Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17303 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
REVOCAZIONE
TARSU
sul ricorso iscritto al n. 14517/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, al INDIRIZZO, in qualità di conferitaria del ramo d’azienda bancaria di RAGIONE_SOCIALE, giusta atto di conferimento a rogito del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, notaio in Roma, del 20 settembre 2007 (rep. n. 150845, racc. n. 32823) in persona del Chief Financial Officer , procuratore e rappresentante AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in forza della deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2021 (repertorio n. 8695 del 1° febbraio 2022 a rogito dell’AVV_NOTAIO, notaio in Roma), nonché da BNP PARIBAS S.A. (codice fiscale CODICE_FISCALE), società anonima di diritto francese, con sede legale in Parigi (Francia), INDIRIZZO, identificata al SIREN di Parigi col numero 662.042.449, con sede secondaria in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.P.A. (codice fiscale CODICE_FISCALE, già
con sede in Roma, INDIRIZZO, giusta atto di fusione per incorporazione a rogito del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, notaio in Roma, del 25 settembre 2007, rep. n. 150885, racc. n. NUMERO_DOCUMENTO), in persona dei mandatari subdelegati AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta delega conferita in forza di atto di subdelega (totale) di poteri in data 14 maggio 2020 (repertorio n. 7712, raccolta n. 4308), per atto pubblico a rogito del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, notaio in RAGIONE_SOCIALE iscritto presso il RAGIONE_SOCIALE (registrato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DP II il 18 maggio 2020 al n. NUMERO_DOCUMENTO, serie NUMERO_DOCUMENTO), entrambe: rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTI –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del direttore pro-tempore , con sede in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 37386/2021, depositata il 30 novembre 2021;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1. con la suindicata ordinanza questa Corte, per quanto ora interessa in relazione alle ragioni della revocazione, accoglieva il primo ed il secondo motivo di impugnazione proposti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 4401/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata di Catania, ritenendo che dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa (e non in misura proporzionale come ritenuto dall’Ufficio) la sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la natura privilegiata di un credito già ammesso al concorso nella preliminare fase di accertamento dei crediti, sempre che, però, fosse stata versata
l’imposta di registro in misura proporzionale sul decreto di ammissione allo stato passivo;
la Corte, quindi, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Commissione regionale «per il riesame della questione sulla base dei principi espressi, previa verifica se sia stata già pagata l’imposta di registro in misura proporzionale relativamente al provvedimento di ammissione al passivo del credito vantato da BNL, già disposta dal Commissario Straordinario» (v. pagina n. 10 dell’ordinanza);
le suindicate ricorrenti proponevano ricorso per la revocazione della predetta ordinanza, con atto notificato il 27 maggio 2022, sulla base di due motivi, depositando memoria in data 4 marzo 2024 ai sensi dell’art. 380bis . 1. cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo le istanti hanno deAVV_NOTAIOo che la Corte ha erroneamente supposto che RAGIONE_SOCIALE, al cui stato passivo le contribuenti erano state ammesse, fosse stata assoggettata a procedura fallimentare e non alla procedura dell’amministrazione straordinaria, come risulta pacificamente dagli atti del presente giudizio e da taluni passaggi della stessa ordinanza impugnata, considerando decisivo tale errore poiché, in assenza dello stesso, non avrebbe potuto demandare al giudice di rinvio la verifica «se sia stata già pagata l’imposta di registro in misura proporzionale relativamente al provvedimento di ammissione al passivo dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE, già disposta dal Commissario Straordinario», posto che non esiste alcun ulteriore provvedimento di ammissione allo stato passivo rispetto a quello dello stesso Commissario Straordinario, a differenza di quanto è previsto per la procedura del fallimento ove l’esecutività dello stato passivo è disposta con decreto del giudice delegato;
con il secondo motivo le ricorrenti hanno rimproverato alla Corte di non essersi avveduta che era stata presentata, con la memoria di cui all’art. 380 -bis. 1. cod. proc civ. un’eccezione con cui avevano invocato
