Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
Oggetto: interpello disapplicativo art. 37 c. 8 d.P.R. n. 600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5544/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 797/38/15 depositata in data 22/07/15, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava il provvedimento con il quale la Direzione regionale del Piemonte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate aveva respinto l’istanza di interpello presentata ex art. 37 bis c. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973, istanza diretta ad ottenere la disapplicazione per il 2011 della disciplina antielusiva RAGIONE_SOCIALE società in perdita sistematica in capo alla contribuente;
-la CTP di Biella rigettava il ricorso, ritenendo l’atto in argomento non suscettibile di autonoma impugnazione; appellava la contribuente;
-con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte la Commissione tributaria regionale del Piemonte, dopo aver preliminarmente ritenuto impugnabile il provvedimento in argomento, ha accolto l’appello della società;
-ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi;
-la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso che illustra con memoria;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto impugnabile il provvedimento dell’agenzia reso in sede di interpello disapplicativo di cui all’art. 37 bis c. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973;
-il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere il giudice subalpino erroneamente ritenuto presente un interesse ad agire in capo al contribuente
interesse meritevole di tutela giurisdizionale atto a giustificare l’impugnabilità del provvedimento in parola;
-i motivi, costituenti in sostanza frammentazione di una medesima censura, possono trattarsi congiuntamente;
-gli stessi si rivelano infondati;
-invero nel presente caso va fatta applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte, peraltro confermativa di un orientamento precedentemente espresso, secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023) la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall’art. 19 d. Lgs. n. 546 del 1992: l’ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest’ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva;
-conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.