Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30664 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30664 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13880/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale contro
COGNOME NOME, NOME E NOME COGNOME , rappresentate e difese, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso quest’ultima in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 3786/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Rilevato che:
Il 3 ottobre 2014 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandarono all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso della ritenuta fiscale Irpef applicata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria sull’indennità che era stata loro corrisposta dopo l’espropriazione di un terreno situato nel territorio comunale.
Il diniego dell’Amministrazione fu vittoriosamente impugnato dalle contribuenti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE Calabria.
La Commissione tributaria regionale della Calabria, investita da gravame erariale con appello incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE contribuenti, confermò la sentenza di primo grado.
I giudici d’appello osservarono in premessa che il procedimento ablatorio aveva avuto inizio con un’occupazione d’urgenza, da parte dell’ente espropriante, eseguita il 12 luglio 1978, i cui termini erano scaduti senza completamento della procedura di esproprio; su tale base, rilevarono che il lungo lasso di tempo trascorso fra tale data e il momento in cui era stato riconosciuto in giudizio il diritto RAGIONE_SOCIALE contribuenti ad ottenere l’indennità di esproprio liquidata la sentenza del Consiglio di Stato n. 6164 del 20 dicembre 2013 -rendeva applicabile il principio affermato dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo, secondo cui la ritenuta operata su un’indennità corrisposta con grave ritardo, imputabile alla pubblica
amministrazione, è illegittima, in quanto assoggetta i contribuenti a un’imposizione fiscale dalla quale sarebbero stati esenti ove l’attività amministrativa fosse stata svolta in tempi congrui e ragionevoli (sentenza Belmonte c. Italia).
Avverso tale pronunzia l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Le contribuenti hanno depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato ad un motivo , illustrato da successiva memoria . L’Amministrazione ha depositato controricorso e il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni in forma scritta.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 5 e 7, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, e 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso in questione il principio affermato dalla decisione resa dalla Cedu nel caso Belmonte c. Italia e successivamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia successivo all’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile ove il pagamento dell’indennizzo sia causato da ingiustificato ritardo della p.a.
La pronunzia della Cedu, osserva infatti la ricorrente, postula l’accertamento di un colpevole ritardo dell’amministrazione in base alle circostanze del caso concreto, come appurate nella fattispecie interessata dalla decisione, nella quale l’indennità era stata riconosciuta e quantificata prima dell’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991; nella presente vicenda , invece, l’indennizzo era stato accertato e quantificato molto tempo dopo l’entrata in vigore della
legge, le contribuenti avevano adìto il giudice amministrativo per ottenere la restituzione del terreno espropriato (e non il pagamento dell’indennità) e l’ente espropriante aveva provveduto tempestivamente alla liquidazione non appena formatosi il titolo giudiziale.
Inoltre, le contribuenti non avevano subito alcun concreto pregiudizio in ragione del ritardo con il quale era stata loro corrisposta l’indennità.
Il ricorso incidentale condizionato sviluppa un unico motivo, con il quale le contribuenti deducono l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 11 della l. n. 413 del 1991, poiché, per effetto del successivo annullamento del P.R.G. di RAGIONE_SOCIALE Calabria che conteneva la destinazione del loro terreno alla realizzazione di un’opera pubblica, quest’ultima non aveva più ragion d’essere, risultando perciò illegittima ed escludendo la configurazione, a loro vantaggio, di una plusvalenza realizzata a seguito di cessione conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
Il ricorso principale non è fondato.
3.1. Sulla base di quanto attestato dalle parti, è emerso nel giudizio che il terreno oggetto di ablazione, di proprietà del dante causa RAGIONE_SOCIALE contribuenti, fu oggetto di occupazione d’urgenza per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di RAGIONE_SOCIALE Calabria, eseguita il 12 luglio 1978; il 4 luglio 1983 il RAGIONE_SOCIALE e l’espropriato avevano poi sottoscritto un atto di cessione volontaria, al quale tuttavia l’ente non aveva dato seguito, rendendo necessario il ricorso dell’espropriato ad un’azione civile per il pagamento; quest’ultima si era conclusa il 24 gennaio 2007, con la declaratoria di nullità del contratto di cessione volontaria; le contribuenti, pertanto, avevano successivamente chiesto al Tribunale amministrativo la restituzione del bene espropriato, stante l’illegittimità della procedura ablatoria; a
conclusione del giudizio, il Consiglio di Stato, riconosciuto il pregiudizio patito dalle ricorrenti, le aveva ristorate in forma specifica liquidando loro l’indennità poi fatta oggetto di ritenuta alla fonte.
Tale essendo il quadro fattuale di riferimento, la sentenza impugnata ha rilevato che « la responsabilità di quanto accaduto va tutta ascritta al RAGIONE_SOCIALE Calabria che, avendo deciso di non dar corso alla cessione volontaria, ha poi lasciato scadere i termini dell’occupazione di urgenza senza completare la procedura di esproprio nei termini di legge. Ragione per la quale sono trascorsi ben 35 anni e 5 mesi tra la data dell’occupazione di urgenza e quella in cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE contribuenti ad ottenere il risarcimento del danno per l’occupazione appropriativa ».
3.2. Tale statuizione, contrariamente a quanto assume l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, secondo cui la plusvalenza derivante da risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile non è imponibile se gli atti di trasferimento -decreto di esproprio, cessione volontaria od occupazione acquisitiva -siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l ‘ entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, a seguito di un ingiustificato ritardo dell ‘amministrazione che abbia resistito, anche in giudizio, al pagamento (v. Cass. n. 265/2016; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 30400/2018 e Cass. n. 19785/2023).
È stato precisato, in particolare, che in questo caso si configura a carico del contribuente un pregiudizio che egli non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine ragionevole di definizione dei procedimenti amministrativi, la cui previsione è evincibile dal disposto dell’art. 2 -bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; in tal senso, pertanto, va condiviso il rilievo dei giudici di appello circa l’assoluta irragionevolezza del termine trascorso fra il decreto di occupazione
d’urgenza e la liquidazione dell’indennità , a nulla rilevando le vicende che hanno interessato quest’ultimo aspetto in epoca successiva all’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991 .
L’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso principale; è pertanto superfluo procedere allo scrutinio del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché la parte soccombente è una pubblica amministrazione patrocinata dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, non si dà luogo alla condanna al pagamento del cd. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in € 7.665,00, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% e oneri di legge.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.