Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11572 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30788/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso Ordinanza del Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 1144/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiedeva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla Commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia l’ammissione al beneficio avendone i requisiti, in relazione ad un procedimento avanti alla medesima RAGIONE_SOCIALE, specificando di presentarla ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 46, comma 1, lettere a, b. o, e del DPR n. 445 del 2000 ‘ con riferimento all’autocertificazione e sottoscrivendo l’istanza con autentica RAGIONE_SOCIALE firma del richiedente da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
La Commissione rigettava l’ istanza perché in caso di spedizione RAGIONE_SOCIALE domanda era necessaria l’allegazione di una copia di un documento d’identità mentre non poteva attribuirsi alcuna rilevanza all’autentica RAGIONE_SOCIALE domanda da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO posto che non risultava alcun mandato difensionale rilasciato nei suoi confronti e perché nel procedimento di merito risultava nominato un altro AVV_NOTAIO. Peraltro, la Commissione aveva sollecitato l’istante a produrre un documento d’identità richiesta non soddisfatta.
L’istante proponeva ricorso al Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 99 del d.P.R n. 115 del 2002.
il Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia rigettava il ricorso ribadendo la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALE certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione, e
nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza, sulla scorta di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000.
L’ordinanza presidenziale , a suo dire, avrebbe omesso di annullare il decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALE certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza’ nonché ‘per la ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘autentica da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, soggetto terzo e non legittimato a tale autentica’ , posto che l’autentica RAGIONE_SOCIALE firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’AVV_NOTAIO.
1.1 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento
RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata (cfr. tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
L’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 recita testualmente: ‘ 1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ‘. L’avverbio ‘ ovvero’ da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., mediante spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione. In tal senso, l’art. 38 del DPR n. 445 al 3° comma statuisce: ‘3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi RAGIONE_SOCIALE amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. (La copia RAGIONE_SOCIALE‘istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del) documento di identità possono essere inviate per via telematica’ .
È dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem , non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme.
D’altronde, l’art. 46 RAGIONE_SOCIALEo stesso Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti – fra cui, al punto o), la situazione reddituale o economica anche ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali -per i quali l’interessato può allegare, al posto RAGIONE_SOCIALEe normali certificazioni rilasciate dalla P.A., la sua autodichiarazione anche contestuale all’istanza, sottoscritta e prodotta in sostituzione, senza però derogare alla procedura di presentazione, che resta quella prevista dal precedente art. 38.
Con la suddetta normativa e con l’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato manca di confrontarsi parte ricorrente, incorrendo nell’inammissibilità denunciata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì disposta la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del
giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 , comma 3, c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento).
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio