 20 dicembre 2017 n. 2099, la Corte d’Appello di MILANO riformava la sentenza del Tribunale di LODI e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE – per l’impugnazione di otto cartelle esattoriali.
In riferimento alle medesime cartelle veniva comunicata iscrizione ipotecaria in data 31.9.2010 e il separato giudizio di opposizione proposto era definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per rinuncia del creditore alla iscrizione (sent. Corte d’Appello di Milano nr. 678/2014).
A fondamento della decisione, la Corte territoriale osservava che per sei cartelle esattoriali, notificate e non opposte, era maturata la prescrizione quinquennale, trattandosi di cartelle, notificate tra il 2001 ed il 2008, per le quali non era stata esercitata l ‘ azione esecutiva, non potendosi ritenere azione esecutiva la mera iscrizione ipotecaria.
Riteneva infondata la tesi della parte opposta -che invocava il termine decennale di prescrizione in luogo del termine quinquennale previsto dall’articolo 3, comma nove e ss., legge 335/1995 -in applicazione dell’arresto delle Sezioni Unite della Corte del 17 novembre 2016, n. 23397.
Per le due ulteriori cartelle, non provata dall’appellata RAGIONE_SOCIALE l’avvenuta notificazione, la Corte di merito riteneva decorso il termine quinquennale di prescrizione
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi, cui hanno resistito NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate riscossione ha dedotto con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile -violazione dell’articolo 100 cod. proc. civ. e, in subordine, violazione e /o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2943 codice civile e 77 DPR 602/1973.
Con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. l’Agenzia delle Entrate riscossione ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2946, 2948 e 2953 cod. civ. nonché degli articoli 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 e degli articoli 17,18, 19,20, 24, 29 D. Lgs. 46/1999.
Preliminarmente deve rilevarsi la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’intere ssi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.
Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustifica la compensazione delle spese di lite.
In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 30.11.23.