Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17883/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 7097/2017 depositata il 05/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente (RAGIONE_SOCIALE) e annullato l’avviso di RAGIONE_SOCIALE ICI per l’anno di imposta 2007 (per una cava).
Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE del Comune RAGIONE_SOCIALE) con un unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 171, l. 296 del 2006, art. 1, 3 e 10, d. lgs. 504 del 1992, art. 3 e 7, d.P.R. 380 del 2001, art. 112 e 132 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della sentenza impugnata;
con memoria la controricorrente ha rappresentato che la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto intervento (adesivo dipendente) nel giudizio di primo grado, presentando memoria, che si limitava a chiedere il rigetto del ricorso della contribuente; il concessionario poi appellava la sentenza della Commissione tributaria provinciale, sfavorevole all’ente impositore (il Comune); l’interventore adesivo
non poteva appellare la sentenza resa nei confronti del ricorrente contribuente e del Comune. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non presentava impugnazione. Conseguentemente il ricorso in cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi, comunque, inammissibile. Nel merito insisteva nella illegittimità dell’avviso di RAGIONE_SOCIALE, prospettata nel ricorso introduttivo.
Considerato che
Deve analizzarsi preliminarmente, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune ha emesso e notificato in proprio l’avviso di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso della contribuente è stato proposto solo nei confronti dell’ente impositore, Comune d RAGIONE_SOCIALE di Mont ecelio (il ricorso introduttivo è stato notificato solo al Comune). La società RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nel giudizio di primo grado presentando controdeduzioni. L’intervento della RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi adesivo dipendente.
Nel processo tributario l’intervento può essere solo adesivo dipendente; infatti, per il comma 6, dell’art. 14, d. lgs. 546 del 1992 «Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza».
L’intervento, o la chiamata in causa, quindi, non rimette in termini e lo stesso, pertanto, si configura solo ed esclusivamente quale intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. («Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse»).
L’interventore adesivo dipendente non è legittimato all’impugnazione, come con giurisprudenza costante ritenuto da questa Corte di legittimità («L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione
sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato (fattispecie relativa a sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che, rigettando il ricorso avverso il divieto di navigazione a motore, aveva ritenuto la propria giurisdizione sul presupposto della natura pubblica del lago, avversata invece dagli interventori “ad adiuvandum” dei ricorrenti che lo ritenevano privato)» Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012, Rv. 622259 -01; vedi, anche, Sez. 1 – , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018, Rv. 647144 -01 e Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013, Rv. 627053 – 01).
Nel caso in giudizio il Comune soccombente non ha impugnato e il ricorso del concessionario (interventore adesivo dipendente) deve ritenersi inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente, nulla per il Comune intimato; raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-q uater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024.