Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 776 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15293/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9725/2017 depositata il 15/11/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle S.U.
Udito l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME che ha richiamato le conclusioni rassegnate in atti.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 9725/2017, depositata in data 15/11/2017, ha respinto
l’appello dell’ Amministrazione finanziaria e confermato l’annullamento di due cartelle di pagamento emesse a fronte di carichi di ruolo straordinario, relativi ad atti impositivi annullati in sede giudiziale dalla medesima CTR , l’avviso di accertamento n. TF507AD04881/2011 ed il n. TF5007AD04882/2011.
I giudici d’appello, richiamando l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte, hanno rilevato che, nel caso di annullamento giudiziale dei titoli impositivi a monte, l’iscrizione a ruolo straordinario ai sensi degli artt. 15bis e 11, terzo comma, del d.p.r. n. 602/73 è illegittima pur se trattasi di annullamento disposto con sentenza non passata ancora in giudicato.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo.
La società contribuente è rimasta intimata.
Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta.
Infine, in prossimità della pubblica udienza, l ‘Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3 e 15 bis DPR 602/73, 68 D.Lgs. n. 546/92 e 33 D.Lgs. 112/1999».
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
2.1. Ponendo mente alla espressa, pur subordinata, richiesta del Procuratore generale, non vi sono ragioni per rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, e fatto proprio dai giudici territoriali, secondo cui « L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973,
costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata. » (Cass. S.U. 758/17).
3. Per consolidato orientamento espresso da questa Corte, infatti, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante. Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore – così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento – ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez. U., 13 gennaio 2017, n. 758; conformi da ultimo: Cass. 29/08/2024, n. 23329; Cass., 4 giugno 2024, n. 15548; Cass., 3 giugno 2024, n. 15372; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31607; Cass., 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., 4 aprile 2022, n. 10740; Cass., 22 febbraio 2022, n. 10740).
Tuttavia, nel caso di specie, questa Corte, con sentenze coeve alla presente, ha cassato con rinvio le sentenze della CTR della Campania (n. 1679/2015 e n. 1678/2015) che avevano annullato
gli avvisi di accertamento posti a fondamento dei ruoli straordinari qui impugnati e le conseguenti cartelle di pagamento.
4.1. Ora, la cassazione con rinvio ha comportato la caducazione di tutte le sentenze pronunziate nei relativi giudizi, ivi comprese le pronunce di primo grado di annullamento degli atti impositivi (v. a tale riguardo, ex multis , Cass. n. 23922/2016, secondo cui l’eventuale pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c. e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento).
4.2. Ne consegue la reviviscenza di tali atti impositivi che pertanto, ai sensi dell’art. 15 -bis del d.P.R. n. 602/1973, benché non definitivi, mantengono la propria efficacia di fondamento dell’iscrizione straordinaria .
4.3. È opportuno, inoltre, evidenziare che l’iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15bis del d.P.R. n. 602/1973 è uno strumento cautelare che esclude l’applicazione dell’esecuzione frazionata in pendenza di giudizio , prevista dall’ art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/11/2024.
Il Consigliere NOME
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME