Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 97/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari n. 2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni scritte del pubblico ministero.
RITENUTO CHE
1. -Con atto di citazione del 30 settembre 1999, la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale dì Bari, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, garante per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa nei confronti de ll’ amministrazione finanziaria, chiedendo che fosse accertata non dovuta la somma richieste dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, dichiarare nullo l’avviso di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) di Bari RAGIONE_SOCIALE’11 marzo 1997. La RAGIONE_SOCIALE deduceva di esercitare attività di distilleria con annesso deposito fiscale di alcole, e di essere stata vittima di un furto di alcole dal deposito fiscale, il tutto come accertato dal verbale dei carabinieri intervenuti a seguito RAGIONE_SOCIALE‘allarme dato dal custode RAGIONE_SOCIALE‘azienda. A seguito del predetto evento, l’ UTF di Bari – Ufficio ripartizione di RAGIONE_SOCIALE accertava il quantitativo di alcol sottratto a seguito del furto, e con successivo avviso di pagamento deil’11/03/97 , chiedeva ii pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 623.800.320 (pari a euro 322.165,93) per imposta di fabbricazione (accisa) sui quantitativo di alcole ritenuto mancante. Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di pagamento sul presupposto che l’importo RAGIONE_SOCIALE‘accisa era stato erroneamente determinato, anche su quantitativi di alcole non compresi nel furto e rientranti nella media dei cali naturali e tecnici, previsti dalla normativa vigente.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione finanziaria, resistendo alla domanda.
Nelle more del giudizio, la società corrispondeva alla RAGIONE_SOCIALE la somma di lire 522.813.231 (pari a euro 271.010,50), mentre la RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria, corrispondeva, a parziale pagamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato, la somma di euro 121.592,00.
Con ordinanza cautelare, il giudice accertava non dovuta all’amministrazione finanziaria la somma di lire 99.050.800 (pari a euro 51.155,47), a titolo di imposta RAGIONE_SOCIALE‘accisa per gli ammanchi di alcole riscontrati negli altri serbatoi del deposito fiscale, in quanto rientranti nei limiti di tolleranza RAGIONE_SOCIALEa normativa tecnica in materia.
In corso di causa entrava in vigore l’art. 59 RAGIONE_SOCIALEa l. 342/2000 che modificava l’art. 4 dei T.U. sulle accise.
Con memoria istruttoria depositata il 13 marzo 2002, la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa norma.
Con sentenza n. 4029/2014, depositata in data 9 settembre 2014, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda, confermando il provvedimento cautelare emesso in corso di causa quanto alla somma di euro 51.155,47 e rigettando per il resto la domanda di rimborso, ritenendo inapplicabile l’art. 59 RAGIONE_SOCIALEa l. 342/2000.
-Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE puor la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, CA.VI.RO ha chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, con sentenza n. 2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017, accertava e dichiarava non dovuto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 322.165,93 richiesta dall’UTF di Bari con l’avviso di pagamento impugnato e, per l’effetto, dichiarava l’indebito pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 271.010,50 corrisposta dalla
RAGIONE_SOCIALE in data 13 ottobre 1999 e di quella di euro 121.592,00 effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE puor la RAGIONE_SOCIALE), nella sua qualità di fideiussore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, condannando la parte appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
-Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società convenuta si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte (art. 380bis.1, comma 1, cod. proc. civ.).
La società ha depositato una memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
-In via preliminare va esclusa inammissibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e RAGIONE_SOCIALE competenze, in precedenza facenti capo al RAGIONE_SOCIALE finanze, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il RAGIONE_SOCIALE non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all’RAGIONE_SOCIALE, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556).
-Deve osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito ha partecipato, oltre al RAGIONE_SOCIALE finanze e alla RAGIONE_SOCIALE, anche la RAGIONE_SOCIALE, già La
RAGIONE_SOCIALE (che si è costituita nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello), alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quinta Sezione