Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4270 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4270 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1727/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO; -controricorrente-
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA -SEZ. DISTACCATA DI FOGGIA, n. 1398/2016, depositata in data 6/6/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025;
Fatti di causa
In data 22 luglio 2010, a conclusione di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società successivamente fusa nella RAGIONE_SOCIALE, fu emesso un processo verbale di constatazione ( ‘PVC’ ) recante due rilievi: costi per ‘corporate knowhow fee’ ritenuti indeducibili per mancanza dei requisiti di certezza e di inerenza, pari ad euro 70.220, con conseguente recupero Ires, Irap ed indetraibilità dell’Iva; quote di ammortamento dell’avviamento, ritenute i ndeducibili per mancanza del requisito della certezza, pari ad euro 357.620.
In data 11/11/2011, l’ufficio notificò a RAGIONE_SOCIALE (allora RAGIONE_SOCIALE), consolidata, e a RAGIONE_SOCIALE, consolidante (d’ora in avanti, anche ‘le contribuenti’ ) , l’avviso di accertamento per la ripresa dell’Ires in relazione all’anno 2006 e notificò alla sola RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento per la ripresa Irap e Iva con riferimento allo stesso anno d’imposta.
I ricorsi avverso i detti avvisi di accertamento furono riuniti dalla C.T.P. di Foggia, e da questi integralmente accolti.
La RAGIONE_SOCIALE territoriale accolse l’appello dell’ufficio solo in relazione alla indeducibilità dei costi per know-how, rigettandolo con riferimento alla indeducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento.
Avverso il capo di sentenza di appello sfavorevole, le contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il sostituto COGNOME, nella persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti.
Le contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Si deve, preliminarmente, rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, per difetto di specificità.
Esso, infatti, si rivela circostanziato, puntuale e contiene precisi riferimenti alle allegazioni documentali.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 109 Tuir d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’ , le contribuenti censurano la sentenza impugnata deducendo che all’epoca dei fatti, fino alla fusione sopraggiunta nel 2013, la RAGIONE_SOCIALE era controllata al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta interamente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, capofila italiana RAGIONE_SOCIALE società appartenenti al gruppo birraio RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, all’epoca, aveva funzioni di holding operativa di gestione di un gruppo di società (allora circa 15 società operative) tutte operanti, come la RAGIONE_SOCIALE, nel campo del commercio
all’ingrosso e al dettaglio di birre e altre bevande, ciascuna nel proprio territorio di riferimento.
La casa madre olandese RAGIONE_SOCIALE mette a disposizione di ciascuna società operativa del gruppo il know-how acquisito e sviluppato, dietro pagamento di una provvigione ( ‘fee’ ) pari allo 0,4% del fatturato al netto RAGIONE_SOCIALE vendite infragruppo ( ‘Realized Sales Proceeds’ ) consolidato di ciascuna Op.Co. (Operating Company). Tale organizzazione è trasfusa nel Corporate Know-How Agreement del 22 gennaio 2003 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in particolare nell ‘art. 5, trascritto in ricorso.
L’oggetto del contratto è il know -how aziendale che la casa madre mette a disposizione di tutte le controllate di RAGIONE_SOCIALE, inclusa la RAGIONE_SOCIALE, cioè l’odierna RAGIONE_SOCIALE
Ai fini del contratto, l’intero gruppo di società italiane facenti capo ad RAGIONE_SOCIALE è considerato come un’unica ‘Op.Co.’ in relazione a tutte le attività svolte sul mercato italiano da tutte le società da essa controllate, sicché l’art. 5 del contratto prevede che RAGIONE_SOCIALE addebiti ad RAGIONE_SOCIALE un know-how Fee calcolato sul fatturato consolidato di quest’ultima, che comprende anche il business distribuzione, facente capo a RAGIONE_SOCIALE ed alle società all’epoc a sue controllate, tra le quali la allora RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue che il fatturato consolidato della RAGIONE_SOCIALE.Co. su cui era commisurato il know-how fee era costituito dalla sommatoria dei fatturati individuali di RAGIONE_SOCIALE e di tutte le società RAGIONE_SOCIALE, al netto RAGIONE_SOCIALE vendite infragruppo.
