Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 97/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari n. 2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni scritte del pubblico ministero.
RITENUTO CHE
- -Con atto di citazione del 30 settembre 1999, la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale dì Bari, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, garante per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa nei confronti de ll’ amministrazione finanziaria, chiedendo che fosse accertata non dovuta la somma richieste dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, dichiarare nullo l’avviso di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) di Bari RAGIONE_SOCIALE’11 marzo 1997. La RAGIONE_SOCIALE deduceva di esercitare attività di distilleria con annesso deposito fiscale di alcole, e di essere stata vittima di un furto di alcole dal deposito fiscale, il tutto come accertato dal verbale dei carabinieri intervenuti a seguito RAGIONE_SOCIALE‘allarme dato dal custode RAGIONE_SOCIALE‘azienda. A seguito del predetto evento, l’ UTF di Bari – Ufficio ripartizione di RAGIONE_SOCIALE accertava il quantitativo di alcol sottratto a seguito del furto, e con successivo avviso di pagamento deil’11/03/97 , chiedeva ii pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 623.800.320 (pari a euro 322.165,93) per imposta di fabbricazione (accisa) sui quantitativo di alcole ritenuto mancante. Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di pagamento sul presupposto che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘accisa era stato erroneamente determinato, anche su quantitativi di alcole non compresi nel furto e rientranti nella media dei cali naturali e tecnici, previsti dalla normativa vigente.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione finanziaria, resistendo alla domanda.
Nelle more del giudizio, la società corrispondeva alla RAGIONE_SOCIALE la somma di lire 522.813.231 (pari a euro 271.010,50), mentre la RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria, corrispondeva, a parziale pagamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato, la somma di euro 121.592,00.
Con ordinanza cautelare, il giudice accertava non dovuta all’amministrazione finanziaria la somma di lire 99.050.800 (pari a euro 51.155,47), a titolo di imposta RAGIONE_SOCIALE‘accisa per gli ammanchi di alcole riscontrati negli altri serbatoi del deposito fiscale, in quanto rientranti nei limiti di tolleranza RAGIONE_SOCIALEa normativa tecnica in materia.
In corso di causa entrava in vigore l’art. 59 RAGIONE_SOCIALEa l. 342/2000 che modificava l’art. 4 dei T.U. sulle accise.
Con memoria istruttoria depositata il 13 marzo 2002, la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa norma.
Con sentenza n. 4029/2014, depositata in data 9 settembre 2014, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda, confermando il provvedimento cautelare emesso in corso di causa quanto alla somma di euro 51.155,47 e rigettando per il resto la domanda di rimborso, ritenendo inapplicabile l’art. 59 RAGIONE_SOCIALEa l. 342/2000.
-Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE puor la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, CA.VI.RO ha chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, con sentenza n. 2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017, accertava e dichiarava non dovuto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 322.165,93 richiesta dall’UTF di Bari con l’avviso di pagamento impugnato e, per l’effetto, dichiarava l’indebito pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 271.010,50 corrisposta dalla
RAGIONE_SOCIALE in data 13 ottobre 1999 e di quella di euro 121.592,00 effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE puor la RAGIONE_SOCIALE), nella sua qualità di fideiussore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, condannando la parte appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
-Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società convenuta si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte (art. 380bis.1, comma 1, cod. proc. civ.).
La società ha depositato una memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
-In via preliminare va esclusa inammissibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e RAGIONE_SOCIALE competenze, in precedenza facenti capo al RAGIONE_SOCIALE finanze, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il RAGIONE_SOCIALE non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all’RAGIONE_SOCIALE, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556).
-Deve osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito ha partecipato, oltre al RAGIONE_SOCIALE finanze e alla RAGIONE_SOCIALE, anche la RAGIONE_SOCIALE, già La
RAGIONE_SOCIALE (che si è costituita nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello), alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quinta Sezione