Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
Oggetto: fallimento -art.43 L. Fall. -irregolare prosecuzione del giudizio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10816/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO (Pec: EMAIL);
contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.5014/10/2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva rigettato sia l’ appello principale proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale della società RAGIONE_SOCIALE, ora in fallimento, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.17686/5/17. Con tale sentenza veniva annullata la cartella di pagamento n. 09720140071384067 emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36 bis d.P.R. 600/73 per IVA relativamente al periodo di imposta 2009.
RAGIONE_SOCIALE era destinataria della cartella di pagamento quale coobbligata solidale con la RAGIONE_SOCIALE, responsabilità solidale derivante dall’avvenuta scissione in data 2 agosto 2012 della società da ultimo menzionata con trasferimento del patrimonio in favore di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e dalla successiva fusione per incorporazione della suddetta società nella RAGIONE_SOCIALE.
La debitrice principale RAGIONE_SOCIALE era stata destinataria di una comunicazione di irregolarit à del moRAGIONE_SOCIALE Unico per l’anno di imposta 2009, aveva avuto accesso al pagamento dilazionato dell’importo richiesto in tale comunicazione, ma aveva omesso il versamento del pagamento dilazionato a partire dalla sesta rata. La cartella richiedeva pertanto il pagamento integrale di quanto dovuto, sul presupposto della decadenza della società dal beneficio della dilazione, ed era stata impugnata con due distinti ricorsi sia dalla debitrice principale sia dalla debitrice solidale.
4. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso nei confronti della contribuente per le medesime ragioni per le quali con sentenza 1286/2016 la CTR aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE. La decisione veniva confermata in appello sulla base di una duplice ratio decidendi : da un lato, perché la cartella era ritenuta priva di adeguata motivazione. Dall’altro, perché anteriormente alla notifica della cartella di pagamento non risultava notificato alcun avviso che potesse consentire di verificare l’ an ed il quantum della pretesa impositiva, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi richiesti.
Avverso la decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973, 54 bis d.P.R. 633/72, 1292 cod. civ. da parte della sentenza impugnata, nel capo in cui afferma che anteriormente alla cartella di pagamento non risultava notificato alcun avviso che potesse consentire di verificare l’ an ed il quantum della pretesa impositiva, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi richiesti.
7. Il secondo motivo dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973 e 7 l. 212/2000 da parte del giudice d’appello,
nella parte in cui ha stabilito che la cartella sarebbe stata priva di adeguata motivazione.
Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza RAGIONE_SOCIALE questioni controverse considerato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE rende noto che la società RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita in data 22 marzo 2019 con sentenza del Tribunale di Brindisi n.5/2019 e che la sentenza di appello è stata depositata il successivo 12.9.2019;
l ‘introduzione del terzo comma all’art. 43 l.fall., ad opera dell’art. 41, comma 1, del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto che l’apertura del fallimento « determina l’interruzione del processo »;
la novella è stata interpretata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che è stato introdotto l”evento interruttivo automatico’ del processo, per cui la dichiarazione di fallimento di una parte determina ipso iure l’interruzione del giudizio in corso, senza che sia necessaria per la produzione del relativo effetto la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito o la dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento;
il legislatore del 2006 ha reso applicabile l’art. 305 cod. proc. civ., con la conseguente estinzione del processo, ove non proseguito o riassunto nel termine trimestrale, considerato che per effetto della novella introdotta dall’art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, tale termine in luogo del precedente semestrale si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l’entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009 (Cass. 16982/2023);
la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 gennaio 2010, n. 17 sulla questione di legittimità dell’art. 305 cod. proc. civ., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha stabilito il termine per la riassunzione del processo interrotto automa-
ticamente decorre non dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenza in forma legale dell’evento;
È intervenuto il d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale nel comma 3 dell’art. 143 prevede che il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice, ma l ‘ entrata in vigore del decreto è stata differita al 15.7.2022;
le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12476 del 2020; Cass. S.U. n. 8504 del 2021) hanno stabilito che il Codice della crisi e dell’insolvenza «è testo in generale non applicabile – per scelta del legislatore – alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore »;
la relazione illustrativa al Codice chiarisce che, per consentire al curatore di costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l’apertura della stessa comporta di diritto l’interruzione automatica del processo e, tuttavia, al fine di garantire il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE parti, il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione; – le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12154 del 2021) hanno affermato che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. e al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, cod. proc. civ., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario;
– la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 17199/2016, conforme a n. 24025/2009), elaborata con riferimento all’art.300 cod. proc. civ., ha affermato che se il giudice non dichiari l’interruzione, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, il processo prosegue invalidamente comportando la nullità derivata della sentenza. Tuttavia, poiché le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, soltanto quest’ultima è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità;
– in generale, la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15031/2016) ha affermato che le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest’ultima, che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata;
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024