Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 33531-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2801/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 9/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 679/2013 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso avviso di accertamento in rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni;
il contribuente resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. di violazione di norme di diritto (art. 57 d.lgs. n. 546/1992, art. 15 d.lgs. n. 218/1997) per avere la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale respinto l’appello erariale ritenendo tardivamente proposta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per avere il contribuente prestato acquiescenza all’atto impugnato, versando all’Erario le somme (comprese le sanzioni in misura ridotta) riportate nell’atto impositivo mediante la procedura prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 218/1997;
1.2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 7 e 58 d.lgs. n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) ed omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, per avere la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto tardivamente proposto, nonostante l’appellante avesse ritualmente depositato in giudizio l’elenco dei plichi raccomandati , con relativo timbro firmato dall’RAGIONE_SOCIALE, e l’avviso di ricevimento dell’atto di appello;
2.1. va esaminato preliminarmente il secondo motivo, in quanto pregiudiziale ed assorbente;
2.2. la doglianza va disattesa;
2.3. la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello erariale affermando quanto segue: «… l’unica documentazione, rinvenuta in fotocopia agli atti del fascicolo di causa (a cura dell’appellato),
evidenzia che l’appello dell’Ade risulta tardivo, in quanto spedito per raccomandata in data 30.04.2014, ossia, il giorno successivo alla scadenza del termine (29.04.2014 ). L’A de invero non ha adempiuto all’obbligo di produzione della ricevuta di spedizione dell’appello per raccomandata a mezzo del servizio postale; così pure l’appellante è risultato inadempiente al previsto deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui termine ultimo è stabilito dal 1° comma dell’art. 32 del d.lgs. 546 /1992 …»;
2.4. l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che i Giudici di appello abbiano erroneamente dichiarato inammissibile l’appello sebbene il gravame fosse stato tempestivamente proposto in data 28.4.2014, allegando che ciò era dimostrato dall’« elenco di plichi raccomandati con destinatari il contribuente … ed il difensore …, consegnato e timbrato dall’agenzia postale il 28/04/2014 (in allegato per correttezza), nonché …(dalle)… date di spedizione appunto del 28/04/2014, riportate nei rispettivi avvisi di ricevimento», documenti che la ricorrente assume essere stati depositati come allegato n. 2 dell’atto di appello;
2.5. va, dunque, evidenziato che, secondo consolidato ed uniforme orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20113 del 24/09/2020; Cass. n. 23173 del 14/11/2016; S.U. n. 15227 del 30/06/2009) in tema d’impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività;
2.6. nel caso in esame, la censura formulata dall’Ufficio ha quindi ad oggetto un vizio che si risolve in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sulla
tempestiva notifica dell’atto di appello, sulla scorta dell’errato esame dei documenti che si assumono allegati agli atti di causa, trattandosi pertanto di un errore percettivo circa l ‘ esistenza di un fatto, che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale;
2.7. per completezza è comunque opportuno evidenziare che la ricorrente si limita a riprodurre, nel corpo del ricorso, l’elenco dei plichi raccomandati senza neppure allegarlo al ricorso stesso, e che tale documento non risulta, inoltre, tra gli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio della fase di appello;
il primo motivo, involgente vizio di violazione di legge (erronea dichiarazione di ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente), è assorbito, essendo la decisione impugnata basata su due autonome rationes decidendi , ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché, divenuta definitiva quella relativa alla tardività dell’appello erariale, le censure relative all’altra non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. ex plurimis Cass n. 3386 del l’ 11/02/2011; Cass. n. 24540 del 20/11/2009; Cass. n. 13070 del 05/06/2007);
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso è inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del contribuente, liquidate in misura pari ad Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,