Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1028 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1028 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 19925 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 155/01/2021, depositata in data 20 gennaio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza n 251/05/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap detratti ai fini Iva per l’anno 2009, in quanto ritenuti non documentat e non inerenti.
-la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, confermando quanto affermato dal giudice di prime cure 1) quanto alla certezza e determinabilità dei contestati costi, ha ritenuto la spesa sostenuta dalla contribuente “per il ripristino dei silos” di cui alla fattura n. 105/2009 emessa da RAGIONE_SOCIALE (quale risarcimento danni da inadempienza contrattuale per non avere provveduto la RAGIONE_SOCIALE alla manutenzione periodica dei silos e vasche in affitto a causa del sequestro del mosto ivi contenuto avvenuto nel 2006 con dissequestro della maggior parte di esso nel 2009) congrua e adeguatamente comprovata ai fini della deducibilità, essendovi anche una lettera raccomandata del 27/9/2008 da parte della fatturante di contestazione
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e richiesta danni; non era, pertanto, necessaria l’ulterior documentazione richiesta dall’Ufficio a supporto della stessa essendo sufficiente a comprovare l’operazione e il costo la sola fattura regolare, in assenza di contestazione da parte dell’Amministrazione dell’inesistenza dell’operazione fatturata e assolvimento del relativo onere probatorio; 2) quanto all’inerenza (correlata a criteri qualitati e non quantitativi) dei contestati costi, le spese di cui alle fatt ricevute rientravano nell’attività imprenditoriale della contribuent essendo relative (…) al risarcimento danni da inadempienza contrattuale per mancata manutenzione di silos e vasche (cespiti-beni strumentali all’attività della RAGIONE_SOCIALE);
il contribuente è rimasto intimato;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso sì denuncia, in relazione all’art 360 n. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR per avere la CTR ritenuto deducibile, per quanto di interesse, il costo di cui al fattura n. 105/2009 relativa a spese per la riparazione e ristrutturazione di vasche e silos, in quanto certo, determinabile anche alla luce della contestazione dei danni da inadempimento contrattuale da parte della fatturante RAGIONE_SOCIALE con lettera raccomandata del 27.09.2008, ancorché, ai fini della deducibilità ricada sul contribuente l’onere della prova della esistenza, inerenza (sotto i profilo qualitativo e quantitativo), coerenza economica dei costi, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata occorrendo, anche, una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre l’importo,
la ragione economica della spesa; in particolare, ad avviso della ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente considerato deducibile il costo di euro 230.000,00 di cui alla fattura n. 105 sulla fr)ase del mero documento contabile e della lettera raccomandata di RAGIONE_SOCIALE del 27 settembre 2008 senza considerare, come dedotto in appello, la emersa differenza di importo non giustificato tra quello riportato nell fattura in questione e il totale (di euro 190.905,00) di cui alle n fatture, peraltro anche relative ad interventi avvenuti in tempi divers emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e prodotte dalla contribuente in sede di contraddittorio;
– il motivo è infondato;
– nel caso di esistenza di regolare fattura deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell’RAGIONE_SOCIALE di fornire prova dell’indeducibilità, per non inerenza, del costo (Cass. n. 29290 del 2018; n. 7881 del 2016; n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 5748 del 2010). Ciò sempre che, come reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015, n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 9108 del 2012, n. 5748 del 2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di Iva, la fattura sia redatta in conformità ai requisiti forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v., anche, art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006);
-questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di f e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del di alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l’amministrazione
finanziaria può contestare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni ad essa e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iv Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/1 Barlis 06 – RAGIONE_SOCIALE), seguita dalla giurisprudenza interna (Cas ottobre 2017, n. 23384), nell’esaminare le condizioni forma esercizio del diritto di detrazione dell’imposta, ha considerato normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazione dell’ e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della dir 2006/112, di contenuto analogo all’omologa norma della ses direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punt cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò a consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvi dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diri detrazione dell’Iva. Senz’altro, ha aggiunto la Corte, l’amministr finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, m tener conto anche RAGIONE_SOCIALE informazioni complementari fornite soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della dir 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile a fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la det dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fru per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrati succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ri necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detra richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 3329 2021; Cass., sez. 6-5, n. 25269 del 2022); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– quanto all’inerenza dei costi, questa Corte ha precisato che i di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi sos
è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini
2006 con dissequestro della maggior parte di esso nel 2009) in considerazione della regolarità della fattura (“essendo pienamente sufficiente ed adeguata a comprovare l’operazione e il costo anche la sola fattura regolare”) con conseguente operatività della presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato; peraltro, quale ulteriore documento a supporto della spesa di cui alla detta fattura, il giudice di appello, ha fatto riferimento anche alla prodotta lettera raccomandata del 27.9.2008 da parte RAGIONE_SOCIALE di contestazione e richiesta di danni; ugualmente quanto all’inerenza della spesa, intesa in termini qualitativi, la CTR, in ossequio ai richiamati principi, ha ritenuto spese documentate dalle fatture ricevute rientranti nell’attivit imprenditoriale “essendo relative (…) al risarcimento danni da inadempienza contrattuale per mancata manutenzione di silos e vasche (cespiti-beni strumentali all’attività della RAGIONE_SOCIALE)”;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
nullaWCITle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta la RAGIONE_SOCIALE contribuente intimata;
rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022
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