Per RAGIONE_SOCIALE, dunque, era sorta l’esigenza gestionale e fiscale di riaddebitare alle società operanti nel settore della distribuzione la quota parte di know-how fee riferibile al fatturato
realizzato da tali società, altrimenti RAGIONE_SOCIALE avrebbe sopportato per intero un costo solo in parte inerente ai propri ricavi.
Tale riaddebito avveniva per il tramite di RAGIONE_SOCIALE come comprovato dallo scambio di lettere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
A sua volta, RAGIONE_SOCIALE, essendo all’epoca una società holding, provvedeva a riaddebitare a ciascuna società controllata (compresa la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) la quota parte di know-how fee relativa al fatturato ad essa riferibile, come risulta dagli accordi contrattuali allora vigenti, ed in particolare nello scambio di lettere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, allora denominata RAGIONE_SOCIALE, con cui RAGIONE_SOCIALE, richiamate le modalità di calcolo del know-how fee, addebitato da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE (pari allo 0,4% dei Realized Sales Proceeds consolidati di ciascuna società operativa), chiarisce che, a partire dall’1 gennaio 2003, RAGIONE_SOCIALE è tenuta a riaddebitare a RAGIONE_SOCIALE la quota parte del know-how fee addebitatale da RAGIONE_SOCIALE riferibile ai Realized Sales Proceeds realizzati da RAGIONE_SOCIALE
Il riaddebito del costo per know-how alla società operativa RAGIONE_SOCIALE (ora, dopo la fusione, RAGIONE_SOCIALE) avveniva, dunque, secondo criteri predeterminati, certi, sicché la sentenza impugnata è censurata per aver violato l’art. 109, comma 1, Tuir sulle condizioni di deducibilità dei costi di esercizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio riguardante la prova dei requisiti di certezza ed inerenza, in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c.’ , le contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato l’ampio materiale probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza ed inerenza per la deducibilità del know-how fee.
2.1. I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa RAGIONE_SOCIALE singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, va definita come una relazione tra due concetti -la spesa (o il costo) e l’impresa – sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4041 del 27/02/2015, Rv. 634740 – 01).
Inoltre, sempre questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità RAGIONE_SOCIALE spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018, Rv. 646804 – 01); e che in tema di redditi di impresa, il controllo del fisco sull’inerenza dei costi d’impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo RAGIONE_SOCIALE scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed
evidente “ictu oculi” (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021, Rv. 660447 – 03).
Orbene, come già si è espressa Cass., n. 1449/2022, in una fattispecie analoga, la sentenza impugnata non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, sicché si impone la cassazione della stessa con rinvio al giudice di merito affinché esamini la documentazione, anche contrattuale, prodotta dalle odierne contribuenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE loro difese e verifichi la certezza ed inerenza dei costi sostenuti tenendo conto della loro precisa determinazione e della loro ragionevole attinenza a servizi materiali e immateriali di know-how erogati dalla casa madre e ribaltati proporzionalmente a cascata sulla (allora) RAGIONE_SOCIALE, considerando anche il peculiare oggetto (principalmente birra) della sua attività di commercializzazione e come il know-how, prestato in un settore economico come quello in cui operano le contribuenti, possa qualificare il prodotto commercializzato rispetto a quelli della stessa tipologia merceologica commercializzati da imprese concorrenti (così accertando l’esistenza di un ef fettivo vantaggio, inteso nel senso di un apprezzabile apporto conferito dal know-how aziendale a fronte dei costi sostenuti, secondo le indicazioni di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19001 del 06/07/2021, Rv. 661806- 01, e di Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021, Rv. 66078001).
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina l’assorbimento dei restanti.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Foggia, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)