Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27942-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
Oggetto
Estratto di ruolo
R.G.N.27942/2021
COGNOME
Rep.
Ud.14/03/2025
CC
tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1651/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 3478/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso in opposizione ad estratto di ruolo inerente a n.23 cartelle di pagamento/avvisi di addebito, dichiarandone la prescrizione di 2, e riconoscendo per le altre l’efficacia interruttiva di un’intimazione di pagamento del 2017 e di tre istanze di rateizzazione del 2012, 2015, 2016, con autorizzazione al pagamento di 72 rate mensili, sulla base di documenti prodotti da Agenzia Entrate Riscossione e di un estratto conto di cui la ricorrente aveva contestato vizi formali.
Avverso l’impugnata sentenza la società ricorrente propone tre motivi di ricorso, a cui resistono, con autonomi controricorsi, l’INPS e l’Agenzia di Riscossione.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 14 marzo 2025.
CONSIDERATO CHE
1.1-Con il primo motivo la società RAGIONE_SOCIALE deduce preliminarmente l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c. per essersi la sentenza impugnata fondata su argomenti non conformi alla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento del debito che, per avere effetto interruttivo della prescrizione, deve provenire da un soggetto che possa disporre del diritto, con dichiarazione univoca non avente finalità diverse, potenzialmente non consistente in uno strumento negoziale ed anche tacita, incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; contesta che un pagamento parziale o in acconto possa valere come riconoscimento o che esso possa basarsi su documentazione non autentica, e che le istanze di rateizzo in oggetto possano attribuire la volontà del ricorrente in ordine ad un atto interruttivo di prescrizione.
1.2 Nel secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, non avendo la Corte di merito considerato la tardività del deposito della documentazione autorizzata dal tribunale, concernente le istanze di dilazione e dei pagamenti effettuati, e si trattava di documenti non autentici, senza firma, emessi da altro soggetto (Agenzia di Riscossione non già Equitalia) che aveva generato nuovi documenti non risalenti al 2012; confutava la circostanza che la parte non avrebbe negato di aver presentato istanza di rateizzo, poiché lo aveva eccepito già nei verbali di udienza del 2018 e in note autorizzate.
1.3 – Infine, come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in tema di prescrizione non avendo valenza interruttiva la documentazione prodotta.
1.4 -Nelle memorie illustrative depositate in prossimità dell’udienza la ricorrente precisa che la procura speciale era stata conferita prima della cessazione della società, transitata in liquidazione in data 26/05/2021, e che aveva comunque provveduto al pagamento di quanto dovuto. Invoca quindi l’interruzione del processo e la cessata materia del contendere.
2.1L’Agenzia delle Entrate -Riscossione eccepisce l’inammissibilità del controricorso in presenza di doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, non diverse fra loro, e l’infondatezza delle altre ragioni esposte dal ricorrente poiché la rateizzazione interrompe la prescrizione, non costituisce acquiescenza, e la valenza ricognitiva di una dichiarazione è una valutazione di merito.
2.2 – Nel suo controricorso, INPS eccepisce la carenza del potere di colui che ha conferito la procura alle liti, COGNOME Marco, a proporre ricorso per la RAGIONE_SOCIALE che, in liquidazione dal 26/5/2021, è rappresentata, invece, dal liquidatore COGNOME Il firmatario, invero, non è legale rappresentante né socio della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Eccepisce l ‘ inammissibilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme, e l’infondatezza del vizio di violazione di legge perché regolari sono le notifiche dei titoli stragiudiziali e le domande di rateizzo.
Preliminarmente sulla eccezione formulata nel controricorso di INPS in ordine alla carenza del potere del legale rappresentante della società cessata dopo la sentenza d’appello ma prima della data di notifica del ricorso per cassazione, si osserva che la datazione della procura, che nella memoria illustrativa la parte asserisce aver conferito in data 10/5/2021 epoca immediatamente successiva alla pubblicazione della sentenza del 27/4/2021 in essa espressamente richiamata
attraverso l’indicazione del numero della sentenza emessa – non è riscontrabile dagli atti prodotti ma non è contestata da INPS. Non è certo che la procura speciale per la difesa nel giudizio di cassazione sia stata conferita al difensore successivamente alla liquidazione della società, come annotata nella visura camerale prodotta in allegato alla memoria.
Per quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 29812/24, ‘ in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato ‘. Sicché, nel caso di specie non si riscontra l’eccepita carenza di potere nell’attribuzione della procura speciale per ricorso in cassazione.
Ad ogni modo non è fondata la richiesta di interruzione; il processo di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c., disposizioni riferite esclusivamente al giudizio di merito e insuscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (sul punto, si rammenta, per un caso di perdita di capacità della parte, sent. n.3769/2017; ed altre, n. 20325/2004, n.5672/2003). Trattasi di principio consolidato come ricorda Cass. ord. n.22014/2022, in cui si annota anche l’eventualità della richiesta di differimento nel caso in cui si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte (come la morte del difensore), non ricorrente nel caso in esame.
Riguardo alla invocata cessata materia del contendere per avere il ricorrente pagato l’obbligo contributivo preteso da INPS, il dato risulta generico senza specifica indicazione della causale, degli importi e delle modalità, eventualmente satisfattorie dell’avvenuto pagamento.
E tuttavia, per il principio della ragione più liquida (espresso in Cass. Sez. Un. n. 9936/2014, e successivi sviluppi, tra le altre, in ord. n. 363/2019 e n. 693/2024) valgano le osservazioni che seguono che conducono per altra via ad una causa di inammissibilità originaria del ricorso, consistente nella carenza di interesse ad agire, a cui egualmente si perviene attraverso una pronuncia di cessata materia del contendere. È invero preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta (opposizione ad estratti di ruolo), come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa. Il ricorrente ha proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo rilasciato avente ad oggetto cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto censure formali e sostanziali; non risulta eccepito il difetto di interesse né i giudici delle due fasi di merito hanno pronunciato l’inammissibilità rilevando al contrario la fondatezza di gran parte dei titoli rivendicati.
La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Le previsioni richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis,
condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.Un., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, pro prio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.
Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dagli enunciati principi che costituiscono diritto vivente, vanno confermati in questa sede, e valgono a escludere l’ammissibilità del ricorso originario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.
Diversamente, la Corte di appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo (sviluppato poi con ord. Cass. n. 30952 del 2024), nella prospettiva che la normativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcun vincolo derivante da un eventuale giudicato, che possa precludere il rilievo officioso demandato a questa Corte. Sul punto si è già espressa questa Corte in recenti pronunce (ord. 15315/2025, 3828/2025).
Nel concreto, parte ricorrente non ha prospettato elementi che dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, neppure con note illustrative in prossimità di udienza.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non poteva essere proposto, per difetto di interesse ad agire.
Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 marzo