Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26286/2019 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 6 gennaio 1959 (C.F.: CODICE_FISCALE, già amministratore, socio accomandatario e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME Francesco RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo mail pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 12105121003), in persona del legale rappresentante pro tempore , Dott. NOME COGNOME, con sede in Roma alla INDIRIZZO (PEC: EMAILpecEMAILnovaresEMAIL), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME (PEC: EMAIL
Ingiunzione pagamento imposta pubblicità – Difetto procura ad litem
EMAIL; C.F.: CODICE_FISCALE, con studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO;
-controricorrente –avverso la sentenza n. 3560/20/2019 emessa dalla CTR Campania in data 19/04/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE. impugnava un’ingiunzione di pagamento relativa all’imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 20122013, eccependone l’illegittimità per l’omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e l ‘erroneità nel calcolo della superficie pubblicitaria.
La CTP di Caserta accoglieva il ricorso, ritenendo ‘quantomeno discutibili e sicuramente non idonee’ le prove presentate per dimostrare la tempestività della notifica degli atti prodromici.
Sull’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Capua, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’intervento spiegato da COGNOME NOME, già liquidatore della contribuente, ed accoglieva il gravame (rigettando per l’effetto il ricorso originario), affermando, per quanto qui ancora rileva, che l’appello era ammissibile, essendo stato regolarmente notificato al difensore della società (in difetto di dichiarazione dell’intervenuta cancellazione per cessazione dell’attività dell a società dal medesimo rappresentata), che il COGNOME non era legittimato ad intervenire in proprio nel giudizio di appello, essendosi qualificato estraneo rispetto alla società (alla quale non aveva dichiarato di essere succeduto), e che risultava adeguatamente provata la notifica degli avvisi di accertamento, sicchè non si era verificata la decadenza dal potere impositivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME quale ex amministratore, socio accomandatario e liquidatore
della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la ‘Violazione e falsa applicazione di Legge, in ordine alla applicazione di norme di diritto relativamente alla CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ad agire in Giudizio da parte del liquidatore, già amministratore, socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione di Legge in ordine all’applicazione di norme di diritto relativamente alla erronea valutazione della pretesa valida notificazione degli atti prodromici alla ingiunzione’.
Preliminarmente, il ricorso si rivela inammissibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il ricorrente, per sua stessa ammissione (cfr. pag. 2 del ricorso), ha instaurato il presente giudizio avvalendosi della procura ad litem che era stata rilasciata dall’allora legale rappresentante della società al difensore in occasione della instaurazione del primo grado di giudizio (tenuto presente che il ricorso originario risulta notificato in data 9.9.2017, laddove la RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4.1.2018).
Ebbene, premesso che, al fine di sottoscrivere il ricorso per cassazione, il difensore deve essere munito, a pena di inammissibilità dello stesso, di apposita procura speciale (art. 365 c.p.c.), quest’ultima è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27847 del 22/09/2022; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11507 del 30/04/2024). In ogni caso, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono
dalla estinzione, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022).
Non è applicabile, del resto, ratione temporis l’art. 182, secondo comma, c.p.c., atteso che la sua nuova formulazione (nella parte in cui prevede la possibilità di sanatoria anche in caso di mancanza della procura al difensore, laddove in precedenza tale sanatoria era contemplata solo per l’ipotesi d ella nullità) ha decorrenza dal 28.2.2023, mentre il presente giudizio è stato instaurato nel 2019 (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28251 del 09/10/2023). Occorre, pertanto, richiamare Cass., Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, a mente della quale l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
3.1. In secondo luogo, difetta, in palese violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c., la esposizione, sia pure sommaria, dei fatti di causa, avuto particolare riguardo alla motivazione posta alla base della sentenza qui impugnata.
Invero, quanto al primo motivo, anche a voler prescindere dal rilievo assorbente secondo cui (in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c.) difetta del tutto della indicazione (prescritta a pena di inammissibilità) delle norme di diritto sulle quali si fonderebbe, la doglianza non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nel rilevare che il COGNOME, ‘essendosi qualificato terzo estraneo rispetto alla società, alla quale non ha dedotto di essere succedu to’, non era legittimato ad intervenire nel giudizio d’appello.
Orbene, in violazione del principio di autosufficienza, l’odierno ricorrente ha
omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, sia l’atto di intervento spiegato in appello (al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se fosse intervenuto in quella sede in proprio o spendendo la qualifica di ex socio della società medio tempore cancellata) e la visura camerale dalla quale, a suo dire, risulterebbe la detta qualità.
In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024 ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell’atto d’appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese.
4.1. Con riferimento al secondo motivo, nel richiamare quanto detto in precedenza in ordine alla mancata indicazione delle norme sulle quali la censura si baserebbe, va qui aggiunto che il ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere la raccomandata a/r con la quale la concessionaria ha notificato (presso la sua sede legale) alla allora società in bonis il prodromico avviso di accertamento, onde consentire di scrutinare a quale soggetto sia stata operata la consegna dell’ atto (oltre se la firma apposta dal consegnatario fosse illeggibile).
Del resto, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, solo la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell’agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l’atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34400 del 11/12/2023).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025.