l’applicazione dello ius superveniens recato dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2017, n. 177 , che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c ) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui assoggettava ad imposta di registro proporzionale, anziché fissa, le sentenze che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA, non pronunciandosi su tale dirimente questione, avendo erroneamente supposto che nella predetta memoria le ricorrenti si sarebbero limitate a illustrare i soli motivi di ricorso incidentale;
con la memoria ex art. 380bis ,1 cod. proc. civ. depositata il 4 marzo 2024, le ricorrenti hanno chiesto di «voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, stante la mancata costituzione della controparte o, comunque, accogliere le domande avanzate nel ricorso per revocazione»;
in particolare, le istanti hanno rappresentato e documentato che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione distaccata di Catania – n. 10046/13/2022, depositata il 29 novembre 2022 (non ancora passata in giudicato, in ragione della sospensione dei termini previsto per la definizione agevolate RAGIONE_SOCIALE liti), che ha accolto integralmente le domande RAGIONE_SOCIALE contribuenti, rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ed annullato, quindi, gli avvisi di liquidazione impugnati, dichiarando dovuta l’imposta di registro in misura fissa, considerando che «i crediti erano stato ammessi al passivo dal Commissario Straordinario con un atto amministrativo non assoggettabile a imposta di registro e che le statuizioni che confermano l’ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE società in amministrazione straordinaria dei crediti nei loro confronti già disposta dal Commissario Straordinario devono essere assoggettate alla sola imposta fissa di registro», rappresentando, ancora, che nel caso di specie « non c’è alcun decreto di ammissione al passivo del giudice delegato, bensì un provvedimento amministrativo dato dall’elenco dei crediti ammessi predisposto dal commissario straordinario non tassabile
come atto giudiziario» ed aggiungendo che alla stessa soluzione della tassazione in misura fissa si perverrebbe anche in forza dello jus superveniens costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 2017, giacchè «l’RAGIONE_SOCIALE non contesta che si verta effettivamente di crediti rinvenienti da operazioni bancarie di finanziamento in campo IVA, con conseguente operare del regime di alternatività »;
5. le contribuenti hanno rappresentato che « tale pronuncia, seppur non ancora passata in giudicato per effetto della sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista dal comma 199 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 per le controversie definibili, risulta integralmente satisfattoria dell’interesse RAGIONE_SOCIALE Ricorrenti in quanto ha determinato l’annullamento dell’avviso di liquidazione per imposta di registro oggetto del contendere anche nel presente giudizio », invocando poi sul punto la sussistenza di plurimi giudicati esterni per effetto RAGIONE_SOCIALE proAVV_NOTAIOe pronunce dei giudici tributari di secondo dele Sicilia (sentenza n. 3511/5/2023, depositata il 13 aprile 2023, n. 4398/13/2016, depositata il 15 dicembre 2016 e n. 839/13/2018, depositata il 22 febbraio 2018);
6 . non ricorre l’ipotesi deAVV_NOTAIOa dalle istanti di cessazione della materia del contendere, essendo l’atto impugnato ancor sub iudice , così come non possono essersi invocati come giudicati esterni le citate pronunce del giudice di merito, giacchè fondate su valutazioni giuridiche, come tali, condivisibili o meno, ma non idonee a costituire giudicato, dovendo darsi seguito all’orientamento, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche, laddove l’attività interpretativa RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello ” stare decisis ” (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante”), che non trova
riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021, nonché Cass. Sez. T. 23 marzo 2023, che richiama, altresì, Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977 e, da ultimo, Cass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5882);
la richiesta avanzata con la memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. va, invece, interpretata nel senso del sopravvenuto venir meno dell’interesse ad una pronuncia sulla revocazione dell’ordinanza, risultando i deAVV_NOTAIOi errori superati dalla successiva sentenza di merito, ritenuta satisfattoria dalle istanti, il che giustifica la pronuncia di inammissibilità per l’assenza della prima condizione dell’azione (e dell’impugnazione) contemplata dall’art. 100 cod. proc. civ.
non vi è ragione di statuire sulle spese, stante la mancata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE;
9 . in ragione del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, non sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 11 aprile 2024, n. 9916 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 .