Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 97/2019 R.G. proposto da :
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Viste le conclusioni scritte del pubblico ministero.
RITENUTO CHE
1. -Con atto di citazione del 30 settembre 1999, la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale dì Bari, il Ministero delle Finanze e la Viscontea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.RAGIONE_SOCIALE garante per il pagamento dell’accisa nei confronti de ll’ amministrazione finanziaria, chiedendo che fosse accertata non dovuta la somma richieste dalla Dogana di Foggia e, pertanto, dichiarare nullo l’avviso di pagamento dell’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) di Bari dell’11 marzo 1997. La RAGIONE_SOCIALE deduceva di esercitare attività di distilleria con annesso deposito fiscale di alcole, e di essere stata vittima di un furto di alcole dal deposito fiscale, il tutto come accertato dal verbale dei carabinieri intervenuti a seguito dell’allarme dato dal custode dell’azienda. A seguito del predetto evento, l’ UTF di Bari – Ufficio ripartizione di Foggia accertava il quantitativo di alcol sottratto a seguito del furto, e con successivo avviso di pagamento deil’11/03/97 , chiedeva ii pagamento della somma di lire 623.800.320 (pari a euro 322.165,93) per imposta di fabbricazione (accisa) sui quantitativo di alcole ritenuto mancante. Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di pagamento sul presupposto che l’importo dell’accisa era stato erroneamente determinato, anche su quantitativi di alcole non compresi nel furto e rientranti nella media dei cali naturali e tecnici, previsti dalla normativa vigente.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione finanziaria, resistendo alla domanda.
Nelle more del giudizio, la società corrispondeva alla Dogana di Foggia la somma di lire 522.813.231 (pari a euro 271.010,50), mentre la Viscontea Assicurazioni, in esecuzione della polizza fideiussoria, corrispondeva, a parziale pagamento dell’avviso impugnato, la somma di euro 121.592,00.
Con ordinanza cautelare, il giudice accertava non dovuta all’amministrazione finanziaria la somma di lire 99.050.800 (pari a euro 51.155,47), a titolo di imposta dell’accisa per gli ammanchi di alcole riscontrati negli altri serbatoi del deposito fiscale, in quanto rientranti nei limiti di tolleranza della normativa tecnica in materia.
In corso di causa entrava in vigore l’art. 59 della l. 342/2000 che modificava l’art. 4 dei T.U. sulle accise.
Con memoria istruttoria depositata il 13 marzo 2002, la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di volersi avvalere della norma.
Con sentenza n. 4029/2014, depositata in data 9 settembre 2014, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda, confermando il provvedimento cautelare emesso in corso di causa quanto alla somma di euro 51.155,47 e rigettando per il resto la domanda di rimborso, ritenendo inapplicabile l’art. 59 della l. 342/2000.
-Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Coface RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia, CA.VI.RO ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Corte d’appello, con sentenza n. 2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017, accertava e dichiarava non dovuto il pagamento della somma di euro 322.165,93 richiesta dall’UTF di Bari con l’avviso di pagamento impugnato e, per l’effetto, dichiarava l’indebito pagamento della somma di euro 271.010,50 corrisposta dalla
CA.VI.RO in data 13 ottobre 1999 e di quella di euro 121.592,00 effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALERappresentanza Generale per l’Italia), nella sua qualità di fideiussore della CA.VI.RO, condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
-Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società convenuta si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte (art. 380bis.1, comma 1, cod. proc. civ.).
La società ha depositato una memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
-In via preliminare va esclusa inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all’Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556).
-Deve osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito ha partecipato, oltre al Ministero delle finanze e alla RAGIONE_SOCIALE, anche la RAGIONE_SOCIALE, già La
RAGIONE_SOCIALE (che si è costituita nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello), alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione