Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23661/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, SEMENZA INDIRIZZO, INDIRIZZO, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente e ricorrente incidentaleFALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la Sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1484/2019 depositata il 27/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, a seguito di una verifica fiscale, la Guardia di finanza di Bologna accertava che la società RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto prestazioni riconducibili ad un progetto di RAGIONE_SOCIALE e sviluppo autorizzato e finanziato dal RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e ritenuto mai realizzato, per cui NOME
COGNOME, legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti, era segnalato alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica unitamente al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
I fatti venivano segnalati anche alla Guardia di Finanza di Lendinara che avviava una verifica nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe informazioni trasmesse dai verificatori, l’agenzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ipotizzava quindi che tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fosse intercorso un accordo fraudolento al fine di documentare a favore di quest’ultima costi fittizi relativi ad una attività di RAGIONE_SOCIALE svolta con l’intento di ottenere riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti, grazie all’accreditamento del progetto presso il RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Conseguentemente, con separati atti di accertamento, emessi per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE recuperava nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società i costi ritenuti oggettivamente inesistenti e l’iva relativa indebitamente detratta, mentre nei confronti dei soci NOME COGNOME per l’anno 2006 e NOME COGNOME per gli anni 2005 e 2006, accertava i maggiori redditi di partecipazione, trattandosi di società di capitali che aveva optato per il regime la trasparenza.
Società e soci impugnavano i predetti atti impositivi e la CTP di Rovigo, previa riunione, accoglieva i ricorsi. Nella specie, i giudici di prossimità, anche avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa relazione tecnica affidata a Consulente d’ufficio, accertavano che l’attività di RAGIONE_SOCIALE era stata effettivamente svolta.
Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’ appello del l’RAGIONE_SOCIALE , sull’assunto che , pur non essendovi dubbi in merito alla effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dagli atti di causa emergevano elementi tali da far ritenere che ad essa non avrebbe partecipato la RAGIONE_SOCIALE.
La CTR, inoltre, accoglieva in parte l’appello incidentale proposto dai soci, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall’art. 47 del Tuir.
Avverso la predetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di ex soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nelle more del giudizio di merito fallita, i primi due anche quali destinatari di avvisi di accertamento personali.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato al RAGIONE_SOCIALE che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello.
1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti
del RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME